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Numero d'incarto:
15.1995.00103
Data decisione, Autorità:
07.08.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00103
Lugano
7 agosto 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 14 aprile 1995
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione cambiaria n. __________ promossa
contro la reclamante da
in materia di specie d'esecuzione (cambiaria in luogo
di in via ordinaria);
viste le osservazioni:
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE in via cambiaria n. __________ del 12/13 aprile
1995 dell'UE di Lugano l’____________________ procede contro __________ per Fr.
200’000.-- oltre accessori.
Quale
titolo di credito nella domanda d’esecuzione dell’11 aprile 1995 __________ ha
menzionato: “Fr. 200’000.-- vaglia cambiario emesso il 14.6.93 dalla
, avallato da __________ e __________ all’ordine dell’ con
scadenza 14.6.1994 e rimasto impagato. Disdetta del 21.3.1994. Conferma di
credito del 14.6.93”.
Al
PE l'escussa ha interposto motivata opposizione.
B. Con tempestivo reclamo 14 aprile 1995 __________ ha
postulato la declaratoria di nullità del PE in via cambiaria per errore nella
specie d'esecuzione. A mente della reclamante, __________ avrebbe dovuto
procedere in via ordinaria, atteso che la creditrice, avendo già in precedenza
promosso una procedura esecutiva cambiaria “poi sfociata in una perenzione ex art.
188 LEF”, avrebbe “perso i benefici e i diritti della procedura cambiaria”.
C. Con osservazioni 24 aprile 1995 __________ ha chiesto,
con protesta di spese e ripetibili, che il gravame venga respinto.
A
mente della procedente “il mancato rispetto -nella procedura cambiaria
precedentemente in essere- del termine di un mese per domandare il fallimento
ha causato l’estinzione del diritto di chiedere il fallimento unicamente
nell’ambito di tale procedura”. Conseguenza di ciò “è stata l’estinzione del
precetto esecutivo e del procedimento esecutivo stesso e non sicuramente la
perdita dei diritti cambiari che spettano alla creditrice, in primo luogo per
il fatto di vantare un credito derivante da cambiale (art. 177 LEF) ed inoltre
in virtù delle disposizioni giuridiche in materia cambiaria (art. 991 ss. e
1096 ss. CO)”.
Ritenuto
che l’azione cambiaria non risulta ancora prescritta (art. 1098, 1099 e 1069
CO), la creditrice può pertanto riproporre una nuova esecuzione in via
cambiaria.
A
mente dell’osservante “il rigetto o non rigetto dell’opposizione esplica
effetti unicamente per l’esecuzione in corso” e quindi “se la prima esecuzione
è stata bloccata dall’opposizione oppure se l’istanza di rigetto è stata
respinta e l’opposizione confermata o ancora se l’esecuzione è divenuta caduca
a seguito di rinuncia, non vi è alcun motivo per impedire al creditore di
promuovere una nuova esecuzione per lo stesso credito”. Questo principio
sarebbe valido anche in ambito di procedura cambiaria “per cui una volta
estinta una procedura cambiaria per il mancato rispetto del termine di un mese
dalla notifica del precetto e per l’inoltro dell’istanza di fallimento, il
creditore è legittimato ad introdurre una nuova esecuzione per il medesimo
credito”.
D. L'UE di Lugano ha pure chiesto la reiezione del
gravame, con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto:
- Per i crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche
se garantiti con pegno, si può chiedere all'ufficio d'esecuzione che si proceda
in via cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di
fallimento (art. 177 cpv. 1 LEF).
Nel
caso di specie il titolo presentato da__________ __________ è espressamente
designato come vaglia cambiario e adempie tutti i requisiti dell'art. 1096 CO.
In
principio l'UE di Lugano ha pertanto agito nei limiti delle sue competenze,
determinandosi correttamente nella specie d'esecuzione richiesta sulla base dei
necessari giustificativi, atteso altresì che __________ come società anonima
può essere escussa ex art. 39 cpv. 1 n. 7 LEF anche in via cambiaria.
-
L’escussa assevera che __________, avendo già promosso
per lo stesso credito una procedura esecutiva cambiaria “sfociata in una
perenzione ex art. 188 LEF”, avrebbe “perso i benefici e i diritti della
procedura cambiaria” e quindi dovrebbe ora procedere in via ordinaria.
-
La decisione relativa ad un’istanza di rigetto
dell’opposizione produce degli effetti unicamente nell’ambito del diritto
esecutivo e non sul piano del diritto materiale; essa non cresce in giudicato
per quanto concerne la sostanza del credito cui si riferisce. E’ principio giurisprudenziale
e dottrinale indiscusso che il rigetto o il non rigetto dell’opposizione
esplica effetti unicamente per l’esecuzione in corso. Ne consegue che, se la
prima esecuzione è stata bloccata dall’opposizione oppure l’istanza di rigetto
è stata respinta e l’opposizione confermata o ancora se l’esecuzione è divenuta
caduca a seguito di rinuncia, non vi è alcun motivo per impedire al creditore
di promuovere una nuova esecuzione per lo stesso credito. Questo principio vale
a maggior ragione in tutti i casi di nullità e caducità della precedente
esecuzione, segnatamente qualora il creditore non ha provveduto a richiedere la
prosecuzione dell’esecuzione entro l’anno nell’esecuzione in via di
pignoramento, nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale e nella
procedura ordinaria di fallimento (art. 88 cpv. 2, art. 154 cpv. 1, 166 cpv. 2
LEF), entro due anni nella procedura in via di realizzazione del pegno
immobiliare (art. 154 cpv. 1 LEF) e entro un mese nell’esecuzione cambiaria (art.
188 cpv. 2 LEF), a decorrere dalla notifica al debitore del precetto. Infatti
in tal caso si ha quale conseguenza la caducità dell’intera procedura (cfr. Flavio
Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese in Rep 1989 p. 343-344 e rif. ivi; Rep 1985 p. 345; Kurt
Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 19
m. 14; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993 p. 143-144 e rif. ivi).
-
Il mancato rispetto da parte dell’__________ nella
precedente procedura esecutiva del termine di un mese ex art. 188 cpv. 2 LEF
per chiedere la pronunzia del fallimento ha quindi avuto come sola conseguenza
la caducità di quella procedura. Scaduto il primo PE per decorso infruttuoso
del termine di un mese dalla notifica, la sola possibilità offerta alla
creditrice di agire in via esecutiva contro l’escussa consiste nel chiedere
l’emanazione di un nuovo PE. La caducità della precedente procedura non ha
infatti quale conseguenza la decadenza del diritto di procedere in via
esecutiva cambiaria spettante alla banca sulla scorta del vaglia cambiario.
L’eccezione sollevata dall’escussa va di conseguenza respinta.
-
Il reclamo 14 aprile 1995 __________ __________ è
respinto.
Quo
alle ripetibili, protestate da__________, va ricordato che ex art. 68 cpv. 2
OTLEF nella procedura di reclamo non è riconosciuta alcuna indennità alle
parti. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 39 cpv. 1 n. 7, 88 cpv. 2, 166
cpv. 2, 154 cpv. 1, 177 cpv. 1, 188 LEF; 1096 CO
PRONUNCIA:
-
Il reclamo 14 aprile 1995 __________ è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: - _________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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