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Numero d'incarto:
15.1996.42
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00042
Lugano
22
agosto 1996B/fc/bsn
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 4 marzo 1996 di
rappr. da: __________
Contro
l’operato
dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro il provvedimento 27 febbraio
1996 in merito al pignoramento di un deposito relativo ad una polizza
assicurativa nell’esecuzione __________ promossa dal reclamante contro
__________ (patr. dall’avv. dott. __________
viste
le osservazioni:
18 marzo 1996 di __________ - 20 marzo 1996 dell’UE di Lugano
ritenuto
in
fatto
A. Il
creditore procede per l’incasso di Fr. 673’221.65 interessi e spese compresi.
Sulla
base dell’attestato di carenza beni n. __________ del 27 novembre 1995, lo
__________ ha chiesto il 20 dicembre 1995 il pignoramento del deposito n. 819
in relazione alla polizza n. __________, intestato a __________, presso la
__________ (in seguito: __________).
B. Con
provvedimento 27 febbraio 1996 l’UE di Lugano ha deciso che la polizza
assicurativa n. __________ intestata a __________, depositata presso la
__________, non può essere oggetto del pignoramento, rilevando che secondo la
comunicazione dell’assicurazione il contratto assicurativo è riferito ad una
polizza di previdenza individuale, che non può essere forzatamente estinta.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato lo __________
argomentando che il deposito, pur condizionato dal contratto 31 marzo/20 aprile
1994, dovrebbe essere pignorabile senza alcuna limitazione, trattandosi infatti
di un conto remunerato, che ha grandi analogie con i conti bancari, dal quale
la compagnia d’assicurazioni preleva direttamente i premi.
D. Delle
osservazioni di __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
in
diritto
1.a) Dal
contratto di assicurazione prodotto dal debitore con le sue osservazioni emerge
che in casu le prestazioni assicurate caratterizzano un contratto
d’assicurazione sulla vita di tipo misto in cui vi è certezza che
l’assicuratore dovrà pagare un capitale di Fr. 108’000.-- oppure una rendita:
incerto è solo il momento del pagamento (nel caso di incapacità lavorativa, al
decesso dello stipulante oppure alla scadenza contrattuale del 1. maggio 2015).
Beneficiari sono in caso di vita l’assicurato e in caso di decesso la moglie.
b) Secondo
l’art. 80 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), norma di
diritto cogente, se i beneficiari di un’assicurazione sono il coniuge o i
discendenti dello stipulante, il diritto d’assicurazione del beneficiario e
quello dello stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali diritti di pegno,
all’esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante: si tratta di
un’eccezione a favore della previdenza familiare in deroga al principio dell’art.
79 cpv. 1 LCA secondo cui il beneficio di terzi nell’assicurazione sulla vita
si estingue con il pignoramento del credito derivante dall’assicurazione.
La
pretesa di diritto assicurativo privato è considerata, nell’ipotesi che
beneficiari siano il coniuge o i discendenti dello stipulante, assolutamente
impignorabile ex art. 92 LEF e di conseguenza sottratta ai creditori dello
stipulante __________ cfr. Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht,
2. ed., Berna 1986, p. 432; Bernard Viret, Droit des assurances privées,
Zurigo 1983, p. 181; Willy König, Der Versicherungsvertrag, in Schweizerisches Privatrecht,
vol. VII/2, Basilea e Stoccarda 1979, p. 716-719; Hans Roelli/Carl Jaeger, Kommentar
zum Schw. BG über den Versicherungsvertrag, vol. III, Berna 1933, n. da 46 a 52
agli art. 79/80 LCA; Werner Blauenstein, Assurance-vie et protection de l’expectative
de bénéfice dans le nouveau régime matrimonial de la participation aux acquêts,
in SVZ 1988 p. 33).
- La
conseguenza dell’impignorabilità ex art. 92 LEF presuppone l’ossequio della
procedura prevista dall’Ordinanza 10 maggio 1910 della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale federale concernente il pignoramento, il sequestro e
la realizzazione di diritti derivanti da polizze d’assicurazione, a termini della
LCA (cfr. Flavio Cometta, La clausola beneficiaria del contratto di
assicurazione nel diritto esecutivo, in RTT [Rivista tributaria Ticinese] 1990
p. 257 ss in particolare p. 261-262; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1993, § 23 n. 36 p. 180).
a) Per l’art. 4 della citata Ordinanza quando
l’Ufficio di esecuzione, per mancanza di altri beni sufficienti a coprire il
credito per cui si procede, deve pignorare diritti derivanti da un contratto
d’assicurazione di persone stipulato dall’escusso con designazione del coniuge
o dei discendenti quali beneficiari senza essere in possesso della polizza,
dovrà procedere secondo le modalità che seguono:
aa) farsi
indicare dall’escusso con esattezza, se del caso con la produzione della
polizza, il nome e il domicilio dei beneficiari;
bb) richiedere
all’escusso la data della clausola beneficiaria e la sua forma (orale o
scritta, disposizione fra vivi o per causa di morte);
cc) iscrivere
i dati sub aa) e bb) nel verbale di pignoramento o in comunicazione speciale
integrativa da notificare al creditore;
dd) pedissequa
assegnazione al creditore del termine di dieci giorni (formulario n. 14) per
dichiarare se riconosce o meno che i diritti ex contratto d’assicurazione di
persone non sono sottoposti all’esecuzione forzata.
b) Se
il creditore procedente riconosce espressamente o tacitamente i diritti dei
beneficiari, la pretesa di diritto assicurativo di questi ultimi prevarrà sul
diritto del creditore al pignoramento: in altre parole dal verbale di
pignoramento dovrà essere depennato il bene staggito (art. 4 cpv. 2 Ordinanza).
c) Se
il creditore procedente contesta tempestivamente la validità della clausola
beneficiaria, l’Ufficio di esecuzione deve assegnargli un nuovo termine di
dieci giorni (formulario n. 15) per promuovere azione contro i beneficiari
postulante la declaratoria di nullità della loro designazione, con la
comminatoria che in caso di mancata insinuazione della contestazione
giudiziaria la qualità di beneficiario sarà considerata come riconosciuta (art.
5 cpv. 1 Ordinanza).
- Il
provvedimento dell’UE di Lugano impugnato è stato emesso disattendendo le
modalità di cui all’art. 4 della suddetta Ordinanza, atteso che il pignoramento
doveva essere eseguito almeno a titolo provvisorio.
Ne
consegue il suo annullamento con retrocessione dell’incarto all’UE di Lugano perchè
esegua il pignoramento nelle forme di rito e quo ai diritti derivanti dalla
polizza d’assicurazione si determini secondo le prescrizioni procedurali
indicate al considerando 2.
- Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamti
gli art. 92 LEF, 80 LCA, 4 e 5 Ordinanza (RS 281.51)
pronuncia
- Il
reclamo 4 marzo 1996 dello Stato del Canton Ticino è accolto.
1.1. Di
conseguenza è annullato il provvedimento 27 febbraio 1996 dell’UE di Lugano.
1.2. L’UE
di Lugano procederà nell’esecuzione del pignoramento, determinandosi quo ai
diritti derivanti dalla polizza d’assicurazione come al cons. 2.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Comunicazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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