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Numero d'incarto:
15.1997.144
Data decisione, Autorità:
27.02.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00144
Lugano
27 febbraio 1998
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 28 agosto 1997 di
rappr.
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’UEF di Bellinzona e meglio
contro la decisione 26 agosto 1997
nell'esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
patr.
dall'avv. __________
richiamata
l’ordinanza presidenziale 2 settembre 1997, con la quale al ricorso non è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In data 13 luglio
1995 veniva notificato al signor __________ il precetto esecutivo n. __________
UEF di Bellinzona, con il quale la signora __________ chiedeva il pagamento
dell’importo di fr. 300’000.-- più interessi al 5% dal 1° dicembre 1990.
B. Con
sentenza 20 ottobre 1995 la Pretura di Bellinzona ha rigettato in via
provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo n.__________, limitatamente
all’importo di fr. 220’000.--. Con petizione 27 ottobre 1995 il signor
__________ ha chiesto il disconoscimento del debito. La creditrice ha chiesto
il 21 dicembre 1995 il pignoramento provvisorio.
C. Il
29 febbraio 1996 l’UEF di Bellinzona procedeva al pignoramento provvisorio
dell’immobile part.__________ RFD di __________ intestato al debitore. Con
scritto 5 agosto 1997 l’UEF chiedeva al signor __________ di voler produrre i
contratti di locazione dello stabile per provvedere all’incasso degli affitti.
In data 8 agosto 1997 il legale del debitore inviava all’UEF copia del
contratto di locazione relativo ad un appartamento dello stabile pignorato, il
cui canone ammonta a fr. 8’160.-- all’anno, indicando inoltre che l’altro
appartamento è utilizzato dal proprietario. Il legale dell’escusso proponeva
nel contempo, in luogo dell’incasso del canone di locazione, il rilascio di una
garanzia bancaria di fr. 20’000.--. Con decisione 26 agosto 1997 l’UEF
comunicava, dopo aver interpellato il rappresentante della creditrice, di non
poter aderire alla richiesta del signor __________ di voler soprassedere
all’incasso degli affitti dietro il rilascio di una garanzia bancaria di fr.
20’000.--
D. Con
ricorso 28 agosto 1997 __________ ha impugnato la decisione 26 agosto dell’UEF
di Bellinzona chiedendo nella procedura esecutiva n. __________, in luogo e
vece dell’incasso del canone di locazione relativo al mappale __________ RFD di
__________, il rilascio di una garanzia bancaria di fr. 20’000.-- con effetto a
far tempo dal 1° agosto 1997 per la durata di due anni. Qualora la causa di
disconoscimento di debito non fosse terminata entro il 31 luglio 1999, tale
garanzia dovrà essere rinnovata, sotto la comminatoria dell’amministrazione
dello stabile. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è arbitraria,
in quanto la garanzia bancaria proposta in sostituzione dei canoni di locazione
non pregiudicherebbe minimamente gli interessi della creditrice. Infatti
l’immobile continuerebbe a essere oggetto del pignoramento provvisorio e i
corrispondenti importi del canone di locazione, grazie alla garanzia bancaria,
potrebbero essere tradotti in qualsiasi momento in moneta, nel caso che
l’azione di disconoscimento venisse respinta. Inoltre l’ammontare della
garanzia bancaria di fr. 20’000.-- corrisponderebbe a quasi due anni e mezzo di
locazione. Il rifiuto della creditrice di accettare la garanzia bancaria
costituirebbe un abuso di diritto, in quanto tale sostituzione non lederebbe
minimamente i suoi interessi. Anche il rifiuto dell’UEF di accettare la
sostituzione proposta dal ricorrente sarebbe arbitrario, e quindi censurabile.
E. Con
osservazioni 15 settembre 1997 __________ chiede che il gravame venga
respinto, contestando in particolare che la garanzia bancaria proposta dal
ricorrente non pregiudichi in alcun modo gli interessi della creditrice.
Accettando la proposta della controparte, la creditrice non rinuncerebbe
infatti solo all’incasso degli affitti, ma anche a tutte le altre misure che
costituiscono l’amministrazione dello stabile da parte dell’UEF.
F. Delle
osservazioni dell’UEF Bellinzona, si dirà se del caso in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Il pignoramento di un fondo comprende anche i
frutti e gli altri redditi ed avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti
ai creditori con pegno immobiliare (art. 102 cpv. 1 LEF). L’ufficio esecuzione
cura l’amministrazione e la coltura del fondo (art.102 cpv. 3 LEF). Le
disposizioni dell’art. 102 LEF si applicano anche al pignoramento provvisorio
(cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, art. 102, n. 2).
-
L’amministrazione
del fondo pignorato comprende tutte le misure necessarie per conservarlo nella
sua sostanza e nella sua rendita e per percepirne i frutti e gli altri redditi,
come ad esempio, ordinazione e pagamento di piccole riparazioni, rinnovo delle
assicurazioni ordinarie, disdetta ai locatari, loro sfratto, stipulazione di
nuovi contratti di affitto, incasso delle pigioni ed affitti anche per via di
esecuzione, esercizio del diritto di ritenzione per pigioni ed affitti,
pagamento delle tasse correnti per il gas, l’acqua potabile, l’elettricità ecc.
(cfr. art. 17 RFF).
-
Il
ricorrente si aggrava contro la decisione dell’UEF di non accettare una
garanzia bancaria di fr. 20’000.-- in sostituzione dei canoni di locazione,
affermando che la stessa garantirebbe quasi due anni e mezzo di locazione.
Orbene tale affermazione non può essere condivisa da questa Camera, in quanto
nulla induce a ritenere che la garanzia offerta sia equivalente alla copertura
che il blocco delle pigioni garantisce per il periodo occorrente alla
definizione giudiziale della disputa (azione di disconoscimento di debito), non
necessariamente limitato ai due anni e mezzo prospettati, avuto riguardo ai tre
ordini di giudizio ipotizzabili. Inoltre, essendo l’incasso delle pigioni
sottratto al controllo dell’Ufficio, ed essendo un appartamento occupato dal
debitore qui ricorrente, nel caso in cui quest’ultimo decidesse in futuro di
locare il proprio alloggio a terzi, questo reddito sfuggirebbe al creditore. Di
conseguenza la garanzia bancaria è ben lungi dall'essere sufficiente a coprire
il mancato introito dei canoni di locazione sull'arco di tempo entrante in
linea di conto.
-
Ne
consegue la reiezione del ricorso
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 102 LEF, 16, 17
RFF
pronuncia: 1. Il ricorso 28 agosto 1997 di __________ è
respinto
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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