La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il reclamante dalla
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che
il 21 marzo 1995 la creditrice ha chiesto la vendita del pegno;
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che
con PE n. __________ la __________ procede contro __________ per l’incasso di
complessivi Fr. 25’933.50 oltre accessori;
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che
non avendo interposto opposizione al PE il 28 agosto 1995 la creditrice ha
chiesto la vendita del pegno;
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che
con provvedimento 25 gennaio 1996 l’UE ha fissato al 15 aprile 1996 la vendita
dei pegni, al 19 febbraio 1996 il termine per le insinuazioni di oneri fondiari
e al 15 marzo 1996 il deposito delle condizioni d’asta;
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che
nell’avviso d’incanto l’UE ha fissato in Fr. 900’000.-- il valore di stima
peritale del Fol PPP __________ e in Fr. 20’000.-- il valore di stima peritale
del Fol PPP __________ del fondo base __________ di __________
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che
l’avviso d’incanto unico è stato notificato al reclamante dall’UE di __________
il 29 gennaio 1996;
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che
il 28/29 febbraio 1996 l’UE di Lugano ha allestito gli elenchi oneri
iscrivendo, per quanto di rilevanza nella fattispecie, la __________ sub n.
__________ per un credito di complessivi Fr. 38’670.40 compresi interessi sino
al 15.4.1996 e sub n. __________ per un credito di complessivi Fr. 39’535.45 comprensivo
degli interessi sino al 15.4.1996;
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che
gli elenchi oneri sono stati notificati al reclamante dall’ufficio postale di
__________ il 29 febbraio risp. il 2 marzo 1996;
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che
con provvedimento 27 marzo 1996 l’UE di Lugano ha sospeso a seguito di reclamo
l’incanto del Fol PPP __________ e __________
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che
con provvedimento 16 luglio 1996 l’UE ha fissato al 27 agosto 1996 la vendita
dei pegni e al 12 agosto 1996 il deposito delle condizioni d’asta, mentre
relativamente al termine per le insinuazioni di oneri fondiari ha fatto
riferimento all’elenco oneri inviato alle parti il 28/29 febbraio 1996;
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che
nell’avviso d’incanto del 16 luglio 1996, l’UE ha fissato, conformemente al precedente
avviso d’incanto, il valore di stima peritale del Fol PPP __________ in Fr.
900’000.-- e in Fr. 20’000.-- il valore di stima peritale del Fol PPP
__________;
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che
con provvedimento 19 luglio 1996 l’UE ha aggiornato gli elenchi oneri iscrivendo,
per quanto di rilevanza nella fattispecie e conformemente agli elenchi oneri
del 28/29 febbraio 1996, __________ sub n. __________ per il credito di Fr.
38’670.40 oltre interessi sino al 27.8.1996 e sub n. 8 per il credito di Fr.
39’535.45 oltre interessi sino al 27.8.1996;
-
che
l’avviso d’incanto unico è stato notificato al reclamante dall’UE di __________
il 29 luglio 1996;
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che
con reclamo 2 agosto 1996 __________ ha chiesto, con protesta di spese e
ripetibili, una nuova stima dei fondi e una rettifica dell’elenco degli oneri,
atteso che:
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”l’importo
stimato dal perito in Fr. 900’000.-- è inverosimile, in quanto si situa
ampiamente al di sotto dei valori di mercato reperibili”;
-
nell’elenco
oneri sono “state inserite delle posizioni che non sono esigibili perché non
fondate su una sentenza cresciuta in giudicato (la n. 8) oppure perché garantite
(la n. 3)”.
-
che
__________ contesta il valore di stima peritale, perché i valori indicati non
corrisponderebbero all’attuale situazione di mercato;
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che
il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il
reclamante ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);
-
che
per l’art. 9 cpv. 2 RFF, applicabile anche all’esecuzione in via di
realizzazione del pegno per l’art. 99 cpv. 2 RFF, ogni interessato può chiedere
all’Autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo periti, previo deposito delle
spese occorrenti;
-
che
la domanda di nuova stima peritale deve essere presentata entro il termine di
reclamo (art. 9 cpv. 2, 99 cpv. 2 RFF);
-
che
nell’avviso d’incanto 25 gennaio 1996 l’UE di Lugano ha stabilito il valore di
stima peritale del Fol PPP n__________ in Fr. 900’000.-- e del Fol PPP n.
__________ in Fr. 20’000.--;
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che
il provvedimento 25 gennaio 1996 è stato notificato al reclamante il 29 gennaio
1996;
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che
le censure mosse dal reclamante con il reclamo 5 agosto 1996 al valore di stima
peritale sono dunque ampiamente tardive;
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che
__________ non ha contestato, entro il termine di dieci giorni dalla notifica avvenuta
il 29 febbraio risp. il 2 marzo 1996, gli elenchi oneri 28/29 febbraio 1996 relativamente
alle pretese creditorie della __________ di complessivi Fr. 38’670.40 compresi
interessi sino al 15.4.1996 (sub n. __________) e di complessivi Fr. 39’535.45
compresi interessi sino al 15.4.1996 (sub n. __________);
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che
gli elenchi oneri sono pertanto cresciuti in giudicato a tal proposito;
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che
il reclamo di __________ contro siffatte pretese risulta quindi ampiamente tardivo,
ritenuto che con il provvedimento 19 luglio 1996 l’ufficio si è limitato a
calcolare gli interessi decorsi dal 15 aprile 1996 al 27 agosto 1996 sui
capitali riconosciuti in precedenza;
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che
il reclamo va dichiarato irricevibile per tardività;
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che
non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale;
richiamati gli art. 17 cpv. 2 LEF; 9 cpv. 2 e 99 cpv.
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