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Numero d'incarto:
15.1995.00173
Data decisione, Autorità:
22.08.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00173
Lugano
22 agosto 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 2 giugno 1995 di
Contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell'esecuzione in via di realizzazione d'un pegno
immobiliare n. __________ promossa contro il reclamante da
in tema
di nuova stima peritale di pegno immobiliare;
viste le
osservazioni:
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ del 7 settembre 1994 dell'UEF di
Bellinzona l'__________ procede in via di realizzazione d'un pegno immobiliare
contro __________, indicando quale immobile da realizzare la part. n.
__________ RFD di __________, di proprietà dell'escusso.
Al
PE l'escusso ha omesso di interporre opposizione.
B. Il 9 marzo 1995 __________ ha chiesto la vendita del
pegno e il 12 aprile 1995 l'UEF di Bellinzona ha incaricato l'arch. __________
di allestire la perizia del mappale oggetto dell'esecuzione.
C. Il 22 maggio 1995 l'arch. __________ ha rassegnato all'UEF
il suo rapporto, indicando il valore complessivo di stima peritale del fondo da
realizzare in Fr. 1'250'000.--.
D. Il 24 maggio 1995 l'UEF di Bellinzona ha trasmesso al
reclamante copia del rapporto peritale.
E. Contro la determinazione della stima peritale si è
tempestivamente aggravato __________, asseverando che "la perizia
allestita dall'arch. __________ ha valutato la proprietà in parte in modo
insufficiente ed in parte in modo errato non rilevando i valori corretti delle
superfici e dei metri cubi dell'immobile". Il reclamante ha quindi
chiesto, con protesta di spese e ripetibili, l'allestimento di una nuova
perizia con contestuale fissazione di un adeguato anticipo spese.
Per
il reclamante al perito deve essere assegnato un termine di tre mesi dal
pagamento dell'anticipo per allestire il proprio referto.
F. Con osservazioni 21 giugno 1995 __________ non si è
opposta "in linea di principio all'allestimento di una nuova perizia
purché le spese vengano interamente accollate alla reclamante". La
creditrice ha postulato "che il termine da impartire al perito per la
stesura del proprio referto non sia superiore ad un mese, dal momento che un
differimento della realizzazione dell'immobile di cui al mappale n. __________
RFD di __________ danneggerebbe ulteriormente l'osservante, che in qualità di
creditrice ipotecaria vedrebbe aumentare notevolmente gli interessi relativi al
proprio credito".
G. Delle osservazione dell'UEF di Bellinzona si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
Considerato
in
diritto:
- L'art. 9 cpv. 2 RFF, applicabile anche nell'esecuzione
in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell'art. 99 cpv. 2 RFF,
stabilisce che ogni interessato può chiedere all'autorità di vigilanza una
nuova stima a mezzo di periti, previo deposito delle spese occorrenti.
L'ordine
di nuova stima costituisce un mero atto amministrativo che ogni avente diritto
può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l'allegazione del dissenso
sul quantum (DTF 110 III 71-72 cons. 3; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schw. Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 31 n. 46; Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1988, p.
173; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 5. ediz.,
Berna1993, § 22 m. 38).
La
nuova stima sarà esperita solo dopo che l'istante avrà depositato l'anticipo
per le spese peritali.
- Il ricorso a un perito costituisce la regola in caso
di stima di un fondo (Gilliéron, op. cit., p. 173; Robert Joos, Handbuch
für die Betreibungsbeambten der Schweiz, Wädenswil 1964, p. 156), come pure
ogniqualvolta l'ufficiale di esecuzione non possegga le conoscenze speciali
richieste (DTF 93 III 22, 51 III 115, 46 III 89 e 41 III 360; Favre,
Droit des poursuites, Friborgo 1974, p. 175).
La
stima determinerà il valore venale presumibile del fondo, facendo astrazione
dai dati catastali-fiscali e da quelli dell'assicurazione contro gli incendi (art.
9 cpv. 1 RFF) siccome reputati inaffidabili (DTF 73 III 55).
-
Il valore venale presumibile ex art. 9 cpv. 1 RFF
coincide con il valore commerciale e dipende dal valore intrinseco del fondo
oltre che dalle condizioni generali del mercato immobiliare (DTF 73 III 55):
non si può invece ammettere dal profilo del diritto esecutivo che vi sia una minusvalenza
in caso di realizzazione forzata. E' infatti preciso compito dell'ufficio
esecuzione fallimenti, nonché delle parti interessate nella procedura esecutiva,
di vegliare congiuntamente affinché la realizzazione dei beni avvenga con
opportuna pubblicizzazione e nelle stesse condizioni, mutatis mutandis, di una
vendita libera: ne devono logicamente conseguire ricavi equivalenti.
-
Nel caso concreto il referto peritale trasmesso il 22
maggio 1995 dall'arch. __________ all'UEF di Bellinzona indica un valore di Fr.
1'250'000.-- mentre il reclamante pretende che il valore venale presumibile sia
di molto superiore.
Poiché
il reclamante contesta le conclusioni della prima perizia, per l'art. 9 cpv. 2
RFF l'Autorità cantonale di vigilanza deve ordinare d'ufficio, prescindendo da
ogni esame sul valore del primo elaborato, che sia esperita, su mandato dell'UEF
di Bellinzona, una nuova perizia ad opera di altro perito (DTF 110 III 71 cons.
3 e 73 III 55), ritenuto che il richiedente la nuova perizia versi
l'anticipazione per le nuove spese peritali che l'UEF di Bellinzona sarà per
determinare.
In
difetto di siffatta anticipazione, il valore del fondo messo all'incanto sarà
definitivamente determinato in Fr. 1'250'000.--.
- __________ ha chiesto che al nuovo perito venga assegnato un
termine di tre mesi dall'anticipo delle spese per l'allestimento del referto
peritale.
La
questione a sapere se sia opportuno assegnare al perito un termine per la
stesura del rapporto di stima rientra nel potere di apprezzamento dell'ufficio
di esecuzione: sarà pertanto l'UEF di Bellinzona che fisserà al nuovo perito,
se lo riterrà opportuno, ciò che in estratto sembra lo sia, un termine per
l'allestimento della stima ex art. 9 cpv. 2 RFF, ritenuto comunque che trenta
giorni di tempo già costituiscono il limite massimo consentito.
- Nella
procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare la stima svolge un
ruolo solo secondario (Kurt Amonn, in ZBJV 1976 p. 506), limitato ad un
semplice orientamento quantitativo destinato ad eventuali interessati
all'incanto (DTF 70 III 17 cons. 3): se la stima secondo le regole
dell'arte può essere allestita solo con una spesa eccessiva, sarà sufficnete
una stima anche sommaria (DTF 101 III 34 cons. 1;cfr. anche DTF
110 III 65 ss.).
A
prescindere da queste premesse, se un interessato -anche contro ogni
ragionevolezza materiale e procedurale, oltre che d'ordine finanziario-
richiede una nuova stima e ne anticipa le spese, ope legis ex art. 9 cpv. 2
RFF, richiamato l'art. 99 cpv. 2 RFF, si dovrà esperire una nuova perizia.
- Il reclamo 2 giugno 1995 __________ è quindi
parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 97 cpv. 1 e 155 cpv. 1 LEF; 9 cpv. 2 e 99 RFF
Pronuncia:
- Il reclamo 2 giugno 1995 __________ è parzialmente
accolto.
1.1 Di conseguenza l'UEF di Bellinzona ordinerà una nuova
perizia sul valore venale presumibile (corrispondente al valore commerciale)
del fondo di cui al mapp. n. __________ RFD di ___________, dopo che __________
avrà versato l'anticipazione richiesta per le spese peritali.
1.2 In difetto di anticipazione delle spese peritale
occorrenti, il valore venale presumibile del fondo di cui al mapp. n.
__________ RFD di __________ sarà definitivamente determinato in Fr. 1'250'000.--.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: - ___________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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