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Numero d'incarto:
15.1995.234
Data decisione, Autorità:
05.01.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00234
Lugano
5 gennaio 1996
FC/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
vista
l’istanza 28 novembre 1995 dell’UE di Lugano tendente a far determinare il modo
di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso
(patr.
dall'avv. __________)
nell’eredità
indivisa ed in comunione relitta dal defunto
nelle
esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________ e
__________ dell’UE di Lugano promosse da
richiamata la lettera 7 luglio 1993 del patrocinatore
del debitore affermante che "i diritti dei creditori saranno maggiormente
tutelati in caso di divisione consensuale della successione, piuttosto che in
quello di una vendita agli incanti", ritenuto che "le trattative con
gli altri coeredi sono già riprese" e che "la situazione potrebbe
conoscere uno sbocco definitivo entro la fine del prossimo mese di
settembre" 1993;
visto il successivo scritto 4 maggio 1994 del
patrocinatore dell'escusso da cui risulta che "le trattative con i coeredi
nelle successioni fu __________ e __________ sono tuttora in corso e presentano
alcuni sviluppi che lasciano presumere una definitiva liquidazione in tempi
ragionevoli";
richiamata la citazione 17 marzo 1995 dei coeredi e
dei creditori per l'udienza del 24 marzo 1995 per raggiungere possibilmente un
accordo sul modo di tacitare i creditori o sciogliere la comunione ereditaria
fu __________;
preso atto che in sede di discussione 24 marzo 1995 vi
è stata convergenza nell'attribuire ai diritti ereditari spettanti all'escusso
__________ il valore di "Fr. 200'000.-- con riserva dell'attuale
situazione congiunturale del mercato immobiliare";
accertato in tale sede che "i componenti della
comunione ereditaria non si dichiarano disposti ad intervenire per liquidare i
debiti dell'escusso" e che "non vengono presentate altre
proposte";
preso atto che il termine di 10 giorni fissato il 24
marzo 1995 dall'UE di Lugano per formulare proposte in merito alla
realizzazione della quota di eredità pignorata, con la comminatoria che in caso
di mancanza di concrete proposte l'incarto sarà trasmesso alla CEF per il
seguito di procedura;
atteso che con scritto 6 aprile 1995 il patrocinatore
dell'escusso ha nuovamente chiesto il differimento della vendita all'asta che
"dovrà pertanto essere scelta quale ultima ratio", anche perché
"un altro elemento importante, che depone a favore di una continuazione
delle trattative conciliatorie, è la ventilata disponibilità del comunista
__________ di poter liquidare la quota del debitore nei prossimi mesi, qualora
alcuni suoi impegni finanziari dovessero trovare sbocchi positivi";
richiamato l'invito 14 agosto 1995 dell'UE di Lugano
al patrocinatore dell'escusso di "volerci aggiornare in merito alle
trattative con gli altri comunisti per evitare la messa all'asta dei diritti
ereditari pignorati";
atteso che i prospettati sviluppi positivi non si sono
concretizzati;
preso atto che l’UE di Lugano ha assegnato alla quota
pignorata un valore di Fr. 200’000.--;
ritenuto che l'UE di Lugano ha preavvisato la
realizzazione nelle forme del pubblico incanto, subordinatamente come da
richiesta 6 aprile 1995 del patrocinatore dell'escusso;
rilevato come la procedura si sia protratta già ben
oltre i termini usuali per dar modo all'escusso, rispettivamente a tutti gli
interessati, di trovare soluzioni alternative alla messa all'incanto della
parte di comunione pignorata;
accertato che nulla si è concretizzato benchè sia
stato concesso il tempo ragionevolmente necessario per una soluzione bonale
della disputa;
ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far
capo ai pubblici incanti, come proposto in via principale dall’Ufficio;
visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del
Tribunale federale concernente la realizzazione dei diritti in comunione,
pronuncia: 1. E’ ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici
incanti dell’in-teressenza spettante ad __________, nell’eredità indivisa ed in
comunione relitta dal defunto __________, pignorata nelle esecuzioni n.
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________ dell’UE
di Lugano.
- Intimazione
all’UE di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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