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Numero d'incarto:
15.1995.123
Data decisione, Autorità:
01.06.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00123
Lugano
- giugno 1995/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 29 aprile 1995 di
Contro
__________ e meglio contro le comminatorie di fallimento 24
aprile 1995 nelle esecuzioni __________ e __________ promosse contro il
reclamante da
(patrocinato dall’avv.
viste le
osservazioni:
- 16
maggio 1995 di __________ - 19 maggio 1995 dell’Ufficio
esecuzione di Lugano;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto: A. __________
procede contro __________ in via esecutiva per l’incasso di due canoni di
locazione per i mesi di novembre e dicembre 1994 di ciascuno Fr. 1’610.--
oltre interessi e accessori.
Avendo
l’escusso interposto opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto. Con
decisioni 6 marzo 1995 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha respinto le opposizioni ai PE n. __________ risp.
__________ in via provvisoria.
B. Su
domanda di prosecuzione delle esecuzioni, l’UE di Lugano ha emesso il 24 aprile
1995 le comminatorie di fallimento che sono state notificare all’escusso il 25
aprile 1995.
C. Contro
siffatti provvedimenti si è tempestivamente aggravato __________ contestando
l’emissione delle comminatorie di fallimento in quanto avrebbe pagato al
procedente una somma totale di Fr. 14’745.-- più Fr. 1’384.50, tramite la sua
assicurazione, per riparazioni del pavimento del salotto. Inoltre le sue
autovetture avrebbero subito dei danni per Fr. 4’800.-- sul parcheggio
locatogli dal creditore.
D. L’UE
di Lugano osserva di avere dato seguito alle domande di emissione delle
comminatorie in quanto conformi ai requisiti richiesti.
considerato
in
diritto: 1. Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’Autorità di vigilanza
contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad esempio quando (cfr.
CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jäger, Das Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incomptente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per
questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
-
solleva unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub C): ne
consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale
dell’Autorità di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le
sue allegazioni nella procedura di rigetto dell’opposizione rispettivamente, se
del caso, in via ordinaria con l’azione di disconoscimento di debito.
- Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF, nonchè i disposti
citati
pronuncia: 1. Il reclamo 29 aprile 1995 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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