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Numero d'incarto:
14.2002.00010
Data decisione, Autorità:
29.07.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00010
Lugano
29 luglio
2002/
JC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui
all’inc.OS.2000.33 della Pretura di Lugano, Sezione 5, a dipendenza
dell'istanza di sequestro del 7 novembre 2000 di
contro
e dell'opposizione formulata il 23 novembre
2000 da
al decreto di sequestro 8 novembre 2000 emanato dalla Pretore di
Lugano, Sezione 5,
opposizione accolta dalla stessa Pretore,
che con decisione 16 gennaio 2002 ha così statuito:
“1. L’opposizione è ammessa e di conseguenza il
sequestro no 782’117 decretato da questa Pretura su istanza 7/8 novembre 2000
della signora __________ è annullato.
-
L’istanza 15 dicembre 2000 di prestazione di una garanzia di fr.
500'000.-- presentata da __________, è respinta.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 450.-- sono poste a carico
dell’istante/opponente, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 4’800.-- a
titolo di indennità.
-
omissis.”
decisione impugnata da __________, che con
appello 31 gennaio 2002 chiede venga giudicato:
“IN VIA PRINCIPALE
“1. L’appello è accolto.
§
La decisione della Pretura del Distretto di Lugano sezione 5 (inc.
OS.2000.33) è annullata.
È confermato il sequestro N. __________
- Protestate
spese e ripetibili.
IN
VIA SUBORDINATA
- È
ordinata la congiunzione con l’incarto 14.2002.8 della Camera Esecuzioni e
fallimenti del Tribunale d’Appello.
Viste le osservazioni 4 marzo 2002 di
Ritenuto
in fatto: A. Con
istanza del 7 novembre 2000, __________ ha chiesto nei confronti di __________
(in seguito __________ a concorrenza della somma di fr. 700'000.--, il
sequestro ex art. 271 cpv.1 n. 4 LEF di due assegni bancari emessi dalla
__________ all’ordine di __________, l’uno per un importo pari a Lit.
930'738'965 e l’altro per un importo pari a Lit. 712'439’000.
B. Il sequestro è stato ordinato come richiesto l’8 novembre 2000.
C. Sia
__________ che, con atto 23 novembre 2000, __________ (in seguito __________)
hanno interposto opposizione, quest’ultima asseverando essere titolare di un
diritto di pegno manuale sui beni sequestrati.
D. Con
sentenza 14 gennaio 2002, la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’opposizione di __________, mentre l’opposizione di __________ è stata
pure accolta con sentenza 16 gennaio 2002.
La prima
giudice ha invece respinto l’istanza di __________ per la prestazione di una
garanzia ex art. 273 LEF di fr. 500'000.--.
E. Con
appello 31 gennaio 2002 diretto contro __________, __________ chiede la
reiezione dell’opposizione formulata da __________ e la conferma del sequestro
predisposto contro __________, a motivo che la Pretore, nei motivi della
sentenza (ad 6), ha ritenuto che gli assegni sequestrati erano proprietà di __________
e non di __________. A titolo subordinato, l’appellante ha chiesto la
congiunzione della causa con quella derivante dall’appello interposto da
__________ contro la decisione pretorile 14 gennaio 2002 che accoglie
l’opposizione di __________ (inc. 14.02.8).
F. Nelle
sue osservazioni, __________ prende atto che l’appello verte solo sulla
questione dell’appartenenza dei beni sequestrati e ripropone la tesi secondo la
quale gli assegni sequestrati sono intestati ad __________ solo
fiduciariamente, quale terzo proprietario del pegno vantato da __________
Considerando
in diritto: 1. Questioni procedurali
1.1. Per
crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni
del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 1
a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a Fr. 2’000.-- competente per
la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da
sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5
cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF), è
retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.
1.2. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base
dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente
verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni
appartenenti al debitore (art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art.
271-272 LEF richiesto per valutare se vi è un credito, se nel circondario di
sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno
una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore è in linea di principio
nel senso che la tesi del creditore deve risultare plausibile e l’esame
puntuale delle allegazioni e della documentazione prodotta dal creditore deve
permettere al giudice di convincersi – sulla base di elementi oggettivi, non
bastando di regola fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal
creditore sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie – che in concreto
le circostanze di fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter
già escludere il contrario (cfr. Walter Stoffel, Le séquestre, in: La LP
révisée, collana CEDIDAC, vol. 35, Losanna 1997, p. 280 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, p. 132 e
rif.; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans
la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 466; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 2 ad § 51; Rudolf Ottomann, Der Arrest, in: ZSR
1996/I, p. 253, n. 32).
1.3. Concesso
il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti, tranne il sequestrante, può fare
opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto
conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF. In tal caso il giudice, in una procedura pure
sommaria retta dagli art. 20 ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame,
dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF),
rispettivamente di addurre fatti nuovi. In caso di tempestiva opposizione al
sequestro, il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla
domanda di sequestro e verificare – pur con il medesimo potere di cognizione
esercitato in precedenza (cfr. Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, op. cit., p. 135) – se
alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le condizioni del
sequestro – contestate dall’opponente – risultano ancora sufficientemente
verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado di
verosimiglianza necessario per la sua concessione (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 71 ad § 51), atteso che resta onere del
creditore sequestrante fornire al giudice gli elementi sufficienti (cfr. Hans
Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
Vol. III, n. 38 ad art. 278).
1.4. La nuova decisione
(sull’opposizione) – sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr.
Reiser, op. cit., n. 44-45
ad art. 278) – può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni davanti all’autorità
giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino
la Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF
nonché 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli
fr. 8’000.--, la Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art.
22 LALEF nonché 5, 13 e 22 lett. b LOG). L’autorità superiore deve verificare –
sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti ed
eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si possono avvalere (art.
278 cpv. 3 secondo periodo LEF) – se nel caso concreto in relazione al
realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore – e contestate
dalle controparti – è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il
mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo
annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro
rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate
soluzioni intermedie (cfr. Amonn/
Gasser, op. cit., n.
74 ad § 51; Reeb, op. cit., p. 482).
- Interesse
all’appello
È
fatto notorio a questa Camera (“gerichtsnotorisch”) che l’appello interposto
dall’appellante __________ contro la sentenza diretta contro __________ che
accoglieva l’opposizione di quest’ultima è stato respinto da questa stessa
Camera (cfr. inc. 14.02.8), di modo che il sequestro in oggetto è quindi
decaduto. L’appello in esame si rivela quindi privo di oggetto per carenza di
gravamen in merito alla validità del sequestro.
- L’appello
31 gennaio 2002 di __________ va quindi stralciato dai ruoli per carenza di
gravamen.
La tassa
di giustizia e le indennità di appello seguono la soccombenza.
Richiamati
gli art. 271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,
pronuncia:
-
L’appello
31 gennaio 2002 __________), è stralciato dai ruoli per carenza di gravamen.
-
La
tassa di giustizia della presente decisione di fr. 675.--, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico, la quale rifonderà a __________., fr.
2’000.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione
a:
__________;
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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