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Numero d'incarto:
15.1996.35
Data decisione, Autorità:
18.06.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00035
Lugano
18 giugno 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 22 febbraio 1996 di
Contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio
contro l’atto di pignoramento13/22 febbraio 1996 emesso contro il reclamante
nelle esecuzioni promosse da
__________ rappr.
da: __________
(esec.
n__________
__________ rappr.
da: __________
(esec.
n. __________;
viste le osservazioni 7 marzo 1996 dell’Ufficio
esecuzione di Lugano;
completata l’istruttoria;
ritenuto
in
fatto
A. Il __________ così come la __________ proseguono
contro __________ per l’incasso di diversi crediti.
B. Con atto di pignoramento 13/22 febbraio 1996 l’UE di
Lugano ha pignorato al debitore, oltre a Fr. 540.-- al mese della sua indennità
di disoccupazione, anche l’autovettura marca __________ del __________ valutata
Fr. 3’000.--.
C. Contro siffatto provvedimento si è aggravato
__________ rilevando che, avendo sempre lavorato quale venditore, l’automobile
gli serve per ricominciare a svolgere la sua professione. Interrogato
formalmente il reclamante ha dichiarato di avere sempre lavorato nel ramo della
pelletteria. Per la ricerca di un nuovo impiego quale rappresentante,
l’automobile costituisce uno strumento indispensabile, non trovando nessuno
disposto ad assumerlo senza la disponibilità di un mezzo proprio.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del
caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti, ossia il
reddito del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 112 III 21
cons. 2, 108 III 12 cons. 3, 106 III 13 cons. 2, 102 III 15 cons. 4, Amonn in
ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione
potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento.
b) Ex art. 92 cifra 3 LEF sono esclusi dal pignoramento
gli arnesi e gli strumenti, in quanto necessari al debitore e alla sua famiglia
per l’esercizio della professione. L’esercizio della professione da parte del
debitore deve essere garantito. Pertanto viene riconosciuta l’impignorabilità
di tutti gli oggetti necessari ad esercitarla (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1993, § 23 m. 16 p. 175/176).
c) Su richiesta di questa Camera la Cassa di
disoccupazione FLMO ha comunicato che il reclamante, prima di percepire
l’indennità di disoccupazione, ha lavorato dal 1. aprile 1994 al 30 aprile 1995
presso la __________ in qualità di direttore. Interrogato formalmente
__________ ha dichiarato di avere sempre operato nel settore della pelletteria
e di essere alla ricerca di un impiego quale venditore/rappresentante, avendo
in precedenza svolto tale professione. Pertanto considerato che la professione
di venditore/rappresentante implica di regola l’uso di un’autovettura che,
vista l’attuale situazione economica, ben difficilmente verrebbe messa a
disposizione dal datore di lavoro, che __________ non dispone di altra
formazione e che in precedenza ha sempre svolto il lavoro di rappresentante, al
reclamante va riconosciuta la necessità di far uso dell’automobile quale
strumento per esercitare la sua professione. Trattandosi inoltre di una
__________, con oltre 116’000 Km, dalla vendita si riuscirebbe a ricavare solo
un importo modesto, mentre l’eventuale leasing di una vettura comporterebbe
una spesa mensile sicuramente maggiore a quella che __________ sostiene per
l’uso della __________.
L’automobile
in oggetto va pertanto dichiarata impignorabile ex art. 92 cifra 3 LEF.
- Il reclamo 22 febbraio 1996 di __________ va quindi
accolto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 92 cifra 3 LEF
pronuncia
- Il
reclamo 22 febbraio 1996 di ____________________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza l’automobile __________ __________ viene esclusa dal pignoramento
di cui all’atto 13/22 febbraio 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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