AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2001.115
Data decisione, Autorità:
19.04.2002, CEF
Incarto n.
14.2001.00115
Lugano
19 aprile
2002
EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Chiesa (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 24 ottobre 2001 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano del 2/3 agosto 2001;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 7
dicembre 2001 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza
l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria per fr. 28'516.95 oltre interessi al 5% dal 13.8.2000.
- La tassa di giustizia in fr. 210.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 500.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa con atto 18 dicembre 2001;
rilevato
che la parte appellata con osservazioni 28 gennaio 2002 si è opposta al
gravame;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 2/3 agosto 2001 dell’UE di Lugano __________
ha escusso __________per l’incasso di:
fr. 28'516.95 più interessi al 5% dal 13.8.2000;
fr. 1'615.20”.
La
creditrice ha indicato quale titolo di credito:
“1)
Fattura n. __________del 13.6.00 e n. __________ del 21.6.00;
Costi diversi”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di Lugano.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulle fatture 13 giugno
2000 (doc. M) e 21 giugno 2001 (doc. N), sui richiami di pagamento del 16 marzo
2001 (doc. C) e del 2 maggio 2001 (doc. D), nonché sullo scritto del 12
febbraio 2001 (doc. I), nel quale l’escussa in relazione all’importo capitale
posto in esecuzione di fr. 28'516.95 ha proposto alla creditrice il pagamento
di fr. 15'000.-- per il 15 agosto 2001 e di fr. 13'516.95 per il 15 settembre
2001.
C. Ricevuta
l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 24 ottobre 2001, la
Pretore del Distretto di Lugano con scritto del 25 ottobre 2001, intimato lo
stesso giorno, ha trasmesso l’istanza alle parti, citandole per l’udienza di
contraddittorio prevista per il giorno di venerdì 7 dicembre 2001 alle ore
10.00.
D. Con scritto del 6 dicembre 2001, trasmesso via fax, l’amministratore
unico dell’escussa, signor __________, ha chiesto un rinvio dell’udienza di
discussione, ritenuto che egli avrebbe subito un infortunio sportivo e pertanto
sarebbe stato impossibilitato a partecipare all’udienza.
E. In
data 7 dicembre 2001 la Pretore ha comunque tenuto l’udienza di
contraddittorio, alla quale solo la parte istante si è presentata.
Con
ordinanza di medesima data la Pretore ha respinto la domanda di rinvio
dell’udienza, ritenuto che:
-
la stessa sarebbe
ingiustificata perché la richiedente non avrebbe provveduto a suffragare i
motivi del suo impedimento;
-
il rinvio sarebbe
incompatibile con le esigenze organizzative e di agenda della Pretura che
regolano e condizionano la fissazione delle udienze;
-
la stessa sarebbe
tardiva, visto che la citazione per l’udienza datava del 24 ottobre 2001.
F. Con sentenza 7 gennaio 2001 la Pretore del Distretto di Lugano ha
rigettato l’opposizione per fr. 28'516.95 oltre interessi al 5% dal 13 agosto
2000, ritenendo l’insieme della documentazione prodotta valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF.
G. Contro la sentenza della Pretore si è tempestivamente aggravata __________
asseverando che la prima giudice non avrebbe, a torto, concesso il rinvio
dell’udienza, malgrado l’amministratore dell’escussa avesse giustificato la sua
assenza.
Nel
merito l’appellante ha argomentato che l’importo dovuto alla procedente non sarebbe
più di fr. 28'516.95, ritenuto che la debitrice avrebbe effettuato il pagamento
di un acconto di LIT 6'500'000.
H. Con
osservazioni 28 gennaio 2002 di __________ ha riconosciuto di aver ricevuto il
pagamento di un acconto di LIT 6'500'000 il 20 luglio 2001, asseverando che
l’importo rimanente da pagare ammonterebbe quindi a fr. 23'462.45, ossia fr.
28'516.95 – fr. 5'054.50, corrispondenti a LIT 6'500'000 al cambio medio dello
0.0007760 del 20 luglio 2001.
Considerato
in
diritto:
- Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti
possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno
produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive
ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza
scritta". In sede di appello è escluso addurre nuovi fatti, prove ed
eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione
nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). I documenti prodotti da
__________ con l’appello devono quindi essere estromessi dall'incarto e non
possono venire considerati al fine del giudizio. Le allegazioni sollevate
dall’escussa la prima volta in sede di appello relativamente all’avvenuto
pagamento di parte dell’importo dedotto in esecuzione vanno pure esse respinte,
essendo proceduralmente irrite.
2.a) La procedura sommaria di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF
è retta dagli art. 20 ss. LALEF(Legge cantonale di applicazione della legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997), atteso che nei
casi non previsti da quella legge e in assenza di norma specifica, valgono le
disposizioni del Codice di procedura civile (CPC, cfr. art. 25 LALEF). Sulla
possibilità di chiedere un rinvio (sia una prima che una seconda volta)
dell’udienza di contraddittorio sull’istanza di rigetto la LALEF è silente,
sebbene stabilisca in particolare che il giudice cita le parti a comparire
entro breve termine (art. 20 cpv. 1 LALEF), che se una parte non compare, il giudice
decide in base agli atti e sentita l’altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4
LALEF), e che pronuncia, se possibile, seduta stante, e in ogni caso entro i
termini prescritti dalla LEF, rifiutando qualunque operazione che non sia
compatibile con le esigenze di una procedura sommaria (art. 20 cpv. 6 LALEF).
b) Ex
art. 136 cpv. 1 CPC la parte o il suo patrocinatore può chiedere il rinvio
dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia, per
infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa
avanti ad altro tribunale. Per il cpv. 2 di tale norma il giudice respinge
l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile
con le necessità del proseguimento del processo.
c) La
domanda di rinvio dell'udienza per motivi gravi dev'essere presentata
tempestivamente affinché il Pretore investito della richiesta abbia il tempo
per determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, nell'evenienza in cui
accolga la domanda, possa notificare in tempo utile alla controparte il rinvio
dell'udienza (Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 7 ad art. 136).
Se
è pur vero che questi impedimenti non sono sempre prevedibili e possono
sopraggiungere improvvisamente di modo che, in determinati casi, non si può
pretendere che la domanda di rinvio venga formulata con la necessaria tempestività,
è comunque necessario che l’impedimento venga comprovato (CCC sentenza 16
settembre 1999 in re C. E. R. c. S.C.T.);
d) Nel caso di specie l’istanza di rinvio presentata dall’escussa
con scritto datato 6 dicembre 2001 e trasmesso via fax alla Pretura alle ore
05.58 del 7 dicembre successivo, è stata correttamente respinta dalla prima
giudice, ritenuto che l’appellante si è limitata a richiedere il rinvio
dell’udienza di contraddittorio per una pretesa indisponibilità del suo
amministratore unico _________, causata da un non meglio precisato infortunio
sportivo, senza però comprovare questa sua affermazione mediante la produzione
di un certificato medico, che del resto non è stato prodotto neppure
successivamente né in sede pretorile né in questa sede.
3.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Cometta,
op. cit., in Rep 1989 p.
338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di
causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il
creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e
nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti
prodotti (Cometta, op.
cit. in Rep 1989 pag.
331).
c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di
volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro,
deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a
interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
- La procedente ha prodotto quale titolo di rigetto lo scritto del 12
febbraio 2001 (doc. I), mediante il quale l’escussa, in relazione all’importo
in esecuzione dipendente da fatture scoperte emesse il 13 risp. il 21 giugno
2000 (doc. M e N) e per le quali già in precedenza le era stata accordata una
dilazione di pagamento, ha proposto alla creditrice il pagamento di fr.
15'000.-- per il 15 agosto 2001 e di fr. 13'516.95 per il 15 settembre 2001.
Siffatto documento costituisce, come rettamente evidenziato in prima sede,
valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF per l’importo in
esecuzione.
5.a) Con le osservazioni all’appello __________ ha ridotto l’importo per
il quale richiede il rigetto dell’opposizione dagli originari fr. 28'516.95 a
fr. 23'462.45, ritenuto che la debitrice le ha pagato un acconto di LIT
6'500'000 il 20 luglio 2001.
b) A differenza di quanto vale nell’ambito della procedura di ricorso
ex art. 17 LEF, nella quale non si riconosce alcuna indennità alle parti, nelle
procedure sommarie in materia di esecuzione -conformemente al principio di
diritto processuale civile secondo cui il giudice condanna la parte soccombente
a rifondere all'altra le ripetibili, intendendosi con ripetibili le spese
indispensabili causate dal processo comprensive di un'adeguata indennità per
gli onorari di patrocinio- il giudice può, su domanda della parte vincente,
condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento
delle spese (art. 62 cpv. 1 e 2 OTLEF; Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 13 all'art. 20a
LEF; Staehelin, op. cit.,
n. 72 all'art. 84 LEF). Sempre a differenza di quanto vale nell’ambito della
procedura di ricorso ex art. 17 LEF(art. 20a LEF), la procedura di rigetto
dell’opposizione non è gratuita, ma la parte soccombente deve sopportare le
spese processuali pagando la relativa tassa di giustizia (art. 48 OTLEF; Staehelin, op. cit., n. 72 all'art.
84 LEF).
Quando
nessuna delle parti risulta interamente vincente o soccombente, ossia in
principio quando l’istanza di rigetto dell’opposizione non viene integralmente
accolta risp. respinta, l’indennità e la tassa di giustizia devono essere ripartite
tra procedente ed escusso in base al rispettivo grado di soccombenza.
c) Nel
caso di specie sebbene già il 20 luglio 2001 la procedente avesse ricevuto un
anticipo pari a LIT 6'500'000, con il PE n. __________ del successivo 2/3
agosto 2001 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di
fr. 28'516.95 oltre accessori. Con l’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione del 24 ottobre 2001 e ancora all’udienza di contraddittorio ha
poi postulato che l’opposizione di __________ venisse rigettata per l’importo
di cui al precetto esecutivo. Solo in sede di osservazioni all’appello la
procedente ha ridotto l’importo per cui richiede il rigetto dell’opposizione a
fr. 23'462.45 oltre accessori, considerando in tal modo quanto ricevuto il 20
luglio 2001. Per questo motivo quindi di __________ risulta essere soccombente
dinanzi alla prima giudice e in sede di appello nella misura di 1/5 (un
quinto), la successiva riduzione solo in sede di osservazioni all’appello
essendo tardiva dal profilo procedurale. In siffatta proporzione essa deve
essere condannata al pagamento della tassa di giustizia. Per quanto riguarda le
indennità __________ verserà a ________ di __________ 3/5 di quanto stabilito
dalla Pretore, ritenuta la parziale compensazione delle rispettive pretese
nella misura di 1/5.
- L'appello 18 dicembre 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono il rispettivo grado di soccombenza (art. 48,
49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 17, 20a, 82 cpv. 1 LEF; 20, 25 LALEF; 136, 321 CPC; 48, 49, 61 cpv. 1
e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia:
I. L'appello
18 dicembre 2001 __________, è parzialmente accolto.
I.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 7 dicembre 2001 della
Pretore di Lugano, Sezione 5, vengono riformati come segue:
“1. L’istanza 24 ottobre
2001 di __________, __________, è parzialmente accolta.
1.1. L’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr.
23'462.45 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2000.
- La
tassa di giustizia di fr. 210.--, già anticipata dalla parte istante, è posta a
carico per 1/5 di __________ e per 4/5 di __________, che rifonderà a
__________ fr. 300.-- per parte di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 315.--, è posta a carico per
1/5 di __________ A e per 4/5 di __________, che rifonderà a __________ di
__________ fr. 300.-- per parte di indennità.
III. Intimazione
a: __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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