AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2000.24
Data decisione, Autorità:
20.04.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00024
Lugano
20 aprile
2000/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
quale Autorità giudiziaria superiore dei
concordati
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali astenuto)
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 ottobre
1999 di moratoria concordataria alla Pretura di Mendrisio-Sud da
richiamata
la sentenza 17/25 febbraio 2000 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud
che ha respinto l’istanza di moratoria concordataria;
sentenza
tempestivamente dedotta in appello da
patr. dall'avv.
con appello 8 marzo 2000 chiedente la concessione
di una moratoria concordataria;
ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 29 ottobre 1999 __________ ha chiesto una moratoria concordataria di
sei mesi, fondata per quanto qui di rilievo sui motivi seguenti:
-
l'esercizio
chiuso al 31 dicembre 1998 presenta una perdita di fr. 761'588.64 che, sommata
alle pregresse perdite per fr. 1'188'657.86, porta a una perdita complessiva di
fr. 1'950'246.50, superiore al capitale azionario di fr. 1'500'000.-- (doc. A);
-
oltre
un milione di franchi di debito è dovuto per oneri sociali, "per i quali
risponde comunque l'amministratore unico" (istanza, punto 2);
-
è stata condannata a pagare a __________ fr. 658'923.75 con interessi al 5% dal
23 maggio 1991 sulla base di una sentenza della II CCA frutto di "un
grosso abbaglio, sia dal profilo del diritto che da quello della valutazione
dei fatti". Questa sentenza è oggetto di due ricorsi al Tribunale federale
(di diritto pubblico e per riforma) ad opera di __________.
B. All'udienza
del 18 gennaio 2000 l'istante ha evidenziato di avere "gravi problemi informatici"
che le consentono di produrre solo dati contabili provvisori. Il piano di
risanamento, a fronte di debiti per circa 2,7 milioni di franchi, è incentrato
in sostanza sull'intenzione dell'amministratore unico __________ di
"coprire personalmente i circa fr. 1'240'000.-- di oneri sociali",
sull'incasso di crediti, sul noleggio a terzi di camion e semirimorchi con cessazione
quasi integrale dell'attività e sul buon esito della procedura contro
__________ pendente al Tribunale federale, che consentirebbe un dividendo
concordatario del 30-40%.
C. Con
ordinanza in calce al verbale del 18 gennaio 2000, il Segretario assessore ha
fissato all'istante un termine di 15 giorni per "produrre un bilancio di
chiusura al 31 dicembre 1999 che sia approvato e firmato
dall'amministrazione".
D. Il
1° febbraio 2000 __________ ha chiesto la sospensione della vendita ai pubblici
incanti di "un semirimorchio __________ " e di due "semirimorchi
__________ " già fissata dall'Ufficio d'esecuzione e fallimenti di Mendrisio
per il 2 febbraio 2000 in relazione a quattro esecuzioni. Con ordinanza di
stessa data, il Segretario assessore ha concesso la sospensiva.
E. Il
14 febbraio 2000 __________ ha chiesto un'altra sospensione di un incanto già
previsto per il 16 febbraio 2000 in altre due esecuzioni e riferito a "3
trattori a sella" e a "5 semirimorchi trasporto cose", rilevando
che "la moratoria non è formalmente ancora stata concessa, non avendo la
mia cliente ancora fornito la documentazione richiesta. So però che il
contabile della ditta ha parlato proprio questa mattina con il Segretario
assessore e che farà il possibile per consegnarla domani sera".
Con
ordinanza di stessa data, il Segretario assessore ha respinto l'istanza per il
fatto che non era ancora stata prodotta "la documentazione contabile
necessaria per dirimere la domanda di moratoria, nonostante il termine di 15
giorni concesso il 18 gennaio 2000 sia ampiamente scaduto".
F. Il
15 febbraio 2000 l'istante ha presentato ulteriore documentazione contabile
provvisoria.
G. Con
sentenza 17/25 febbraio 2000 il Segretario assessore ha respinto la domanda di
moratoria, atteso che:
-
tutta
la documentazione contabile presentata è "largamente lacunosa quando non
addirittura del tutto priva di attendibilità";
-
"tutti
i bilanci, conti economici e allegati non sono stati sottoscritti dalle persone
cui è affidata la gestione", anzi nemmeno sono stati sottoscritti;
-
le
difficoltà d'ordine informatico non esimono l'istante dal produrre la
documentazione richiesta;
-
anche
ad un esame sommario, i dati provvisori prodotti non consentono qualsivoglia
esame giudiziale di una certa consistenza;
-
per
la riuscita del concordato non vi è nemmeno un tenue indizio.
H. Con
ricorso 8 marzo 2000 __________ ha chiesto l'annullamento del primo giudizio
con contestuale concessione della moratoria concordataria, ritenuto che:
-
è
finalmente riuscita a produrre il bilancio "aggiornato (ammortamenti
compresi) e firmato al 29 febbraio 2000";
-
"quale
attivo realizzabile, a parte l'incasso dei crediti ancora scoperti per totali
fr. 129'123.85, vi sarebbe l'intero parco veicoli con un valore reale (dopo
ammortamenti) di fr. 1'460'000.--";
-
in
caso di fallimento i crediti da incassare non sarebbero nemmeno sufficienti per
coprire gli oneri sociali;
-
per
gli oneri sociali "non vi sarebbero problemi di carenza di beni, in quanto
dovrebbero essere pagati dall'amministratore unico";
-
con
la moratoria concordataria vi sarebbe la possibilità di "far fruttare
ancora qualche veicolo per un lavoro che la ditta ha in vista, oltre a dare a
noleggio automezzi a part time a ditte che non vogliono comperare o stipulare
dei contratti leasing";
-
vi
è stata l'impossibilità, per "gravi problemi informatici", di
produrre tempestivamente la documentazione contabile richiesta;
-
è
incomprensibile e inconcepibile, frutto di prevenzione del primo giudice, non
credere alle "capacità di __________ persona fisica di assumersi e
liquidare l'ingente arretrato di oneri sociali" e alle possibilità di
sovvertire davanti al Tribunale federale il giudizio del Tribunale d'appello
nella questione __________.
Considerato
in diritto:
-
In
tema di moratoria concordataria è data in linea di principio facoltà d'appello
alla Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità giudiziaria superiore dei
concordati (Cfr., tra tante, CEF 18 maggio 1999 in re M. P. E. SA cons. 1; 2
giugno 1995 in re H. J. S.; 9 luglio 1991 in re A. R., in: Rep. 1992 p.306; 24
marzo 1989 in re L. SA; 20 maggio 1987 in re A. M., in: Rep. 1989 p.208 cons.
1; Rep. 1985 p.39; Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo
diritto, in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento, Collana CFPG rossa vol. 16, Lugano 1996, p. 128 s., n. 3.5; d’altro
avviso, ma errato, Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, vol. II, Zurigo 1993, §71 n.5, p.591).
-
La
debitrice iscritta a registro di commercio è legittimata a ricorrere contro la
decisione di non concessione della moratoria da parte dell'Autorità giudiziaria
inferiore dei concordati.
-
Il
debitore che vuole ottenere un concordato deve presentare al giudice una
domanda motivata e una proposta di concordato, allegandovi il bilancio e il
conto di esercizio o un documento equivalente, da cui si possa conoscere il suo
stato patrimoniale e il suo andamento reddituale, come pure l'elenco dei suoi
libri di commercio, se è obbligato a tenerne (art. 293 cpv. 1 LEF).
-
La
domanda di moratoria concordataria deve essere accompagnata da un progetto che,
per poter essere credibile, va sostenuto da un bilancio dettagliato stabilito
al momento del deposito della domanda di moratoria e dai libri contabili, se il
debitore ha l’obbligo di tenerli. La qualità nella tenuta della contabilità
commerciale assume notevole rilievo in sede di valutazione dello stato
patrimoniale e dell'andamento reddituale del richiedente, come pure in ordine
alle possibilità di riuscita del concordato (Alexander Vollmar, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 14 all'art. 294 LEF). Un
bilancio non aggiornato non è in linea di principio sufficiente, salvo nel caso
in cui dalla data d’approvazione non vi siano stati mutamenti nella situazione
reddituale e di sostanza del richiedente. La violazione dell’obbligo di tenere
correttamente i libri contabili impone particolare rigore nell'esame della
domanda (CEF 18 maggio 1999 in re M. P. E. SA cons. 4; Cometta, op. cit., p.
122, n. 3.1.2.1.b).
-
Il
debitore deve anche indicare all’autorità giudiziaria dei concordati i mezzi
finanziari di cui dispone per garantire le spese d’esecuzione del concordato,
nell’ipotesi che si giunga all’omologazione secondo la proposta formulata nella
domanda introduttiva, che deve essere seria e rispettosa anche dei diritti dei
creditori (CEF 18 maggio 1999 in re M. P. E. SA cons. 5; Cometta, op. cit., p.
122 s., n. 3.1.2.1.c e d).
-
Nella
procedura concordataria, in mancanza di una normativa di diritto federale
sull'ammissibilità di nova, il principio della loro irricevibilità dal profilo
procedurale discende ora dall'art. 22 cpv. 4 LALEF e contrario.
a) L'appellante
è dell'avviso che si possa far capo alla produzione dei nuovi documenti A1-B1-C1-D1,
che non è stato possibile produrre in prima sede, "a dimostrazione della
buona volontà nel proseguire la strada della moratoria concordataria"
(cfr. appello, p. 5, n. 9).
b) Il rito
sommario in materia di procedura concordataria è connotato dal principio di
celerità che impone rigore e disciplina nelle varie fasi del processo.
L'udienza per la discussione dell'istanza di moratoria è l'ultimo termine utile
per produrre quanto è necessario per un serio esame della domanda (CEF 18
maggio 1999 in re M. P. E. SA cons. 6b). La produzione ulteriore in prima sede
di atti e documenti è in linea di principio esclusa, salvo per ragioni di
economia processuale (ad esempio nel caso in cui un documento decisivo e
immediatamente disponibile non fosse stato prodotto per ragioni riconducibili a
negligenza dell'istante, ritenuto che in siffatta evenienza l'istante sarebbe
rinviato alla reiterazione della domanda, corredata però del documento decisivo).
Ne consegue che, ribadito il principio della irricevibilità di nova e contrario
ex art. 22 cpv. 4 LALEF, davanti all'Autorità giudiziaria superiore dei
concordati non è ammissibile produrre nuovi documenti. Dei doc. A1-B1-C1-D1
non si potrà pertanto tenere conto.
c) Nell'ipotesi
che la nuova produzione fosse decisiva - ma un esame prima facie già consente
di escludere questa eventualità - all'istante rimarrebbe comunque in linea di
principio ancora aperta la via per formulare una seconda domanda di moratoria.
a) Sull'obbligo
di tenere la contabilità commerciale, l'art. 957 CO stabilisce che chi ha l'obbligo
di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere
regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall'estensione della
sua azienda, e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i
rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari ed il
risultato dei singoli esercizi annuali.
b) Ex art. 643
cpv. 1 CO la società anonima acquista la personalità giuridica soltanto con
l'iscrizione nel registro di commercio: ne consegue il suo obbligo di tenere la
contabilità commerciale nel senso previsto dalla norma generale dedotta dall'art.
957 CO.
c) Chi ha
l'obbligo di tenere dei libri di commercio, deve allestire all'inizio
dell'esercizio un inventario ed un bilancio, ed alla fine di ogni esercizio
annuale un inventario, un conto d'esercizio ed un bilancio (art. 958 cpv. 1
CO), ritenuto che inventario, conto d'esercizio e bilancio devono chiudersi
entro il termine imposto dal regolare andamento dell'azienda (art. 958 cpv. 2
CO).
d) Gli art.
958 ss. CO disciplinano le disposizioni generali sulla contabilità commerciale
valide per tutte le persone fisiche e giuridiche con obbligo di iscrizione nel
registro di commercio. Queste norme valgono anche per la società anonima (art.
662a cpv. 4 CO) - riservate le norme contrarie sull'allestimento del bilancio (art.
960 cpv. 3 CO) - con l'integrazione della normativa specifica, più precisa ed
esigente (in particolare dopo la revisione del diritto della società anonima in
vigore dal 1. luglio 1992), dedotta dagli art. 662 ss. CO.
Il
consiglio di amministrazione allestisce per ogni esercizio una relazione sulla
gestione, che si compone del conto annuale e del rapporto annuale (art. 662
cpv. 1 CO). Il conto annuale si compone del conto economico, del bilancio e
dell'allegato (art. 662 cpv. 2 CO): esso è allestito conformemente ai principi
di un regolare rendiconto, in modo da mostrare con la maggiore attendibilità
possibile lo stato del patrimonio e i risultati d'esercizio della società, riferiti
anche all'esercizio precedente (art. 662a cpv. 1 CO, con possibilità di deroga
purché oggetto di motivazione nell'allegato nel senso dell'art. 662a cpv. 3
secondo periodo CO). A titolo esemplificativo, tra i principi di un regolare
rendiconto l'art. 662a cpv. 2 CO enumera:
-
la
completezza del conto annuale;
-
la
chiarezza e l'essenzialità dei dati;
-
la
prudenza;
-
la
continuità dell'esercizio;
-
la
continuità nell'articolazione e nella valutazione;
-
il
divieto di compensare attivi e passivi, come pure ricavi e costi.
e) La
contabilità commerciale svolge - anche nell'ambito della società anonima -
un'importante funzione, non solo a protezione degli interessi degli azionisti
ma pure a tutela dei diritti di terzi, siano essi creditori, dipendenti o lo
Stato. L'obbligo della corretta tenuta della contabilità viene quindi ad
assumere una valenza di diritto pubblico, che ne impone l'ossequio dei disposti
di diritto cogente a prescindere dalla volontà degli azionisti. Significativo è
il fatto che la violazione della normativa sulla tenuta della contabilità
commerciale può determinare, oltre a conseguenze di natura patrimoniale fondate
sul diritto privato, anche sanzioni di diritto penale (CEF 18 maggio 1999 in re
M. P. E. SA cons. 7e; Flavio Cometta, Diritto esecutivo federale e sanzione
penale - Reati nell'esecuzione forzata, in particolare nel concordato, in: Schuldbetreibung
und Konkurs im Wandel, Basilea 2000, p. 208-211, ad IV; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 51 n. 8, p. 688).
f) Il
consiglio di amministrazione ha quale attribuzione inalienabile e irrevocabile
anche il dovere di allestire la relazione sulla gestione e di preparare
l'assemblea generale (art. 716a cpv. 1 n. 6 CO). Per l'art. 961 CO il conto e
il rapporto annuale devono essere sottoscritti solo dai membri del consiglio di
amministrazione e dalle persone a cui è affidata la gestione nel senso dell'art.
716b CO, ritenuto che la firma non costituisce presupposto di validità (Markus Neuhaus,
Basler Kommentar, OR II, Basilea e Francoforte sul meno 1994, n. 7 ad art. 961
CO). Il giudice del concordato esigerà comunque sempre che i dati contabili rilevanti
per il giudizio siano firmati da un responsabile a ciò legittimato, ritenuto
che in tal modo si può chiarire facilmente chi risponde dell'esattezza del
bilancio (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 51 n. 73, p. 696) e che il
deterrente penale è tanto più efficace quanto più è agevole l'accertamento di
chi ha rilasciato dichiarazioni inveritiere.
L'assemblea
generale nomina uno o più revisori, che costituiscono l'ufficio di revisione (art.
727 cpv. 1 primo periodo CO).
I
revisori devono essere indipendenti dal consiglio di amministrazione e
dall'azionista che dispone della maggioranza dei voti e non possono essere né
dipendenti della società da verificare né eseguire per essa lavori
incompatibili con il mandato di verifica (art. 727c cpv. 1 CO). La relazione
dei revisori è venuta ad assumere, con il nuovo diritto della società anonima
in vigore dal 1. luglio 1992, un'importanza accresciuta perché i revisori
svolgono un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento dell'istituto (Peter
Widmer, Basler Kommentar zum Privatrecht, OR II, Basilea e Francoforte sul
Meno, n. 8 ss. all'art. 755 CO) e per il fatto che in generale dal profilo
statistico sono più solvibili degli amministratori stessi e di conseguenza sono
sempre più spesso oggetto di azioni di responsabilità (Pierre Tercier, Le nouveau
régime de la responsabilité dans les sociétés anonymes, in: Le nouveau droit des
sociétés anonymes, Collana CEDIDAC vol. 23, Losanna 1993, p. 486). Infatti l'art.
755 CO stabilisce ora che tutti coloro che si occupano della verifica del conto
annuale sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e
creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione,
intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti (CEF 18 maggio
1999 in re M. P. E. SA cons. 7f).
g) Dal profilo
temporale, il conto annuale (ossia il conto economico, il bilancio e
l'allegato) e il rapporto annuale devono essere allestiti nei termini dell'art.
958 cpv. 2 CO. Ora, considerato che ex art. 699 cpv. 2 prima proposizione CO
l'assemblea generale ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio annuale, e che venti giorni almeno prima dell'assemblea generale
ordinaria devono essere depositati presso la sede della società, perché possano
esservi consultate dagli azionisti, la relazione sulla gestione e la relazione
dei revisori (art. 696 cpv. 1 primo periodo CO), ne consegue che al più tardi
entro il 10 giugno devono essere disponibili tutti i dati contabili riferiti al
periodo di un anno, con chiusura al 31 dicembre come nel caso di specie.
I dati
contabili, compresa la relazione dell'ufficio di revisione, riferiti al periodo
chiuso al 31 dicembre 1997 devono pertanto essere noti entro il 10 giugno 1998
e quelli al 31 dicembre 1998 entro il 10 giugno 1999.
a) Nel caso di
specie, in prima sede __________ ha prodotto - oltre ad un atto (doc. C)
denominato "bilancio 31.12.1999 (provvisorio)", privo di qualsivoglia
riscontro contabile suscettibile di verifica - altri atti di pari inconsistenza
(doc. D, E, F), come pure sub doc. A il "bilancio al 31.12.1998 e al
31.12.1997", non firmato e privo di indicazioni che consentano di risalire
all'estensore per accertarne almeno la capacità di agire per l'appellante. I dati
contabili a disposizione del primo giudice in termini rituali per il giudizio
altro non sono se non evanescenti allegazioni di parte prive di qualsiasi
supporto probatorio, a prescindere dalla gravità di talune indicazioni che, ove
fossero confermate, indurrebbero d'acchito ad escludere ogni ipotesi di
risanamento. È infatti di tutta evidenza che le massicce perdite d'esercizio di
fr. 505'049.97 nel 1997 e di fr. 761'588.64 nel 1998, con perdite riportate per
complessivi fr. 1'950'246.50 al 31 dicembre 1998 a fronte di un capitale
azionario di fr. 1'500'000.--, sono tali da non consentire prognosi favorevoli
di sviluppo. Se poi si considera che per gli esercizi 1997 e 1998 ancora non vi
è la relazione dell'ufficio di revisione, ben può dirsi che tutte le allegazioni
dell'appellante rese davanti al primo giudice sono al limite del temerario, se
solo __________ fosse stata in grado di valutarne la portata.
b) La domanda
di moratoria doveva quindi essere subito respinta già per il fatto che non sono
state prodotte le relazioni dell'ufficio di revisione per gli anni 1997 e 1998,
a prescindere dalla mancanza di dati aggiornati e controllabili riferiti al
periodo precedente la presentazione della domanda di moratoria. A nulla
sussidia poi il fatto che il primo giudice non abbia richiesto altri documenti
oltre quelli di cui vi è traccia nelle carte processuali, l'onere della prova
sugli elementi rilevanti per il giudizio non potendo che essere a carico di chi
si prevale degli stessi.
c) Già si è
detto che la corretta tenuta dei libri contabili assume notevole rilievo al
momento dell'esame della domanda di moratoria. Per il principio di celerità che
informa il rito sommario non è possibile un esame approfondito di natura
contabile da parte del giudice del concordato: decisivo diviene quindi il
rapporto dell'ufficio di revisione che valuta criticamente i dati contabili
allestiti dal consiglio di amministrazione della società anonima (nel caso di
specie sotto la responsabilità dell'amministratore unico __________).
Il
Segretario assessore non ha potuto operare una corretta valutazione con
riferimento agli inconsistenti dati disponibili in vista della concessione
della moratoria, anche per i notevoli importi entranti in linea di conto e per
l'assoluta incertezza di disporre dei mezzi finanziari atti a garantire la
riuscita del concordato. Non è infatti di immediata comprensione seguire
l'appellante nei suoi equilibrismi numerici, che si compendiano in dati
sostanzialmente incontrollabili o evanescenti come quelli secondo cui il debito
di circa fr. 1'240'000.--, dovuto per oneri sociali, non andrebbe computato
perché ne risponderebbe l'amministratore unico __________ (cfr. istanza di
moratoria, punto 2), senza che vi sia agli atti non solo una dichiarazione di
assunzione di debito personale da parte dell'amministratore unico ma nemmeno
l'attestazione della capacità finanziaria e della solvibilità di chi dovrebbe
pagare somme non indifferenti. Né può essere definito serio asseverare in
termini apodittici, senza nemmeno produrre i ricorsi di diritto pubblico e per
riforma asseriti presentati al Tribunale federale, che __________ è stata
condannata a pagare a __________ fr. 658'923.75 con interessi al 5% dal 23
maggio 1991 sulla base di una sentenza della II CCA frutto di "un grosso
abbaglio, sia dal profilo del diritto che da quello della valutazione dei
fatti".
A
prescindere dall'inesistente documentazione contabile affidabile, già
suscettibile in linea di principio di fondare il giudizio di reiezione della
domanda di moratoria concordataria, anche le prospettive di finanziamento del
concordato sono del tutto inconsistenti e prive di qualsivoglia riscontro.
a) Già si è
detto che il consiglio di amministrazione (nel caso di specie l'amministratore
unico __________) ha quale attribuzione inalienabile e irrevocabile anche il
dovere di allestire la relazione sulla gestione e di preparare l'assemblea
generale (art. 716a cpv. 1 n. 6 CO). Con relazione sulla gestione si intende il
conto annuale e il rapporto annuale (art. 662 cpv. 1 CO); il conto annuale si
compone del conto economico, del bilancio e dell'allegato (art. 662 cpv. 2 CO).
La violazione del dovere connesso agli adempimenti di natura contabile
commerciale può determinare non solo la responsabilità personale di diritto privato
degli amministratori della società anonima nel senso dell'art. 754 CO, ma anche
conseguenze di natura penale: l'art. 964 CO riserva infatti espressamente le
sanzioni penali contro chi trascura il dovere di tenere una contabilità o
quello di conservare i libri e la corrispondenza d'affari.
b) Quali
possibili violazioni di norme di diritto penale, riconducibili a omessa
diligenza dell'amministrazione nella cura degli aspetti contabili, sono
segnatamente ipotizzabili i reati di omissione della contabilità (art. 166 CP)
e di inosservanza delle norme legali sulla contabilità (art. 325 CP), senza
poter già escludere che possa darsi tentativo di conseguimento fraudolento di
un concordato giudiziale (art. 170 CP) ove la domanda di moratoria fosse intesa
a differire nel tempo una conclusione aziendale ormai inevitabile.
c) Nel caso
di specie, visto l'esito, non occorre indagare oltre. Sarà infatti dovere delle
autorità d'esecuzione forzata nell'ipotesi, non esclusa viste le numerose
esecuzioni già in corso e in fase procedurale avanzata, che la reiezione della
domanda di moratoria preluda a gravi turbolenze finanziarie, segnalare alle
autorità penali elementi concreti che fossero per evidenziarsi in sede
esecutiva.
- Si è
visto che nel caso di specie i carenti elementi di natura contabile - privi di
quell'aggiornamento che l'importante sbilancio tra attivi e passivi, ancorché
riferiti al 1997 e 1998, imponeva a supporto di una seria domanda di moratoria
- non consentono qualsivoglia formulazione di prospettive affidabili per la
riuscita del concordato, tanto più che i mezzi finanziari concretamente
disponibili appaiono del tutto evanescenti e lungi dall'essere garantiti in
termini ragionevoli. Sulla base della carente documentazione versata agli atti,
rispettivamente ammissibile in sede di appello, si realizza pertanto l'ipotesi
legislativa ex art. 295 cpv. 1 LEF della domanda di moratoria che appare già a
prima vista infondata.
Per
evitare la reiterazione di atti volti solo a procrastinare un redde rationem
che appare ormai del tutto inevitabile, è opportuno rilevare a futura memoria
che dal "bilancio" presentato irritualmente (doc. A1) e
riferito al 1999 emergono dati ancora più preoccupanti che si compendiano in
fr. 3'208'760.96 di "perdite anni precedenti".
- L'appello
va pertanto respinto.
La tassa
di giustizia è caricata alla debitrice appellante in quanto parte soccombente (art.
61 cpv. 1 OTLEF).
Visto
l'esito, peraltro già prevedibile d'acchito, la domanda per la concessione
dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
Richiamati
gli art. 25 e 293 ss. LEF; 662, 662a, 696, 699, 716a, 716b, 727, 727c, 754, 755
e 957 ss. CO; 22 cpv. 4 LALEF,
PRONUNCIA
-
L'appello
8 marzo 2000 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia in fr. 1'500.-- è a carico di __________.
-
Intimazione: __________
Comunicazione: Pretura
di Mendrisio-Sud, Mendrisio
Ufficio
esecuzione e fallimenti, Mendrisio
Ufficio
dei registri, Mendrisio.
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
quale Autorità giudiziaria superiore dei
concordati
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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