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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.00109
Data decisione, Autorità:
16.09.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00109
Lugano
16 settembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 4/5 luglio 1996 di
Contro
l’operato
del liquidatore __________ nella
liquidazione del concordato con abbandono dell'attivo omologato a favore del
in
materia di graduatoria in liquidazione concordataria;
viste
le osservazioni 8 luglio 1996 del liquidatore;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto
che nella graduatoria ex art. 316g LEF il liquidatore non ha riconosciuto
la pretesa di Fr. 6'802.70 vantata da __________ __________ per i motivi
indicati - in termini proceduralmente corretti - a p.3 sub A (doc. B);
che la reclamante insiste perché sia modificata la graduatoria nel
senso che lo sconto del 10% a suo tempo concesso al __________ non può più
essergli riconosciuto, atteso che "erano già da tempo decadute le
condizioni essenziali che permettevano a __________ di tollerare lo sconto
nella misura del 10% sulle fatture intestate al __________ " (cfr.
reclamo, p.3 con rif. all'art. 81 CO);
che la reclamante ha impugnato la graduatoria chiedendone
"l'annullamento o la modifica relativamente al riconoscimento della somma
di Fr. 6'802.70 dovuta a __________ e risultante dalla decurtazione operata
sulle fatture dalla stessa emesse" (cfr. reclamo, p.3);
che alla graduatoria ex art. 316g LEF sono applicabili mutatis
mutandis le norme sul fallimento (DTF 115 III 145, 113 III 150, 110 III 105,
107 III 106 e 105 III 31; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1993, §55 n.15-16);
che la graduatoria può essere impugnata per ragioni di forma in
via di reclamo ex art. 17 LEF (DTF 119 III 84-85 cons.2a; Amonn, op. cit., §46
n.37; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993, p.337-338) e per motivi di merito con l'azione di contestazione
della graduatoria fondata sull'art. 250 LEF (DTF 119 III 85 cons.2b; 115 III
145 cons.1, 106 III 26 cons.2, 105 III 31 cons.3 e 103 III 14 cons.1; Amonn,
op. cit., §46 n.40; Gilliéron, op. cit., p.338);
che la pretesa creditoria della reclamante è in tutta evidenza
questione di merito;
che pertanto non è data la via del reclamo;
che il gravame è di conseguenza irricevibile;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 250, 316a ss. e 316g LEF,
pronuncia
-
Il reclamo 4/5 luglio 1996 __________, è irricevibile.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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