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Numero d'incarto:
15.1995.00068
Data decisione, Autorità:
01.03.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00068
15.95.00069
Lugano
- marzo 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sui reclami
VIG 153/93 (ora 15.95.68) 20 ottobre 1993 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano
nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
in
materia di pignormanto;
VIG __________ (ora __________) 15 novembre 1993 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
l'operato
dell'UE di Lugano nella stessa
esecuzione n. __________
viste le osservazioni 2 novembre 1993 di __________ e
11 e 16 novembre 1993 dell'UE di Lugano;
richiamato il decreto 21 ottobre 1993 di concessione
dell'effetto sospensivo;
rilevato che il 24 febbraio 1994 il patrocinatore di
__________ ha chiesto di tenere in sospeso le procedure "a seguito di
accordi intervenuti con la parte creditrice", atteso che "le
trattative attualmente in corso potrebbero in effetti permettere di risolvere
definitivamente la vertenza sotto tutti i punti di vista";
preso atto che la __________ (in seguito: __________)
ha sollecitato il 5 febbraio 1996 all'UE di Lugano il pagamento di Fr. 9'104.10
per "spese sostenute per un vaglia cambiario di Fr. 504'615.23 tirato
sulla _________ e presentato all'incasso su vostro esplicito mandato";
vista la risposta 6 febbraio 1996 dell'UE di
__________ a __________, con copia p.c. alla CEF, da cui emerge che non vi è
stata composizione bonale della vertenza tra __________ __________, come da
successiva conferma telefonica del patrocinatore della creditrice;
ritenuto
in fatto:
A. Con
esecuzione n.__________ dell'UE di Lugano __________ procede contro __________
per Fr. 101'212.70 oltre accessori. Il 7 maggio 1993 è stato pignorato e preso
in custodia dall'Ufficio esecuzione "fino a concorrenza dell'importo
dedotto in esecuzione" un vaglia cambiario di Fr. 504'615.23, all'ordine
di __________, con __________, __________ quale debitore, in scadenza il 30
settembre 1993.
B. Il
6 settembre 1993 __________ ha chiesto all'UE di Lugano di procedere
all'incasso del vaglia cambiario pignorato.
Il
9 settembre 1993 l'Ufficio esecuzione ha chiesto alla creditrice un anticipo di
Fr. 5'000.--, importo poi versato, incaricando nel contempo __________,
Succursale di __________, dell'incasso in __________.
Il
24 settembre 1993 l'UE ha chiesto a __________ "un ulteriore anticipo
spese di Fr. 5'000.--, dopo quello già pervenutoci dal creditore
procedente" che non intende "sopportare costi che vadano oltre
l'espletamento minimo della procedura d'incasso".
Il
28 settembre 1993 il patrocinatore di __________ ha reso noto all'UE la
disponibilità dell'escusso di versare al massimo Fr. 2'000.-- quale
"partecipazione alle spese".
Il
15 ottobre 1993 __________ ha comunicato all'UE che il vaglia cambiario è stato
ritornato al corrispondente italiano "impagato e protestato (cfr. fax di
conferma __________ 20 ottobre 1993).
Con
"avviso di pignoramento (completamento)" 18 ottobre 1993 l'UE di
Lugano ha reso noto all'escusso che il 22 ottobre 1993 si sarebbe proceduto al
pignoramento per Fr. 105'935.70 oltre accessori.
C. Con
tempestivo reclamo 20 ottobre 1993 (inc. __________, ora __________) __________
ha chiesto l'annullamento del "provvedimento di completamento di
pignoramento 18 ottobre 1993", ritenuto che:
-
l'art. 110
cpv.1 LEF (Ergänzungspfändung) non è applicabile in mancanza di creditori
partecipanti nello stesso gruppo;
-
l'art. 145
LEF (Nachpfändung) presuppone che sia già avvenuta la realizzazione dei beni
pignorati;
-
il vaglia
cambiario supera di gran lunga il credito in esecuzione.
D. Il
29 ottobre 1993 l'UE ha reso noto a __________ che __________ ha trasmesso
all'UE "la propria nota spese di Fr. 9'104.10", invitando il debitore
- con atto di dubbia ritualità - a voler versare Fr. 4'104.10 a saldo delle spese
__________ per il fatto che "riteniamo assodato che tale onere aggiuntivo
di Fr. 4'104.10 debba essere posto subito a carico dell'escusso, avendo per
conseguenza una ripartizione sensata di circa il 50% tra gli interessati e non
accollata invece interamente al creditore".
E. Con
osservazioni 2 novembre 1993 __________ ha chiesto la revoca del gravame,
atteso che il debitore cambiario si è dichiarato non disposto a onorare il
vaglia nel termine fissato e di conseguenza "di fronte a questa chiara e
concludente manifestazione di volontà l'UE non poteva (e non può) che procedere
a un pignoramento complementare", non potendosi pretendere dal creditore
attesi di anni per accertare che la realizzazione del bene pignorato non ha
permesso di coprire l'ammontare del credito.
F. Il
4 novembre 1993 il patrocinatore di __________ ha ribadito la disponibilità
dell'escusso di versare "un contributo volontario al massimo di Fr.
2'000.--, ritenuto comunque che per l'art. 68 LEF le spese di esecuzione devono
essere anticipate per intero dal creditore procedente".
G. Con
provvedimento 10 novembre 1993 l'UE di Lugano ha fissato a __________ un
termine di cinque giorni per versare il secondo anticipo di Fr. 4'104.10, con
comminatoria di caducità della procedura di realizzazione.
H. Con
tempestivo reclamo 15 novembre 1993 (inc. __________ ora __________) __________
ha chiesto l'annullamento della diffida di anticipazione delle spese, ritenuto
che:
-
le spese
in Fr. 9'104.10 "non rientrano fra quelle esecutive ex art. 68 LEF";
-
"non
spetta al creditore sopportare le spese del legale estero che sembra essere
stato incaricato (senza il suo consenso) della riscossione della somma in via
di esecuzione cambiaria in __________
Considerato
in
diritto:
-
I
due reclami hanno per oggetto la stessa esecuzione ad opera dell'UE di Lugano
tra le stesse parti e sono tra di loro connessi: le vertenze inc. __________ e
__________ possono quindi essere congiunte per ragioni di economia processuale
ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che
i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
-
L'UE
di Lugano ha pignorato un vaglia cambiario di Fr. 504'615.23 con debitore cambiario
all'estero (__________).
Su
istanza del creditore ha in seguito emesso il provvedimento 18 ottobre 1993
denominato "avviso di pignoramento (completamento)" per il 22 ottobre
1993, che l'escusso ha tempestivamente impugnato con reclamo.
a) L'istituto
del pignoramento completivo (Ergänzungspfändung, ergänzende Pfändung) ex art.
110 cpv.1 LEF permette la completazione d'ufficio del pignoramenti ma solo
durante o immediatamente dopo il decorso del termine di partecipazione (DTF 114
III 101 cons.1c e 83 III 134 i.f.).
Un
pignoramento successivo (= Nachpfändung) ex LEF 145 ha luogo d'ufficio quando
la somma ricavata non basta a coprire l'ammontare dei crediti e presuppone
quindi che la realizzazione degli oggetti pignorati abbia già avuto luogo (DTF
114 III 101 cons.1c, 83 III 135, 70 III 46 e 63 III 145).
Il
pignoramento successivo, a differenza di quello completivo, non pregiudica i
diritti che derivano dai pignoramenti che nel frattempo possono aver avuto
luogo (DTF 114 III 101 cons.1d).
È
di tutta evidenza che per il creditore procedente un pignoramento completivo è
ben più vantaggioso, per i benefici che ne derivano, di un pignoramento
successivo.
b) Nel
caso di specie è esclusa l'applicazione del pignoramento completivo, mancando
l'ipotesi di partecipazione, né può darsi pignoramento successivo perché la
realizzazione dell'effetto cambiario non ha ancora avuto luogo.
c) Il
reclamo 20 ottobre 1993 di __________ deve pertanto essere accolto e il provvedimento
18 ottobre 1993 dell'Ufficio esecuzione di Lugano è annullato.
- Nel
corso della procedura - caratterizzata da un coacervo di rara irritualità tanto
di istanze delle parti che di atti dell'organo d'esecuzione - l'UE di Lugano ha
dato mandato d'incasso alla __________.
Con
diffida di anticipazione di spese (formulario n.43) del 10 novembre 1993 l'UE
di Lugano ha chiesto a __________ Fr. 4'104.10.
Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la creditrice con reclamo
15 novembre 1993 postulandone l'annullamento.
Nella
misura in cui il provvedimento si riferisce a spese in vista dell'incasso
all'estero del vaglia cambiario, a questo stadio di procedura il reclamo va
accolto per i seguenti motivi:
a) I
crediti - tra cui rientra la pretesa creditoria di diritto cambiario sottesa al
vaglia cambiario - sono venduti dall'organo d'esecuzione non prima di dieci
giorni né più tardi di un mese dalla domanda di vendita (art. 122 cpv.1 LEF).
b) Le
modalità di realizzazione sono quelle classiche della vendita ai pubblici
incanti ex art. 125 LEF, secondo il principio della monetizzazione del credito
pignorato (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht,
vol. I , Zurigo 1984, §30 n.22 p.426).
c) L'asta
pubblica di un credito incorporato in una cartavalore da mettere all'incasso
all'estero è di regola poco appetibile per eventuali offerenti ed è
suscettibile di speculazioni urtanti (Fritzsche/Walder, op. cit., §30 n.22
p.427): l'art. 131 LEF consente al creditore di contrastare gli effetti
negativi della vendita all'asta, potendo richiedere l'assegnazione in pagamento
ex cpv.1 oppure l'assegnazione per l'incasso secondo il cpv.2 (Kurt Amonn, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §27 m.36 ss.; Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993,
p.226-227; Fritzsche/Walder, op. cit., §30 n.23 ss. p.427 ss.).
- Per
evitare ulteriori fantasie procedurali, è opportuno ricordare - all'organo
d'esecuzione e alle parti - che l'UE, dopo aver pignorato un vaglia cambiario
con debitore cambiario all'estero, deve in primo luogo notificare il
pignoramento al debitore, in conformità dell'art. 99 LEF, usando il formulario
n.9 che contiene la diffida a pagare immediatamente il debito, ove già fosse
esigibile, oppure a dichiarare subito se lo riconosce o se lo contesta e in
quest'ultima ipotesi per quale motivo.
Nel
caso di specie l'Ufficio esecuzione ha correttamente inviato il formulario n.9
ma non ne ha tratto le debite conclusioni: infatti, dal mancato pagamento
dell'effetto cambiario e dal silenzio del debitore cambiario, non si poteva che
dedurne per atti concludenti la volontà di non riconoscere il debito.
L'atto
successivo doveva quindi essere la fissazione della vendita ai pubblici incanti
ex art. 125 LEF, riservata al creditore la facoltà di richiedere l'assegnazione
in pagamento (art. 131 cpv.1 LEF, con il conseguente uso del formulario n.33) o
l'assegnazione per l'incasso (art. 131 cpv.2 LEF, facendo capo al formulario
n.34).
Se
la vendita all'asta non dovesse portare al pagamento completo del credito in
esecuzione, l'UE procederà d'ufficio ad un pignoramento successivo (= Nachpfändung)
ex LEF 145.
- Non
si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv.2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 99, 125, 131 e 145 LEF,
PRONUNCIA:
-
Le
procedure inc. __________ e __________ sono dichiarate congiunte.
-
Il
reclamo 20 ottobre 1993 (inc. __________) di __________, __________, è accolto.
2.1. Di
conseguenza è annullato il provvedimento 18 ottobre 1993 dell'Ufficio
esecuzione di Lugano.
- Il
reclamo 15 novembre 1993 (inc. __________) di __________, è accolto.
3.1. Di
conseguenza è annullato il provvedimento 10 novembre 1993 dell'Ufficio esecuzione
di Lugano.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: ______________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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