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Numero d'incarto:
15.1995.00226
Data decisione, Autorità:
22.11.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00226
Lugano
22 novembre 1995
/FC/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull’istanza 10 novembre 1995 presentata da
contro
in
materia di determinazione preventiva della rimunerazione dell’amministrazione
speciale;
esaminati
atti e documenti;
considerato
in
fatto e in diritto: che la
__________ è stata dichiarata fallita il 2 gennaio 1995 e che l'avv. __________
e l'avv. __________ sono stati designati in qualità di amministrazione
speciale;
che
la fallita è società immobiliare, attiva per lo più in __________ __________,
che ha trasferito la propria sede in __________ poco prima che venisse
decretato il fallimento; la società è proprietaria di oltre __________ fondi
sparsi in tutta la __________
che
l'amministrazione speciale reputa trattarsi di procedura complessa ex art. 49a
OTLEF, atteso che le spetta "il difficile compito amministrativo e volto
alla vendita dei beni immobili, compito già dimostratosi arduo per la carente
collaborazione dell'amministratore della fallita, il gran numero di fondi da
amministrare e la loro ubicazione";
che
l'amministrazione speciale, considerata la "prassi nella Svizzera
__________ che prevede onorari ben più alti rispetto a quelli ticinesi",
chiede la determinazione della rimunerazione secondo i seguenti parametri:
-
Fr.
200.-- onorario per gli amministratori speciali del fallimento
-
Fr.
80.-- spese di segretariato
-
Fr.
150.-- per l'intervento di eventuali collaboratori giuristi;
che
a questo stadio di procedura non è ancora possibile determinare compiutamente,
in astratto, se è dovuta e in che misura l'indennità ex art. 49a cpv.2 e 3
OTLEF e pertanto non possono essere autorizzate le prospettate indicazioni
tariffali: in questi limiti l’istanza va respinta siccome prematura;
che
l'Autorità cantonale di vigilanza può infatti esprimersi solo in presenza di
dati numerici concreti e sulla base delle prestazioni eseguite e verificabili;
che
è comunque già opportuno rilevare, a futura memoria, che le tariffe orarie prospettate
eccedono quanto può essere riconosciuto in applicazione della OTLEF, atteso
che:
-
per
consolidato principio giurisprudenziale (DTF 120 III 100 cons.2, 108 III 69 e
103 III 65 ss.) le funzioni di amministrazio-ne speciale del fallimento
costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le
prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto
dall’art.1 OTLEF;
-
siffatte
prestazioni vanno rimunerate non in funzione di tariffe calcolate su base commerciale
o corporativa bensì con emolumenti di diritto amministrativo volti a procurare
solo un equo indennizzo (DTF 103 III 67) nell’ossequio del carattere sociale
della normativa dedotta dalla OTLEF (DTF 103 III 68; CEF 10 gennaio 1989 in re
S.B. e 20 aprile 1988 in re R.B. e G.F. cons.7a; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif,
in: BlSchK 1971 p.130-132);
-
l’Autorità
cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinchè si dia corretta applicazione
della OTLEF (DTF 108 III 69);
-
anche
nell’ipotesi che si tratti di una procedura complessa, è un dato della comune
esperienza che non si pongono in linea di principio solo questioni complicate;
-
di regola
si giustifica di eseguire un calcolo misto e di non calcolare le prestazioni
corrispondenti in base alle tariffe usuali vigenti per attività della medesima
natura, ritenuto che gli importi fatturati devono avere un rapporto ragionevole
con le indennità fissate dalla tariffa per la procedura semplice (DTF 120 III
100 cons.2);
-
avuto
riguardo allo scopo sociale della OTLEF, è ammissibile restare sotto il limite
inferiore della tariffa della Camera svizzera delle società fiduciarie e degli
esperti contabili (DTF 120 III 100 cons.2 e 114 III 45-46);
-
per la
ratio dell’OTLEF, l’attività di un avvocato - libero professionista -nell’ambito
dell’amministrazione speciale del fallimento può essere retribuita, in
procedure complesse, come nel caso di patrocinio d’ufficio secondo il diritto
cantonale (DTF 120 III 100-101 cons.3a);
-
un
collaboratore giuridico - non libero professionista - va remunerato in termini
leggermente inferiori per raffronto all’avvocato;
-
il
collaboratore accademico avrà rimunerazione superiore al non accademico, come
pure il qualificato in altro modo rispetto al non qualificato;
-
le
indicazioni tariffali dovranno tener conto che un giudice supplente del
Tribunale federale ha diritto ad un’indennità oraria, per otto ore lavorative
al giorno, di Fr. 100.-- se libero professionista e di Fr. 75.-- negli altri
casi (cfr. art. 2 cpv.1bis Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e
le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle
assicurazioni, in: RS 173.122, nel testo dell’Ordinanza 3 dicembre 1990 in: RU
1991 p.2);
-
l'art. 36
LTG (RL II-70) prevede per il patrocinatore d'ufficio in caso di assistenza
giudiziaria (art. 155 ss. CPC) un onorario dovuto dallo Stato pari al 70%
dell'onorario previsto dalla tariffa dell'ordine degli avvocati del Cantone
Ticino (TOA, in: RL II-74a); per l'art. 10 cpv.1 TOA l'onorario minimo in base
al dispendio orario è di regola di Fr. 150.--;
che
i dati numerici prospettati dall'amministrazione speciale corrispondono in sostanza
a quelli che il Tribunale federale (Camera delle esecuzioni e dei fallimenti)
in DTF 120 III 99-101 ha ritenuto non essere aumentabili come preteso
dall'amministrazione speciale;
che
non era invece oggetto d'esame in DTF 120 III 99-101 - e quindi non partecipa
della ratio decidendi - se tali dati fossero da ritenere siccome congrui;
che,
a titolo meramente indicativo, riservato l'esame puntuale caso per caso e ammesse
eccezioni limitate a prestazioni di complessità accresciuta, si possono prospettare
per procedure complesse valori compresi tra:
a) Fr.
120.--/150.-- per l'amministratore speciale con titolo accademico (avvocato, economista,
ecc.)
b) Fr.
80.--/120.-- per fiduciari, commercialisti, contabili, revisori, ecc.
c) Fr.
40.--/50.-- per lavori di segretariato;
che
de lege ferenda sarebbe opportuno modificare la OTLEF nel senso di prevedere
l'applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione
fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far
capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall'assemblea dei
creditori;
che
non si vede infatti, dal profilo della politica del diritto, il motivo di
imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano - a maggioranza
qualificata ed in piena autonomia - di far capo all'amministrazione
fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di
ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato);
che
questa Camera non può comunque prescindere de lege lata dall'applicazione della
OTLEF quale tariffa sociale e non può quindi seguire la prassi di quei cantoni
che, a detta dell'amministrazione fallimentare speciale, trascurano questo
aspetto;
richiamati
gli art. 1, 46a ss. e 49a OTLEF,
pronuncia: 1. L’istanza 10 novembre 1995 di determinazione
preventiva della rimunerazione dell'avv. __________, e dell'avv. __________,
nella loro qualità di amministrazione fallimentare speciale nella liquidazione
del fallimento della __________, è respinta.
-
Non
si prelevano spese.
-
Intimazione
a:
Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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