AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.195
Data decisione, Autorità:
15.11.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00195
Lugano
15 novembre 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 4 agosto 1995 di
patr. dal __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno e meglio contro l’atto di pignoramento 23 maggio/21 luglio 1995
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla reclamante contro
patr. dall'avv. __________
viste le osservazioni: - 4 settembre 1995
di __________
- 19
settembre 1995 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in
fatto:
A. __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr.
43’024.75.
B. Con provvedimento 23 maggio/21 luglio 1995 l’UEF di
Locarno ha pignorato a __________ il reddito dal suo lavoro quale dipendente
per Fr. 2’000.-- sulla base del seguente computo:
introito Fr.
11’131.--
minimo
di esistenza
minimo base Fr. 1’370.--
figlio minorenne Fr. 400.--
alimenti Fr. 1’680.--
locazione __________ Fr. 300.--
locazione __________ Fr. 3’500.--
cassa malati Fr. 150.--
trasferta e pasti Fr. 600.--
studi figlio __________ Fr. 1’131.--
totale Fr.
9’131.-- Fr. 11’131.--
Eccedenza
mensile pignorabile Fr. 2’000.--.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente
aggravata la creditrice contestando il riconoscimento di un supplemento di Fr.
1’131.-- per il mantenimento agli studi del figlio del debitore. Inoltre
secondo la reclamante quale canone di locazione si giustifica solo un importo
di Fr. 900.-- in luogo di Fr. 3’800.--.
D. Con le sue osservazioni il debitore ha rilevato che
complessivamente le spese di locazione ammontano a Fr. 5’985.--. Inoltre il
figlio __________ non è maggiorenne, bensì frequenta la scuola media.
Delle
osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in
diritto:
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del
salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102
III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche
della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del
pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Nel
calcolo del minimo vitale non possono essere incluse le spese per una scuola
privata frequentata dai figli. In tal caso deve essere concesso al debitore un
adeguato lasso di tempo per adattare questo esborso. Per il calcolo del minimo
di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del
debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di
vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli
interessi del debitore che del creditore (cfr. DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
b) Dalla documentazione prodotta dall’escusso (doc. 6)
emerge che il figlio del debitore, __________, nato nel __________ (cfr.
verbale interno di pignoramento del 23 maggio 1995) frequenta una scuola media
privata a Zurigo. Pertanto sulla base delle precedenti considerazioni l’importo
di Fr. 1’131.-- al mese, computato nel calcolo del minimo vitale dall’UEF di
Locarno, può essere riconosciuto solo fino al termine dell’anno scolastico,
concedendo pertanto al debitore di trovare un’altra soluzione.
Al
termine dell’anno scolastico la creditrice potrà chiedere un riesame del
pignoramento, ritenuto che oltre tale termine non si potrà più tenere in
considerazione le maggiori spese per la scuola privata del figlio.
a) Nel determinare il minimo vitale va considerato il
canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa
pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto
l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione
adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57
III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo
B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).
L’importo
va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su
reclamo S. cons. 5b).
b) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di
esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari:
tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso
utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III
12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b)..
La
decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto
dei termini contrattuali.
c) Nel caso in esame, a fronte di un reddito di
Fr.11’131.-- __________ ha preteso il riconoscimento di Fr. 3’800.-- a titolo
di canone locatizio mensile per la locazione di un appartamento a __________ e
di una camera a __________.
A
sostegno della sua pretesa ha prodotto due contratti: uno concernente la
locazione di una casa a __________ per Fr. 4’485.-- al mese e l’altro
concernente l’ affitto di una camera a __________ per Fr. 300.-- al mese.
d) E`
di tutta evidenza che un canone di locazione di Fr. 3’800.-- costituisce un
onere manifestamente sproporzionato che non può essere riconosciuto come tale
in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile
di disdetta. Le spese di locazione computate dall’UEF di Locarno appaiono
effettivamente troppo elevate. La locazione di una casa per un canone calcolato
dall’UEF in Fr. 3’500.--, ma che in realtà ammonta a Fr. 4’485.--, può essere
infatti considerato un lusso. D’altro canto non si comprende la necessità
dell’escusso di affittare una camera a __________ per Fr. 300.-- al mese.
Per
la clausola contrattuale prevista al punto 2. dell’integrazione n. 1 al
contratto di locazione 9 settembre 1989 concernente la casa locata da
__________ a __________, la durata della locazione era determinata con scadenza
per il 31 dicembre 1994. Secondo l’art. 266 CO in caso di riconduzione tacita,
la locazione è considerata a tempo indeterminato. Ex art. 266 a CO nelle
locazioni a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può dare la disdetta
osservando i termini legali di preavviso e le scadenze di disdetta. Per l’art.
266 c CO nella locazione di abitazioni ciascuna delle parti può dare la
disdetta con preavviso di tre mesi per la scadenza determinata dall’uso locale,
o in mancanza di tale uso, per la fine di un trimestre di locazione. Di
conseguenza ritenuto che nel Canton Zurigo l’uso locale prevede la scadenza
per la fine di marzo risp. di settembre (cfr. Zürcher Mietvertrag), il termine
più prossimo per l’escusso per dare la disdetta della casa di __________ è per
il 31 marzo 1996, con disdetta da inoltrare con preavviso di tre mesi. Per la
camera a __________ invece la durata della locazione è fissa e scade il 31
dicembre 1996. Ne consegue che fino al 31 marzo 1996 saranno riconosciuti Fr.
3’800..-- mensili a titolo di canone di locazione. Per il periodo successivo l’UEF
di Locarno ricalcolerà il quantum in funzione del nuovo canone di locazione,
ritenuto in ogni caso un massimo di Fr. 1’600.--, spese di riscaldamento
comprese, per la locazione di un appartamento per una famiglia composta da due
adulti ed un minorenne, più Fr. 300.-- per la locazione della camera a
__________, ritenuto tuttavia che tale importo può essere riconosciuto solo
fino al 31 dicembre 1996, nel caso in cui, terminato l’anno di pignoramento in
oggetto, la creditrice dovesse promuovere una nuova esecuzione.
- Il reclamo 4 agosto 1995 della __________ va
parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
- Il
reclamo 4 agosto 1995 della __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza il provvedimento 23 maggio/21 luglio 1995 resterà in vigore solo
fino al 31 marzo 1996.
1.2. L’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno si determinerà ulteriormente, ai sensi del
considerando 3.d) sul versamento che __________ dovrà effettuare ogni mese per
il periodo dal 1. aprile 1996.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster