AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.107
Data decisione, Autorità:
11.05.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00107
Lugano
11 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Marisa Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 24 aprile 1995 di
contro
l’operato dell’UEF di Locarno in varie procedure esecutive;
esaminati
atti e documenti;
CONSIDERATO
IN FATTO E IN DIRITTO
che
__________ ha chiesto l'intervento dell'Autorità cantonale di vigilanza con
atto 24 aprile 1995 in cui censura l'operato dell'UEF di Locarno, lamentandosi
che le sue lettere "non trovavano mai la risposta richiesta, bensì si
cercava sempre di raggirare il problema sottoposto con mezze risposte evasive,
senza entrare nel merito delle domande e dei problemi";
che
il reclamante ha trasmesso venti documenti riferiti al periodo dal 22 dicembre
1994 al 12 aprile 1995 e meglio come alla descrizione da p.1 a p.3 del reclamo
cui si rinvia;
che
tra i venti documenti prodotti vi sono sei atti esecutivi e cinque scritti a
valere quale risposta dell'UEF di Locarno a domande di __________;
che
il reclamante reputa evasivi gli scritti dell'organo d'esecuzione e tali da
danneggiarlo quale debitore, ritenuto che l'UEF "cagiona pure delle
difficoltà anche di ordine materiale ai creditori";
che
__________ è dell'avviso che vi sia "abuso di potere nei confronti del cittadino
da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni al servizio del
cittadino";
che
per l'art. 7 cpv.3 LPR il reclamo deve indicare le domande (lett.a) e la
motivazione, anche sommaria (lett.b);
che
con motivazione sommaria va intesa la puntuale censura di un ben determinato
provvedimento, del quale va detto in che consista la violazione che forma
oggetto del reclamo;
che
un reclamo la cui motivazione non soddisfa le esigenze legali è irricevibile;
che,
benchè non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque
riferirsi all'oggetto della decisione e alla ratio decidendi (cfr. André Grisel,
Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p.915; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2. ed., Berna 1983, p.197);
che
nel caso di specie il reclamante si limita in sostanza a censurare l'operato in
genere dell'UEF di Locarno, cui rimprovera evasive determinazioni a danno non
solo del debitore ma anche dei suoi creditori;
che
il gravame è pertanto irricevibile per carenza di motivazione riferita ad un
ben determinato provvedimento dell'organo d'esecuzione ed alla sua ratio decidendi;
che
il reclamo presuppone altresì che vi sia un interesse procedurale pratico e
attuale, non bastando la semplice affermazione che vi sarebbe un errato comportamento;
che
secondo dottrina e giurisprudenza la legittimazione a presentare reclamo deve
essere riconosciuta ad ogni persona lesa da una misura dell'Ufficio nei propri
interessi giuridicamente protetti (DTF 112 III 1 cons.3b p.3 e rinvii; Kurt Amonn,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §6 n.19 p.58; Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.56; Fritzsche/
Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo
1984, §6 n.19 e 20);
che
il reclamante (debitore) non è in linea di principio legittimato a tutelare gli
interessi dei creditori, cui compete il diritto autonomo di reclamo;
che
il debitore non può far capo al rimedio del reclamo per far valere eventuali
danni patrimoniali riconducibili a pretesa colpa dell'organo d'esecuzione,
atteso che - ove ne ricorrano i presupposti ex art. 5, 6 e 7 LEF - il reclamante
dovrà adire il giudice civile;
che
la procedura di reclamo serve infatti per raggiungere uno scopo procedurale ben
definito e non per precostituirsi una buona base di partenza per la successiva
- eventuale - azione di responsabilità (cfr. DTF 110 III 89 cons.1b, 105 III
36-37, 91 III 46-47 cons.7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L.P. & LLCC
cons.9 e rif. ivi);
che
le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a
danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del
giudice civile cui i reclamanti potranno, se del caso e ove ne ricorrano i
presupposti, ricorrere (cfr. in senso convergente DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn,
op. cit., §5 m. da 7 a 14; Gilliéron, op. cit., p.49-50; Fritzsche/Walder, op.
cit., vol. I, §7 m.12);
che
anche per questo motivo il reclamo è irricevibile;
che
ex art. 17 cpv.2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;
che
lo scritto 12 aprile 1995 dell'UEF di Locarno non ha portata autonoma,
riferendosi alla lettera 6 aprile 1995 di __________ che richiama le pregresse
lettere 20 febbraio e 16 marzo 1995 del reclamante stesso nonchè gli avvisi
d'incanto 17 e 30 gennaio come pure 29 marzo 1995 dell'UEF di Locarno;
che
il gravame è pertanto irricevibile anche per tardività;
che,
in via abbondanziale e per quanto emerge dagli atti, l'UEF di Locarno si è
determinato in conformità del diritto esecutivo;
che
non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv.2 OTLEF);
PRONUNCIA:
-
Il
reclamo 24 aprile 1995 __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster