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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.71
Data decisione, Autorità:
23.09.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00071
Lugano
23 settembre 1996 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 28 maggio 1996 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano chiedente
l’annullamento dell’attestato di carenza di beni emesso l’8 maggio 1996
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla reclamante contro
viste le osservazioni 18 giugno 1996 dell’UE di
Lugano;
rilevato che con decreto presidenziale 29 maggio 1996
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in
fatto:
A. La reclamante procede contro __________ per l’incasso
di un credito di Fr. 15’644.15 spese comprese.
B. Con atto di pignoramento 24/25 aprile 1995 l’UE di
Lugano ha pignorato a __________ Fr. 1’100.-- al mese, notificando alla
__________, datrice di lavoro del debitore, il pignoramento di salario con
effetto immediato.
C. L’8 maggio 1996 l’UE di Lugano ha emesso un attestato
di carenza di beni,
D. Con reclamo 28 maggio 1996 __________ si è aggravata
contro il predetto provvedimento argomentando che il debitore, per sottrarsi al
pignoramento, nel mese di aprile 1995 si é licenziato. In seguito l’UE di
Lugano ha dichiarato di averne perso le tracce, mentre invece __________ era
entrato in disoccupazione già dal mese successivo al licenziamento. Solo dal
mese di dicembre 1995 l’UE di Lugano ha ordinato il pignoramento dell’indennità
di disoccupazione percepita dall’escusso per l’importo di Fr. 1’000.-- al
mese, a partire da gennaio 1996 e fino ad aprile 1996. Secondo la reclamante il
pignoramento doveva venire eseguito durante 12 mesi effettivi e pertanto con
riferimento alla sua esecuzione fino al 31 dicembre 1996.
E. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del
caso, in seguito.
Considerato
in
diritto
a) Ex art. 89 LEF entro tre giorni dal ricevimento della
domanda di pignoramento l’ufficio di esecuzione procede al pignoramento.
b) Secondo giurisprudenza e dottrina costanti il futuro
reddito del debitore può essere pignorato solo per la durata di un anno
dall’esecuzione del pignoramento. Questo limite di tempo va inteso sia a
vantaggio dei creditori, che non hanno partecipato al pignoramento e che
pertanto a loro volta possono usufruire del pignoramento dell’introito del
debitore, sia indirettamente a favore del mantenimento della credibilità
finanziaria del debitore e pertanto a vantaggio dell’interesse pubblico. Se il
reddito del debitore pignorato durante la durata di un anno non è sufficiente a
coprire il credito del creditore escutente, l’ufficio di esecuzione deve
emettere per la parte di credito rimasta scoperta un attestato di carenza di
beni. Solo in un’esecuzione proseguita sulla base di tale attestato oppure in
una nuova esecuzione il creditore può chiedere un (nuovo) pignoramento di
salario per la durata di un anno (cfr. DTF 117 III 28, 116 II 22, 112 III 20 e
98 III 14; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1993, § 23 n. 42 p. 181/182; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes,
fallite et concordat, Losanna 1993 p. 183).
c) Sulla base delle precedenti considerazioni l’UE di
Lugano, trascorso il periodo di un anno dall’inizio del pignoramento, avvenuto
il 1. maggio 1995, ha pertanto correttamente emesso in data 8 maggio 1996 un attestato
di carenza di beni a favore della reclamante. Infatti contrariamente a quanto
sostenuto dalla creditrice, l’inizio del pignoramento ha avuto luogo con
l’emissione dell’atto di pignoramento 24/25 aprile 1995 e la relativa
comunicazione, datata 24 aprile 1995, alla __________, mentre la notifica del
pignoramento comunicata alla __________ il 2 gennaio 1996, resasi necessaria in
seguito all’ottenimento da parte del debitore di un’indennità di
disoccupazione, non ha provocato un nuovo inizio della decorrenza del termine
di pignoramento di un anno.
- Il reclamo 28 maggio 1996 di __________ va quindi
respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indenità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 89 LEF
pronuncia
-
Il
reclamo 28 maggio 1996 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Ufficio
di esecuzione, Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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