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Numero d'incarto:
15.1996.30
Data decisione, Autorità:
17.04.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00030
Lugano
17 aprile 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 16 febbraio 1996 di
Contro
l’operato
dell’UEF di Bellinzona in materia di atto di pignoramento nelle esecuzioni n.
283'983 e 283'986 promosse contro il reclamante dallo
viste le osservazioni 26 febbraio 1996 dell’UEF di
Bellinzona;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che il 7
marzo 1995 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha determinato
l'eccedenza mensile pignorabile sulla pensione versata dalla Cassa pensione dei
dipendenti dello Stato al debitore __________ in Fr. 800.-- a partire dal 1°
aprile 1996 e che lo stesso Ufficio il 28 aprile 1995 ha allestito lo stato di
riparto di sei trattenute mensili di Fr. 800.-- cadauna, per complessivi Fr.
5'343.40;
che con
decisione 31 ottobre 1995 questa Camera ha respinto due reclami presentati da
__________ contro i due provvedimenti;
che con
sentenza 5 dicembre 1995 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del
Tribunale federale ha respinto il ricorso di __________ confermando l'atto di
pignoramento dell'eccedenza mensile pignorabile di Fr. 800.-- sulla pensione,
ritenuto che, una volta esigibili, le prestazioni del secondo pilastro sono
limitatamente pignorabili come le altre rendite dell'art. 93 LEF (DTF 120 III
71 ss.);
che il 7
dicembre 1995 l'UEF di Bellinzona ha dichiarato privo d'oggetto il reclamo di
__________ contro la contestazione dell'atto di pignoramento, avuto riguardo
alla sentenza 31 ottobre 1995 di questa Camera con la quale sono stati respinti
due reclami formulati dal plurireclamante il 9 maggio 1995 contro l'atto di
pignoramento 7 marzo 1995 e lo stato di riparto 28 aprile 1995, preso altresì
atto del pregresso giudizio 5 dicembre 1995 della Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale;
che il
provvedimento 7 dicembre 1995 è stato reso dall'UEF di Bellinzona in
applicazione dei combinati art. 9 cpv.5 e 11 cpv.2 LPR, segnatamente con
l'espressa menzione del diritto di nuovo reclamo;
che con
ulteriore reclamo 18 dicembre 1995, con richiesta di effetto sospensivo,
__________ ha richiamato le note allegazioni del 2 novembre 1995 e negato
all'UEF di Bellinzona il diritto di determinarsi così come al provvedimento 7
dicembre 1995, ritenuto altresì che "la decisione della CEF di Lugano del
31.10.1995 è stata intimata solo il 9.11.1995 dopo il mio ricorso 2 novembre
1995, per cui la data 31.10.1995 è una data giuridicamente fasulla";
che,
sull'atto di pignoramento 7 marzo 1995 e sullo stato di riparto 28 aprile 1995
dell'UEF di Bellinzona, il Tribunale federale con sentenza 5 dicembre 1995 ha
respinto il ricorso 17 novembre 1995 di __________ contro la sentenza 31
ottobre 1995 di questa Camera, ritenuto che:
-
le
censure sollevate sono "manifestamente infondate e temerarie";
-
"infatti
l'atto di pignoramento è stato compilato sul formulario ufficiale (n. 7c) e contiene
tutte le indicazioni previste dall'art. 14b dell'Ordinanza n.1 per l'attuazione
della LEF del 18 dicembre 1891 (RS 281.31)";
-
"contenendo
tale atto tutte le indicazioni atte ad informare il debitore, il ricorrente è malvenuto
a dolersi della mancata indicazione delle precedenti decisioni
giudiziarie", di cui peraltro era ben cognito;
-
"se
è vero che tale formulario reca sul retro l'indicazione prestampata
pignoramento di salario, ogni dubbio in proposito è dissipato dal fatto che
l'ordine di trattenuta è stato impartito alla Cassa pensione dei dipendenti
dello Stato";
-
"dovendo
essere confermato l'atto di pignoramento, la parallela
richiesta di modifica dello stato di riparto cade nel vuoto";
-
"il
ricorso, manifestamente infondato e temerario, deve essere
respinto, e che si giustifica di addossare al ricorrente le spese
processuali in applicazione dell'art. 67 cpv.3 OTLEF",
determinate al dispositivo n.2 in Fr. 500.--;
che con
sentenza 10 gennaio 1996 (inc. n. 15.95.246) questa Camera ha respinto il
gravame 18 dicembre 1995, ritenuto che, dal profilo formale, contrariamente
all'assunto di __________, l'UEF di Bellinzona si è correttamente determinato
nel provvedimento 7 dicembre 1995, di portata meramente dichiarativa, reso in
applicazione dei combinati art. 9 cpv.5 e 11 cpv.2 LPR;
che il 17
gennaio 1996 e il 22 febbraio 1996 questa Camera ha respinto due domande di revisione
di __________ dichiarate temerarie;
che - nelle
esecuzioni n. __________ e __________ - il 15 dicembre 1995 l'Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha determinato l'eccedenza mensile
pignorabile sulla pensione versata dalla Cassa pensione dei dipendenti dello
Stato al debitore __________ in Fr. 800.-- a partire da giugno 1996
"essendo le attuali quote già staggite a favore di precedenti
creditori";
che il
provvedimento è stato intimato al debitore il 6 febbraio 1996;
che con
tempestivo reclamo 16 febbraio 1996 __________ ha chiesto l'annullamento del
pignoramento 15 dicembre 1995/7 febbraio 1996, protestate spese e ripetibili,
atteso che:
-
"mi
riconfermo nei motivi figuranti nella mia istanza di revisione 31 gennaio
1996";
-
"chiedo
di essere oralmente sentito. A sostegno della mia richiesta mi permetto
allegare estratto di un ricorso presentato da uno studio legale";
che il
reclamo è incentrato sugli stessi argomenti già formulati nella richiamata
istanza di revisione 31 gennaio 1996 con la quale __________ ha chiesto di
essere sentito oralmente, di annullare parte della sentenza sulla sospensione
delle esecuzioni ex art. 61 LEF e di essere esentato dal pagamento delle tasse
di giustizia, atteso che:
-
lett.
b: UEF di Bellinzona, CEF del Tribunale d'appello e Tribunale federale continuano
a reiterare errori nei suoi confronti ed è "stato oggetto di atti di
ingiustizia, che si sono confermati puntualmente nell'ambiguo contenuto dei
formulari, non certo allestiti secondo i criteri di rigore giuridico
richiesti";
-
lett.
c: "allo scopo di evitare qualsiasi pregiudizio a causa degli errori del
passato o a eventuali malintesi chiedo di essere sentito, con registratore e
verbale nell'ambito della procedura di reclamo", con l'avvertenza che
"attendo risposta entro 10 giorni!!! con citazione! capito??";
che con
sentenza 22 febbraio 1996 questa Camera ha respinto la domanda di
revisione 31 gennaio 1996 di __________, atteso che:
-
l'applicazione
dell'art. 26 lett.b LPR presuppone l'affermazione e la prova di fatti rilevanti
che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell'esecuzione o del
provvedimento;
-
che ex
combinati art. 27 cpv.2 lett.f, cpv.3 lett.c e cpv.4 LPR la domanda di
revisione è nulla se mancano l'indicazione dei fatti e dei mezzi di prova e la
produzione dei mezzi di prova;
-
che nel
caso di specie è di tutta evidenza il mancato ossequio degli essentialia
richiesti, le allegazioni di __________ presentando connotazioni di totale
irrilevanza e facendo difetto qualsivoglia supporto probatorio;
-
che
pertanto la domanda di revisione è nulla nella misura in cui è fondata
sull'art. 26 lett.b LPR;
-
che per
l'art. 26 lett.c LPR il rimedio della revisione è dato se una parte non è stata
sentita;
-
che il
diritto di essere sentito richiede che l’Autorità cantonale di vigilanza
esamini effettivamente le allegazioni di parte e si pronunci su di esse nel
giudizio con adeguata motivazione;
-
che
l'esigenza di motivazione non implica tuttavia che il giudice si occupi
espressamente di ogni allegazione di fatto o di ogni argomento sollevato: egli
può limitarsi all'essenziale, purché le parti siano in grado di comprendere i
motivi posti a fondamento della decisione per poterla impugnare;
-
che la
procedura sfociata nel giudizio 10 gennaio 1996 dedotto in revisione ha
consentito a __________ di far valere tutte le sue argomentazioni in forma
scritta sulla base dell'atto di reclamo e della documentazione di causa;
-
che la
sentenza 10 gennaio 1996 di questa Camera è stata resa nell'ossequio dei
principi procedurali dedotti dal diritto di essere sentito;
-
che
__________ equivoca sulla forma del diritto di essere sentito che non necessariamente
comporta l'audizione personale del reclamante, tanto più in quanto le sue
allegazioni e la documentazione prodotta non necessitavano in tutta evidenza di
ulteriori approfondimenti;
-
che la
domanda di revisione in quanto fondata sulla violazione dell'art. 26 lett.c LPR
va pertanto respinta siccome manifestamente infondata e temeraria;
-
che nel
complesso la domanda di revisione 31 gennaio 1996 di __________, in quanto
ricevibile, è respinta, costituendo peraltro procedimento temerario ex art. 67
cpv.3 OTLEF;
che il
manoscritto, asserito essere "un ricorso presentato da uno studio
legale", è del tutto irrilevante nel caso di specie, il diritto di essere
sentito essendo manifestamente ossequiato nella misura in cui il reclamante può
esprimersi già in sede di reclamo su tutti gli elementi funzionali alla sua
tesi;
che
__________ nulla adduce sul pignoramento di Fr. 800.-- ed è in ciò bene
ispirato per il fatto che vi è una posta di Fr. 1'118.-- per "spese
diverse" meritevole di approfondimento in senso peggiorativo;
che, in
mancanza di petitum puntuale in tal senso da parte del creditore, si prescinde
dall'esame di congruità di tale posta per il divieto della reformatio in peius
ex art. 22 LEF;
che il
reclamo 16 febbraio 1996 è manifestamente infondato e temerario;
che con
sentenza 14 dicembre 1995 (inc. 15.95.240) questa Camera già ebbe a respingere
il reclamo 20 novembre 1995 di __________ qualificandolo in tutta evidenza
siccome procedimento temerario ex art. 67 cpv.3 OTLEF legittimante in linea di
principio la misura sanzionatoria del carico delle spese, prescindendo però in
tale evenienza dall'addossare al reclamante le spese processuali ipotizzate
agli art. 67 cpv.3 OTLEF e 16 cpv.2 LPR, ritenuto che "siffatta clemenza
non potrà più essere esercitata ove il reclamante reiterasse gravami temerari";
che con
sentenza 10 gennaio 1996 (inc. 15.95.246) questa Camera ha respinto il reclamo
18 dicembre 1995 di __________ caricandogli la tassa di giustizia in Fr. 200.--
per reclamo manifestamente infondato e temerario;
che con
sentenza 17 gennaio 1996 (inc. 15.96.01) questa Camera ha respinto la domanda
di revisione 8 gennaio 1996 di __________, caricandogli nuovamente la tassa di
giustizia in Fr. 200.-- per reclamo manifestamente infondato e temerario;
che con
ulteriore sentenza 22 febbraio 1996 (inc. 15.96.16) questa Camera ha respinto
la nuova domanda di revisione 31 gennaio 1996 di __________ caricandogli la
tassa di giustizia in Fr. 300.-- per reclamo manifestamente infondato e
temerario;
che al plurireclamante
è ben noto l'istituto ex art. 67 cpv.3 OTLEF, la Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale già avendolo sanzionato con sentenza 5
dicembre 1995 con il carico della tassa di giustizia in Fr. 500.-- (inc.
B.264/1995);
che
__________ sembra dilettarsi nel reiterare gravami di varia natura
caratterizzati da manifesta infondatezza e temerarietà, non rendendosi conto
che l'UEF di Bellinzona pecca semmai per eccesso di umana clemenza, come la
ricordata posta di Fr. 1'118.-- per "spese diverse" parrebbe
confermare;
che, visti i
precedenti, si giustifica di addossare alla parte che usa di malafede e di
procedimenti temerari le spese processuali in Fr. 300.-- in applicazione
dell'art. 67 cpv.3 OTLEF;
PRONUNCIA:
-
Il
reclamo 16 febbraio 1996 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 300.-- è posta a carico __________
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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