AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00086
Data decisione, Autorità:
21.06.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00086
Lugano
21 giugno 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 10 ottobre 1994
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell'ambito delle esecuzioni n. __________ promosse
dai reclamanti contro
in tema di anticipo delle spese di esecuzione ex art.
68 cpv. 1 LEF;
richiamato il decreto presidenziale 18 ottobre 1994 di
concessione dell’effetto sospensivo;
richiamata l’ordinanza presidenziale 9 maggio 1995;
viste le osservazioni 14 ottobre 1994 dell’UEF di
Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con verbale di pignoramento 18 maggio 1993, riferito a
varie esecuzioni promosse contro __________ e appartenenti al primo gruppo di
pignoramento, l’UEF di Locarno ha pignorato i seguenti beni immobili siti nel
Comune __________:
“1. Part.
n. __________
27/1000
comproprietà dell’immobile parcella n. , piano __________ (28-93, 2)
“ ”, con il diritto particolare per l’appartamento di 1 ½ locali al
pianterreno, con parte cantina nel sotterraneo - parte comproprietà piani n.
1”;
“2. Part.
n. __________
31/1000
comproprietà dell’immobile parcella n. , piano __________ (28-93, 2)
“ ”, con il diritto particolare per l’autorimessa con 19 posteggi,
numeri 1-19 - parte comproprietà piano n. 21”.
B. Con verbali di pignoramento 17 giugno 1993, 23 agosto
1993, 2 settembre 1993, 7 ottobre 1993, 4 novembre 1993, 13 gennaio 1994, 17
febbraio 1994, 19 aprile 1994, 4 luglio 1994, riferiti alle varie esecuzioni
promosse contro __________ e appartenenti al gruppi di pignoramento n. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e 10 l’UEF di Locarno ha nuovamente pignorato i beni immobili già
pignorati in precedenza e elencati al considerando A.
C. Considerato che dall’avviso d’incanto dei due fondi
pignorati del 3 giugno 1994 dell’Ufficio di esecuzione __________ __________
risulta un valore di stima complessivo dei due fondi di Fr. 177’000.--, in
luogo di Fr. 501’000.-- indicato dall’UEF di Locarno nei vari atti di
pignoramento, il 13 luglio 1994 __________ e __________ hanno chiesto “di
procedere già sin d’ora al pignoramento di altri beni immobili”, allegando una
lista degli immobili di presunta proprietà dell’escusso.
Il
15 luglio 1994 l’UEF di Locarno ha chiesto, tramite invio postale raccomandato,
a diciotto uffici di esecuzione della Svizzera di procedere al pignoramento di
vari fondi di presunta proprietà dell’escusso.
Il
18 luglio 1994 l’UE __________ ha richiesto all’UEF di Locarno, per dar seguito
alla richiesta di pignoramento 15 luglio 1994, un’anticipazione delle spese di
Fr. 1’000.--, di cui solo Fr. 492.20 sono stati retrocessi all’UEF di Locarno.
Il
18 luglio 1994, il 21 luglio 1994, il 26 luglio 1994, il 2 agosto 1994, il 12
agosto 1994 l’UE __________ __________ hanno notificato all’ufficio di Locarno
che il debitore non possiede (più) alcun bene immobile nel rispettivo
circondario. Per le loro incombenze i citati uffici hanno chiesto il versamento
di Fr. 61.--, 8.60, 15.30, 28.50, 12.--, 15.50, 16.60, 24.60, 11.30, che l’UEF
di Locarno ha prontamente effettuato.
Il
20 settembre 1994 l’UEF di Locarno ha versato Fr. 1’200.-- a __________, per la
traduzione degli scritti e di vari documenti in lingua tedesca trasmessi all’UEF
dagli uffici di esecuzione richiesti.
Il
22 agosto 1994 l’ufficio ha effettuato a favore dei reclamanti un completamento
di pignoramento ex art. 145 LEF.
D. Il 27 settembre 1994 l’UEF di Locarno ha trasmesso
alla patrocinatrice dei reclamanti a mezzo rimborso di Fr. 1’811.60 il
completamento di pignoramento 22 agosto 1994.
I
creditori non hanno versato l’importo richiesto e quindi l’ufficio non ha loro
consegnato il relativo verbale.
E. Con scritto 30 settembre 1994 l’Ufficio ha comunicato
ai reclamanti che “il rimborso di Fr. 2’255.--”, comprendente le spese di
pignoramento e il relativo verbale, è composto di Fr. 716.-- per spese di
rogatoria pagate a 12 UEF della Svizzera, di Fr. 144.-- per 12 raccomandate
inviate agli UEF, di Fr. 1’200.-- per diverse traduzioni fatte eseguire
dall’ufficio e inerenti le rogatorie e di Fr. 195.-- per spese diverse.
F. Con tempestivo reclamo 10 ottobre 1994 __________ e
__________ hanno postulato, con protesta di spese e ripetibili, che il
provvedimento 29.9.1994 relativo alla richiesta contro rimborso di Fr. 1’811.60
venga annullato, che le spese di Fr. 1’200.-- di traduzione siano poste a
carico dell’UEF di Locarno e che venga fatto ordine all’ufficio di mettere a
disposizione dei creditori i verbali di pignoramento relativi alle esecuzioni
n. __________ nonché i giustificativi delle spese ad essi connesse, atteso che:
-
per l’art.
68 cpv. 1 LEF “le spese d’esecuzione sono a carico del debitore, ma il
creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l’ufficio
può intanto sospendere l’atto esecutivo, dandone avviso al creditore”;
-
“nella
fattispecie l’Ufficio di esecuzione, prima di procedere al pignoramento, non ha
chiesto alcun anticipo, ma ha agito direttamente facendo eseguire delle traduzioni
per Fr. 1’200.-
I
reclamanti non contestano le spese postali, rogatoriali e relative ai
pignoramenti, ma chiedono che l’Ufficio di Locarno emetta una fattura
dettagliata e produca le pezze giustificative dei costi sostenuti. Soltanto
allora, ed una volta in possesso del verbale di pignoramento, i reclamanti
pagheranno quanto dovuto”;
-
“da
parte dell’Ufficio esecuzione non c’è alcuna chiarezza nell’esposto delle
spese: con la lettera contro rimborso esso chiede Fr. 1’811.60 e con la lettera
30.9.1994 Fr. 2’255.--”;
-
“i
reclamanti contestano per contro di dover pagare le spese delle traduzioni
fatte eseguire dall’Ufficio a loro totale insaputa”;
-
“l’Ufficio
prima di far eseguire tali traduzioni, avrebbe dovuto avvisare perlomeno la
sottoscritta delle sue intenzioni o eventualmente richiedere un anticipo di
spese specifico al provvedimento. In tal modo i creditori qui reclamanti
avrebbero potuto esprimersi in merito opponendosi alla misura, eventualmente
mettersi a disposizione tramite la sottoscritta per eseguire la traduzione
oppure far tradurre unicamente parte delle rogatorie”.
G. Con osservazioni 20 dicembre 1994 l’UEF di Locarno ha
confermato che la quota parte dei costi sostenuti per l’esecuzione dei
pignoramenti a carico dei reclamanti è di Fr. 1’811.60.
L’ufficio
ha rilevato che, a seguito della richiesta di completamento di pignoramento, il
15 luglio 1994 ha inviato a diversi Uffici di esecuzione della Svizzera tedesca
le relative rogatorie di pignoramento e, dopo aver ricevuto le risposte, ha
incaricato una terza persona delle traduzioni.
H. Con ordinanza 9 maggio 1995 il presidente della Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ha ordinato “all’UEF di
Locarno di allestire il conto particolareggiato delle spese ex art. 17 OTLEF
riferite al complemento di pignoramento del 22 agosto 1994 nelle esecuzioni per
le quali sono stati chiesti a __________, Fr. 1’811.60, dopo che __________
avranno versato l’anticipazione delle spese in Fr. 75.--”.
Malgrado
che nel termine di dieci giorni loro assegnato i reclamanti non abbiano versato
l’anticipazione richiesta, l’UEF ha comunque allestito il conto
particolareggiato delle spese ex art. 17 OTLEF riferite al complemento di
pignoramento in oggetto, dal quale risulta un importo complessivo di Fr.
2’328.20.
Considerato
in
diritto:
-
Oggetto di disputa è in sostanza la richiesta di
anticipo spese ex art. 68 LEF di Fr. 1’811.60, ritenuta eccessiva dai
reclamanti, a dipendenza di una procedura di completamento di pignoramento ex art.
145 LEF.
-
Le spese d’esecuzione sono a carico del debitore, ma
il creditore è tenuto ad anticiparle: in mancanza di tale anticipazione,
l’ufficio può sospendere l’atto esecutivo (art. 68 cpv.1 LEF).
-
In principio, quindi, la richiesta fatta dall’UEF di
Locarno ai reclamanti di versargli Fr. 1’811.60 per le spese di esecuzione del
pignoramento complementare da loro richiesto il 13 luglio 1994, risulta
legittima.
a) Per il principio di esclusività ex art. 1 OTLEF gli
uffici in materia di esecuzione possono riscuotere, per le operazioni ufficiali
fatte in virtù della LEF o di altri atti legislativi federali (ad es. ex RFF),
soltanto le tasse e le indennità previste nella OTLEF.
b) L’art. 12 cpv. 1 OTLEF stabilisce che tutte le spese
necessarie devono essere rimborsate (Léon Straessle/Lutz Krauskopf, Commentaire
du tarif LP, Berthoud 1973, p. 24 n. 1 e p. 41 n. 5).
Le
spese per le traduzioni delle risposte, date dai vari uffici di esecuzione
richiesti, alle rogatorie di pignoramento 15 luglio 1994 e della documentazione
ivi allegata dalla lingua tedesca all’italiano, sostenute dall’UEF di Locarno e
ammontanti a Fr. 1’200.-- (cfr. scritto 20 settembre 1994 dell’UEF di Locarno),
sono senz’altro da considerarsi spese necessarie ex art. 12 cpv. 1 OTLEF e
devono pertanto essere anticipate dai creditori (art. 68 cpv. 1 LEF). Infatti,
a differenza di quanto sostenuto dai reclamanti, secondo cui essi si sarebbero
potuti accordare con l’ufficio alfine di tradurre personalmente le varie rogatorie
evitando l’insorgere delle relative spese, l’Ufficio ha la facoltà di
incaricare della traduzione una persona di sua fiducia, estranea alla procedura
esecutiva, che garantisce, a differenza delle parti interessate, maggiore
obiettività e realizza in sostanza il principio di imparzialità.
c) Oltre al rimborso delle spese di traduzione, l’UEF di
Locarno ha chiesto ai reclamanti il versamento di ulteriori Fr. 611.60 (Fr.
1’811.60 - Fr. 1’200.--).
Dal
conteggio allestito in data 17 maggio 1995 dall’UEF di Locarno e dalle pezze
giustificative allegate nonché dagli atti di causa risulta che l’UEF ha avuto
ulteriori spese per complessivi Fr. 1’037.20, così composti:
a) Fr.
180.-- per le spese relative alle raccomandate spedite il 15 luglio 1994 a
diciotto uffici di esecuzione della Svizzera perché procedessero al
pignoramento di vari fondi di presunta proprietà dell’escusso (art. 7 cpv. 1 e
12 cpv. 1 OTLEF);
b) Fr.
701.20 versati ai vari UEF della Svizzera per le incombenze avute nelle
procedure di rogatoria (cfr. anche considerando C), art. 12 cpv. 1 OTLEF;
c) Fr.
156.-- per l’esecuzione del complemento di pignoramento, per le copie dell’atto
di pignoramento, per la costituzione dell’incarto e per le spese postali (art.
7 cpv. 1, 12 cpv. 1, 22 cpv. 1, 23 cpv. 1 OTLEF).
Ne
consegue che l’importo di Fr. 1’811.60 richiesto dall’ufficio ex art. 68 cpv. 1
LEF è inferiore alle spese necessarie effettivamente sostenute (art. 12 cpv. 1
OTLEF). Il gravame di __________ va pertanto respinto. I reclamanti potranno
prendere visione del complemento di pignoramento solo quando avranno versato all’UEF
di Locarno l’importo di Fr. 2’237.20, corrispondente alle spese sostenute
dall’Ufficio di Locarno (art. 68 cpv. 1 LEF). In questo senso va riformato il
provvedimento dell’UEF relativo alla richiesta di pagamento contro rimborso di
Fr. 1’811.60: nell'esito ciò equivale ad una reformatio in peius ammissibile
per normativa federale (art. 15 OTLEF), atteso che l'Autorità Cantonale di
vigilanza esercita d'ufficio la vigilanza sull'applicazione della OTLEF, e l'art.
22 LPR non può pertanto trovare applicazione (sul principio di esclusività,
cfr. art. 1 OTLEF).
-
A __________ va comunque ricordato che ex art. 68 cpv.
2 LEF il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese
d’esecuzione, per cui al momento della ripartizione dei ricavi della
realizzazione dei beni pignorati con l’atto di pignoramento complementare 22
agosto 1994 l’anticipo richiesto sarà loro restituito nell'ipotesi che vi sia
copertura sufficiente.
-
Il reclamo __________ è dunque respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per
questi motivi
richiamati
gli art. 68 cpv. 1 e 2, 145 LEF; 1, 7 cpv. 1, 12 cpv. 1, 15, 17, 22 cpv. 1 e 23
cpv. 1 OTLEF; 22 LPR
PRONUNCIA
- Il reclamo 10 ottobre 1994 __________ è respinto.
1.1. __________ potranno prendere visione del complemento di
pignoramento ex art. 145 LEF del 22 agosto 1994 solo quando avranno versato all’UEF
di Locarno l’importo di Fr. 2’237.20.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: - _________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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