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Numero d'incarto:
15.1995.99
Data decisione, Autorità:
01.06.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00099
Lugano
- giugno 1995/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 4 aprile 1995 di
Contro
l’operato
dell'Ufficio di esecuzione di Lugano
e meglio contro le comminatorie di fallimento 21 febbraio 1995 nelle
esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro la reclamante da
__________;
viste le
osservazioni 19 aprile 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano,
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto: A. La
__________ procede contro __________ in via esecutiva per l’incasso di due
premi di ciascun Fr. 160.40 oltre interessi e accessori.
Avendo
l’escussa interposto opposizioni, la procedente ne ha chiesto il rigetto. Con
decisioni 17 novembre 1994 il Giudice di pace del Circolo di __________ ha respinto
le opposizioni ai PE n. __________ e __________ in via definitiva.
B. Su
domanda di prosecuzione delle esecuzioni, l’UE di Lugano ha emesso il 21 febbraio
1995 le comminatorie di fallimento che sono state notificate all’escussa il 27
marzo 1995.
C. Contro
siffatti provvedimenti si è tempestivamente aggravata __________ contestandone
l’emissione in quanto avrebbe disdetto l’assicurazione con effetto dal 31
dicembre 1991, trovandosi per un lungo periodo all’estero, dove era già
assicurata, e avendo chiesto alla __________ di assicurarla nuovamente a
partire dal 1. gennaio 1995.
D. L’UE
di Lugano osserva di aver emesso le comminatorie di fallimento essendo allegate
alle relative richieste sia i PE che le sentenze di rigetto delle opposizioni
del Giudice di pace con i relativi timbri di crescita in giudicato.
considerato
in
diritto: 1. Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’Autorità di
vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad esempio
quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jäger, Das Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, P. 252):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione:
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per
questioni di merito la via del reclamo è preclusa.
-
solleva unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub C): ne
consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza dell’Autorità di
vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni
nelle procedure di rigetto delle opposizioni.
- Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF, nonchè i disposti
citati
pronuncia: 1. Il reclamo 4 aprile 1995 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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