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Numero d'incarto:
14.2000.00020
Data decisione, Autorità:
28.03.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00020
Lugano
28 marzo 2000 /CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nelle cause a procedura sommaria di cui agli inc.n.__________
e n.__________ della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città a dipendenza
dell’istanza di sequestro 10 luglio 1998
contro
e dell’opposizione, con contestuale istanza di prestazione di
garanzia, formulata il 30 luglio 1998/ 8 ottobre 1998 da
al decreto di sequestro 13 luglio 1998 emanato dal Segretario
assessore della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città ed eseguito il
medesimo giorno dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di
Locarno (sequestro n.__________);
opposizione ammessa dal Pretore di Locarno-Città che con decisione
del 18 dicembre 1998 ha cosi statuito:
“1. L’opposizione
30 luglio 1998 di __________ __________ è accolta.
§ Di conseguenza l’istanza di sequestro 10
luglio 1998 inoltrata da __________ ____________________ __________ __________
- __________ __________ è respinta ed il sequestro ordinato il 13 luglio 1998
(n.__________ UEF di __________) è revocato.
-
L’istanza
di prestazione di garanzia presentata da __________ __________ è respinta.
-
Le spese e la tassa di giudizio per
complessivi Fr. 2’000.-- sono poste a carico della __________ per 4/5 e per 1/5
a carico di __________ __________.
La __________ rifonderà a __________ __________ il
montante di Fr. 10’000.-- a titolo di ripetibili ridotte.
- omissis”;
decisione dedotta in appello da __________ (in seguito ),
con atto 31 dicembre 1998 (inc.n.), chiedente che sia annullata la
decisione pretorile e confermato il sequestro, e pure da __________ con atto di
appello 5 gennaio 1999 (inc.n.__________), chiedente che sia fatto ordine a
__________ di versare nel termine di 10 giorni un deposito di garanzia di Fr.
25’000’000.-- oppure una fideiussione bancaria solidale di pari importo emessa
da primario istituto di credito svizzero al Tribunale d’appello del Canton
Ticino, pena la revoca del sequestro 13 luglio 1998;
viste le osservazioni 8 febbraio 1999 di __________ all’appello 5
gennaio 1999 di __________ (inc.n.__________);
viste le osservazioni 11 febbraio 1999 di __________ all’appello 31
dicembre 1998 di __________ (inc.n.__________);
vista
la sentenza 5 luglio 1999 della scrivente Camera che ha pronunciato:
"I. L’istanza cautelare 5 gennaio
1999 __________ e le istanze 13 aprile 1999 e 2 giugno 1999 di restituzione in
intero per produzione di prove presentate da (__________), sono irricevibili.
II.
A. L’appello 31 dicembre 1998 di
__________ (inc.n. __________) è parzialmente accolto.
B. L’appello 5 gennaio 1999 di __________
__________ __________ (inc.n.__________) è respinto, nella misura in
cui non è privo di oggetto.
III. La sentenza 18 dicembre 1998 del
Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città è riformata come segue:
“1. L’opposizione
30 luglio 1998 di __________ è parzialmente accolta.
1.1. Di conseguenza è confermato il sequestro
ordinato il 13 luglio 1998 su istanza di (__________) nei confronti di
__________ __________ __________ nei termini seguenti:
Credito:
Fr. 50’000’000.-- con interessi al 5% dal 6 aprile 1989
Titolo
del credito: contratto 6 aprile 1989 (doc.B)
Causa
del sequestro: art. 271 cpv.1 n.2 LEF
Oggetti da sequestrare: presso la
filiale di __________ del __________ __________, __________, beni di ogni
genere, siano essi titoli, depositi, conti, cartevalori, somme in contanti,
opzioni o altri diritti, crediti in qualsiasi valuta, metalli o altri averi in
deposito aperto o chiuso, appartenenti al debitore, intestati a suo nome,
inoltre beni del debitore direttamente in nome proprio o su conti cifrati,
sotto rubrica convenzionale, in cassette di sicurezza o in qualunque altro
modo.
- E’ fatto obbligo a ________________________________________
__________, di prestare una garanzia di primario istituto bancario con
sede in Svizzera o altro titolo equivalente per l’importo di Fr. 5’000’000.--
(cinque milioni) in favore di __________, per eventuali danni da questi subiti
a dipendenza del sequestro di cui al decreto 13 luglio 1998 della Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città, confermato nei limiti del dispositivo n.1.1.
dalla presente sentenza, qualora detto sequestro risultasse ingiustificato.
2.1. La garanzia dovrà essere prestata alla
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città entro trenta giorni
dall’intimazione della presente sentenza, con la comminatoria della decadenza
del sequestro in caso di mancata tempestiva dazione della garanzia.
2.2. La garanzia dovrà valere per tutta la
durata del sequestro e fino alla crescita in giudicato della decisione finale
di un’eventuale causa ex art. 273 cpv.2 LEF promossa dal beneficiario. In caso
di revoca o decadenza definitiva del sequestro, la garanzia prestata rimarrà
valida almeno fino ad un anno dalla revoca rispettivamente dalla decadenza del
sequestro, atteso che potrà essere liberata prima della decorrenza di questo
termine soltanto con il consenso esplicito del beneficiario oppure su ordine
del giudice.
- Le spese e la tassa di giudizio per
complessivi Fr. 2’000.-- sono poste a carico di __________ per Fr. 1’700.--,
mentre per Fr. 300.-- sono a carico di __________ -__________ - un__________
rifonderà a __________ Fr. 16’500.-- a titolo di parte di indennità.”
IV. La tassa di giustizia della presente
decisione di complessivi Fr. 6’000.--, anticipata per metà da
________________________________________ __________ __________ - __________
__________ e per metà da __________ __________ è a carico di __________
__________ nella misura di Fr. 5’700.-- mentre per Fr. 300.-- è a carico
di__________ __________ rifonderà a__________, Fr. 12’000.-- per parte di
indennità di appello.
V. omissis";
visto il ricorso di diritto pubblico presentato l'11 luglio 1999
dalla __________ contro la suddetta decisione 5 luglio 1999;
vista la relativa sentenza 18 novembre 1999 della II. Corte civile
del Tribunale federale (5P.255/1999), che ha pronunciato:
"1. Nella misura in cui è ammissibile,
il ricorso è parzialmente accolto e i numeri 2, 2.1, 2.2 e 3 della cifra III
nonché la cifra IV del dispositivo della sentenza impugnata sono annullati.
-
La tassa di giustizia di fr. 40'000.--
è posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le
ripetibili della sede federale.
-
omissis";
statuendo
ora sui punti del dispositivo annullati dal Tribunale federale,
ritenuto che la garanzia ex art. 273 cpv. 1 LEF va fissata in
considerazione del danno eventuale che il sequestro determina o può determinare
per il debitore,
che nella fattispecie, come constatato dal Tribunale federale,
__________ __________, pur chiedendo la prestazione di una garanzia di fr.
25'000'000.-- non ha reso per nulla verosimile un eventuale danno derivante dal
sequestro,
che tuttavia la __________, nelle sue osservazioni 8 febbraio 1999
all'appello 5 gennaio 1999 presentato da __________ __________ (inc.
__________), ha chiesto in via (più) subordinata che l'istanza di prestazione
di garanzia venga accolta parzialmente, nella misura di fr. 50'000.-- da
prestarsi mediante deposito o fideiussione entro 30 giorni,
che non si può neanche dedurre da ciò che la __________ avrebbe
riconosciuto un potenziale danno di almeno fr. 50'000.--, dato che ha
concluso a titolo principale per la reiezione totale del gravame,
che, tuttavia, nel suo ricorso di diritto pubblico al TF (punti 2-4
della cifra III delle conclusioni), la __________ ha in particolare chiesto la
modifica della sentenza cantonale nel senso che l'ammontare della garanzia sia
ridotto a fr. 50'000.--, il termine per prestarla aumentato a 60 giorni e la
durata di validità limitata alla crescita in giudicato della decisione su
un'eventuale causa ex art. 273 LEF,
che sifatta conclusione, espressa a titolo principale, è univoca e incontestabile
(non necessità in effetti alcuna misura d'istruzione, il senso della
dichiarazione essendo pacifico),
che, quand'anche posteriore allo scambio degli allegati in sede di
appello, essa non è un semplice fatto di cui non si potrebbe più tenere conto
al stadio attuale della procedura (CEF 5.7.99 __________ c/ G. K., c. 3), bensì
costituisce una dichiarazione di volontà, più precisamente un'acquiescenza, che
produce un effetto diretto sull'oggetto del contendere, come il ritiro
dell'opposizione durante l'istanza di rigetto (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
Losanna 1999, n. 66 ad art. 84 con rif.),
che di conseguenza i punti 2, 2.1 e 2.2 della cifra III della
sentenza 5 luglio 1999 della scrivente Camera vanno modificati nel senso
auspicato dalla __________ in sede di ricorso di diritto pubblico,
che sulla questione delle tasse di giustizia e delle indennità
(punti 3 della cifra III e cifra IV sentenza 5 luglio 1999), codesta Camera
aveva giudicato che il gravame di __________ era da accogliere quasi
integralmente, salvo che in punto ai beni da sequestrare, rispettivamente
all'obbligo di prestare una garanzia di fr. 5'000'000.--, di modo che
__________ andava ritenuto soccombente nella misura di 9/10 (consid. 7.2),
che in considerazione dell'importante riduzione dell'importo della
garanzia (diviso per cento), il grado di soccombenza di __________ va
considerato ora nella misura di 19/20.
Richiamati gli art. 271
ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,
pronuncia: I. I numeri 2, 2.1, 2.2 e 3 della cifra III
nonché la cifra IV del dispositivo della sentenza 5 luglio 1999 della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello sono modificati nel modo
seguente:
"III. La
sentenza 18 dicembre 1998 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città è
riformata come segue:
- E’ fatto
obbligo a __________ (__________), di prestare una garanzia di primario
istituto bancario con sede in Svizzera o altro titolo equivalente per l’importo
di fr. 50’000.-- (cinquanta mila) in favore di __________, per eventuali danni
da questi subiti a dipendenza del sequestro di cui al decreto 13 luglio 1998
della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, confermato nei limiti del
dispositivo n.1.1. dalla presente sentenza, qualora detto sequestro risultasse
ingiustificato.
2.1. La garanzia
dovrà essere prestata alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città entro
sessanta giorni dall’intimazione della presente sentenza, con la comminatoria
della decadenza del sequestro in caso di mancata tempestiva dazione della
garanzia.
2.2. La garanzia
dovrà valere per tutta la durata del sequestro e fino alla crescita in
giudicato della decisione finale di un’eventuale causa ex art. 273 cpv.2 LEF
promossa dal beneficiario.
- Le spese e la
tassa di giudizio per complessivi fr. 2’000.-- sono poste a carico di
__________ __________ per fr. 1'900.-- mentre per fr. 100.-- sono a carico di
rifonderà inoltre a __________ fr. 17’000.-- per parte di indennità.
IV. La
tassa di giustizia della presente decisione di complessivi fr. 6’000.--,
anticipata per metà da __________ -____________________ und
____________________ __________ __________ e per metà da __________ __________
è a carico di __________ __________ nella misura di fr. 5’850.-- mentre per
fr. 150.-- è a carico di __________ __________ rifonderà a __________, fr.
12’600.-- per parte di indennità di appello."
II. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città e all’Ufficio esecuzione e
fallimenti del Distretto di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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