AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.00109
Data decisione, Autorità:
10.09.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00109
Lugano
10 settembre 1997 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Roveri, vicecancelliere
statuendo
nella procedura n. __________ dipendente dal sequestro decretato il 16 agosto
1996 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4,
su istanza di sequestro di
contro
e
meglio sull'operato dell'Ufficio esecuzione del Distretto di __________
in merito all'esecuzione del menzionato sequestro
esaminati
atti e documenti;
e
meglio sull’operato dell’Ufficio esecuzione del Distretto di __________ in
merito all’esecuzione del menzionato sequestro
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che
in data 25 luglio 1996, su istanza di __________, il Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha decretato nei confronti di
__________, debitrice solidale con il marito __________, il sequestro presso il
__________ __________ del salario e delle gratifiche percepite dalla
debitrice, rispettivamente degli oggetti di valore di proprietà della medesima,
per un credito di fr. 8’175 oltre interessi al 12% dal 23 luglio 1996 derivante
da contratto di mutuo 18 novembre 1987 (sequestro n. __________);
che
con decreto di stessa data il medesimo Segretario assessore ha ordinato il
sequestro per lo stesso credito anche nei confronti di __________, e meglio
del salario e delle gratifiche percepite da quest’ultimo, rispettivamente degli
oggetti di valore di sua proprietà, presso l’impresa __________ di __________,
datrice di lavoro dell’escusso (sequestro n. ______________________________);
che
in data 26 luglio 1996 è avvenuto il pagamento nelle mani dell’UE di Lugano e
ad opera del __________ dell’importo di fr. 8’472.20 (cfr. copia ricevuta
agli atti), a saldo delle procedure dipendenti dai sequestri n__________ e n.
__________;
che
l’importo di fr. 8’453.65, pari all’importo versato dal __________ __________
dedotte le spese esecutive, è stato girato a favore della creditrice
sequestrante in data 26 luglio 1996;
che
con decisione 16 agosto 1996 il Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 4, su nuova istanza di __________ contro
__________ ha decretato per un credito di fr. 8’539.65 derivante dallo stesso
contratto di mutuo 18 novembre 1987 e relativo agli interessi di mora “come da
conteggio 31.7.1996”, un secondo sequestro, dal tenore identico al sequestro
25 luglio 1996 e più precisamente:
“presso
il __________: il salario e le gratifiche percepite dalla debitrice,
rispettivamente gli oggetti di valore di proprietà della medesima, nei limiti
della pignorabilità e fino a concorrenza del credito”;
che
in data 16/20 agosto 1996 l’UE di Lugano ha proceduto alla redazione del
relativo verbale di sequestro n. __________, sul quale si legge:
“In
relazione alla notifica del sequestro di un credito nei confronti della
debitrice ____________________, il __________ __________ ci comunica che la
__________ non percepisce più nessun stipendio in quanto l’importo mensile pari
a Fr. 747.60 è stato ceduto dalla stessa al __________ a compensazione
totale del prestito di Fr. 8’557.50 relativo al saldo del sequestro precedente
n. ____________________ (recte: -02) del 25.7.1996.
Pertanto
il presente sequestro è da considerarsi INFRUTTUOSO”,
che
il verbale di sequestro è stato spedito alle parti interessate, in particolare
alla creditrice sequestrante, in data 20 agosto 1996, per invio raccomandato
(cfr. copia distinta invii raccomandati UE agli atti);
che
con domanda 16 settembre 1996 __________ ha chiesto la prosecuzione
dell’esecuzione a convalida del sequestro n. __________;
che
con scritto 16 ottobre 1996 l’UE di Lugano ha comunicato alla creditrice
sequestrante di non poter dar seguito alla domanda di esecuzione a motivo di
“sequestro infruttuoso”;
che
con scritto 23 ottobre 1996, pervenuto all’UE soltanto il 10 dicembre 1996,
__________ chiede di “rivedere la (...) opinione” in merito al “sequestro
infruttuoso”, dichiarando in particolare di non essere d’accordo “che la
signora __________ ceda il suo stipendio al __________ ”; essa rileva che la
propria “richiesta di pagamento del debito è precedente all’intervento del
__________ __________ e chiede “il diritto di precedenza”; inoltre solleva
“dubbi sui rapporti di lavoro della signora con il dottore”, ritenendo che la
stessa lavori “come infermiera, e non come donna delle pulizie”;
che
con scritto 10 dicembre 1996 l’UE conferma in sostanza quanto risulta dal
verbale di sequestro 16/20 agosto 1996, invitando a sua volta la creditrice a
“voler considerare più attentamente le (...) obiezioni circa l’esito del
sequestro n. __________” rispettivamente, qualora intendesse persistere nelle
sue obiezioni, a chiedere “l’assegnazione formale del termine di cui all’art.
109 LEF per promuovere azione giudiziaria contro il terzo che ha notificato il
proprio diritto di pegno o compensazione”;
che
con lettera 21 gennaio 1997 la creditrice sequestrante si è rivolta alla
Pretura del Distretto di Lugano, con copia all’UE, chiedendo in particolare
“che venga riconosciuta la precedenza” della propria richiesta di pagamento
sulle pretese del __________ __________, che il __________ effettui i pagamenti
dovuti all’escussa nelle mani della stessa creditrice sequestrante e “che dalle
autorità competenti venga definita la reale qualità di lavoro e lo stipendio di
__________ presso il __________ ”;
che
con ordinanza 27 gennaio 1997, intimata il 30 aprile 1997, la Pretura ha
trasmesso a questa Camera lo scritto 21 gennaio 1997 __________;
che
per l’art. 17 LEF a ogni parte interessata al procedimento esecutivo è data
facoltà di ricorso all’Autorità cantonale di vigilanza contro provvedimenti
degli organi di esecuzione per violazione di una norma di diritto, per errore
di apprezzamento oppure per denegata o ritardata giustizia;
che
per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni
dal momento in cui il ricorrente ha notizia del provvedimento che intende
impugnare, salvi i casi di denegata o ritardata giustizia, per i quali la via
del ricorso è aperta in ogni tempo (art. 17 cpv.3 LEF);
che
nel caso in esame la ricorrente nei suoi scritti 23 ottobre 1996 e 21 gennaio
1997 contesta in sostanza l’infruttuosità del sequestro n. __________, così
come ammessa dall’UE e di cui è stato dato atto nel verbale di sequestro 16/20
agosto 1996, affermando in particolare di non condividere l’opinione
dell’organo di esecuzione di non procedere al sequestro delle pretese salariali
dell’escussa verso il datore di lavoro, siccome ritenute compensate con un
credito vantato dal datore di lavoro nei confronti __________;
che
invero l’UE, a fronte della dichiarazione del __________, terzo debitore della
pretesa oggetto del sequestro, da intendersi come eccezione di compensazione
del debito con la vantata pretesa alla restituzione del prestito, avrebbe
dovuto procedere comunque al sequestro dello stipendio dell’escussa, e meglio
come credito contestato (cfr. DTF 120 III 20, cons. 4);
che
non si tratta però di errore tale da comportare la nullità del provvedimento (art.
22 LEF), da accertare d’ufficio e in ogni tempo, in particolare non costituendo
una violazione di prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse
di persone che non sono parte nel procedimento;
che
il verbale di sequestro 16/20 agosto 1996, dal quale risultano chiaramente sia
i motivi per i quali l’UE non ha proceduto al sequestro dello stipendio
dell’escussa che la decisione dell’UE di considerare infruttuoso il sequestro,
è stato inviato per raccomandata alla creditrice procedente lo stesso 20 agosto
1996;
che
pertanto lo scritto 23 ottobre 1996 __________, con il quale per la prima volta
viene contestata l’esecuzione del sequestro n. __________, si rivela
irrimediabilmente tardivo, e in quanto ricorso, irricevibile;
che
neppure se riferito alla risposta 16 ottobre 1996 dell’UE di Lugano di non dar
seguito alla domanda di esecuzione 16 settembre 1996 a motivo di “sequestro
infruttuoso” lo scritto 23 ottobre 1996 può essere ammesso come ricorso ricevibile,
la risposta 16 ottobre 1996 non essendo altro che la conferma della pregressa
decisione di cui al verbale di sequestro, rimasto inimpugnato;
che
le medesime considerazioni valgono a maggior ragione per il successivo scritto
21 gennaio 1997, quest’ultimo limitandosi in sostanza a riproporre le stesse
censure, e meglio contro la decisione dell’UE di considerare infruttuoso il
sequestro n. __________ rispettivamente di non dar seguito alla domanda di
prosecuzione dell’esecuzione;
che
del resto non è dato un caso di denegata giustizia, avendo l’UE sia con il
verbale di sequestro 16/20 agosto 1996 che con la risposta 16 ottobre 1996
esplicitato, con sufficiente motivazione, la propria posizione (cfr. K. Amonn/
D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna
1997, § 6 n. 19 p.39);
che
pertanto il ricorso 23 ottobre 1996/21 gennaio 1997 va dichiarato irricevibile,
siccome tardivo;
che
per la presente decisione non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF), né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è
disciplinato per normativa di diritto federale;
Richiamati gli art. 17 ss. LEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso 23 ottobre 1996 __________, è dichiarato irricevibile per tardività.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster