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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.131
Data decisione, Autorità:
16.08.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00131
Lugano
16
agosto 1996/B/fc/bsn
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 3 luglio 1996 di
Contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la
comminatoria di fallimento 24 maggio 1996 emessa nell’esecuzione n. __________
promossa
contro la reclamante da
(patr.
dall’avv. __________)
viste
le osservazioni:
22 luglio 1996 di __________
29 luglio 1996 dell’UEF di Bellinzona
ritenuto
in
fatto
A. __________
procede contro __________ per l’incasso di Fr. 120’000.-- oltre interessi e
spese.
Avendo
l’escussa interposto opposizione, il precettante ne ha chiesto il rigetto
provvisorio. Durante l’udienza di contraddittorio 7 dicembre 1995 davanti al
Segretario assessore della Pretura di Bellinzona i rappresentanti dell’escussa
hanno dichiarato di ritirare l’opposizione interposta contro il PE in oggetto,
per cui la procedura è stata stralciata dai ruoli.
B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UEF
di Bellinzona ha emesso il 24 giugno 1996 la comminatoria di fallimento, la
quale è stata notificata alla debitrice il 26 giugno 1996.
C. Contro siffatto provvedimento si é tempestivamente
aggravata l’escussa sostenendo che in sede pretorile l’opposizione al PE é
stata ritirata ingiustificatamente, essendo compito del Pretore chiarire i
motivi fatti valere con l’opposizione. La reclamante ha poi rilevato che gli
interessi pretesi con la comminatoria di fallimento non sono giustificati,
spettando questi ai titolari del conto, nel caso fosse stata effettivamente
depositata la garanzia di Fr. 120’000.--. Inoltre allorquando é stata
interposta opposizione, diversi lavori non erano ancora stati terminati.
D. Delle osservazioni di __________ e dell’UEF di
Bellinzona si dirà, se del caso in seguito.
Considerato
in
diritto:
- Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare
reclamo all’autorità di vgilanza contro la notifica della comminatoria di
fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl
Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,
Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria,
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per questioni di merito la via del reclamo è invece
preclusa.
-
La
reclamante allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne
consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale
dell’Autorità di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le
sue allegazioni in sede pretorile e impugnare, se del caso, la decisione di cui
al verbale di udienza 7 dicembre 1995.
-
Il reclamo 3 luglio 1996 __________ applicata va
quindi respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia
-
Il
reclamo 3 luglio 1996 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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