AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.57
Data decisione, Autorità:
27.02.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00057
Lugano
27 febbraio 1998
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 7 aprile 1997 di
patr.
dall'Caterina Colombo, Lugano
Contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il precetto esecutivo e
la comminatoria di fallimento nell'esecuzione n. __________ promossa da
patr.
dall'avv. __________
nei confronti di
patr.
dall'avv. __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 8
aprile 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In
data 20 febbraio 1997 la __________ ha fatto spiccare nei confronti della
__________ il precetto esecutivo n. __________ emesso dall’UE di Lugano. Il
credito posto in esecuzione ammonta a fr. 51’253.20 oltre interessi al 5.5% dal
1° gennaio 1995, ed è fondato su diverse fatture relative alla tenuta della
contabilità e all’amministrazione societaria per il periodo 1995/1996. Il
precetto esecutivo è stato notificato alla moglie del presidente del consiglio
di amministrazione della __________ .
B. Non
avendo la debitrice fatto opposizione al precetto esecutivo, la __________
chiese, con domanda 14 marzo 1997, di proseguire l’esecuzione in via di
fallimento. La comminatoria di fallimento venne notificata alla __________, e
per essa alla signora __________, il 20 marzo 1997.
C. Con
ricorso 7 aprile 1997 __________ e , postulano l’annullamento del
precetto esecutivo n. e della susseguente comminatoria di fallimento.
Essi sostengono che il signor __________ oltre a essere il presidente della
__________ sarebbe anche membro del consiglio di amministrazione della
__________, e quindi tale conflitto d’interessi renderebbe nulla la notifica
del precetto. Inoltre i ricorrenti affermano che, l’abuso di diritto perpetrato
dal signor __________ sarebbe in grado d’ invalidare la procedura esecutiva medesima.
In via subordinata i ricorrenti chiedono che alla __________ venga assegnato un
nuovo termine di dieci giorni per interporre opposizione al precetto esecutivo
n. __________, in quanto i membri del consiglio di amministrazione sarebbero
venuti a conoscenza del precetto fatto spiccare dalla __________ solo in data
27 marzo 1997, giorno in cui il signor __________ li avrebbe informati.
D. La
__________ con osservazioni 23 aprile 1997 chiede che il gravame venga
respinto, rilevando in particolare la carenza di legittimazione attiva di
__________ in qualità di azionista unico della __________. Inoltre l’esecuzione
non sarebbe stata promossa dal signor __________, bensì dall’avv. __________,
presidente del consiglio d’amministrazione __________. Il signor __________,
essendo abilitato a ricevere gli atti esecutivi concernenti __________, non
avrebbe quindi avuto alcun motivo per opporsi all’esecuzione avente per oggetto
l’incasso di fatture per prestazioni eseguite __________, e di cui gli altri
membri del consiglio d’amministrazione erano a conoscenza.
E. Nelle
sue osservazioni 24 aprile 1997 l’Ufficio di esecuzione chiede che il ricorso
venga respinto, ribadendo la correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. La
legittimazione al ricorso deve essere riconosciuta a chi é toccato nei propri
interessi giuridicamente protetti da una misura dell’organo di esecuzione,
costitutiva di pregiudizio materiale attuale. Vi è carenza di legittimazione
processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea
all’esecuzione, quando non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta
alcun diritto sui beni oggetto della realizzazione in corso, come pure quando
non è toccato nei suoi interessi specifici ( cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni
sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento,
RDAT 1996, p.285/286; DTF 112 III 1 ss.). Il Tribunale Federale ha negato la
legittimazione attiva al ricorso dell’azionista della società anonima
nell’ambito della procedura esecutiva di quest’ultima (cfr. DTF 53 III 112; 88
III 35). Orbene nel caso di specie __________, nella sua veste di azionista
dell’escussa, si è aggravato contro la notifica del precetto esecutivo n.
__________ e la comminatoria di fallimento nei confronti di __________. Egli
non è quindi oggetto della procedura esecutiva in esame, ma debitrice
dell’esecuzione risulta essere unicamente la società __________. La sola
qualifica di azionista non legittima __________ a interporre ricorso contro il
provvedimento dell’Ufficio esecuzioni di Lugano diretto contro __________. Ne
consegue che il ricorso di __________ deve essere dichiarato irricevibile per
carenza di legittimazione attiva.
-
La
nullità di un’esecuzione per abuso di diritto può essere ravvisata solo in casi
eccezionali, ove sia manifesto che il creditore agisce per scopi che non hanno
la minima relazione con la procedura esecutiva, ma unicamente per angariare
deliberatamente l’escusso ( DTF 115 III 19-20 ). La procedura di ricorso ex art.17
LEF non consente di ottenere, invocando l’art. 2 CC, l’annullamento della
procedura di esecuzione, nella misura in cui è addotta contro la pretesa
litigiosa la censura dell’abuso di diritto, essendo la decisione su tale punto
riservata al giudice ordinario ( DTF 113 III 5 ). La tesi dell’abuso di diritto
sostenuta dai ricorrenti risulta ora superata dal nuovo art. 85a LEF, in vigore
dal 1° gennaio 1997, che introduce un’azione di giattanza di diritto federale
tale da consentire un significativo miglioramento della posizione giuridica di
chi è stato ingiustamente precettato ( cfr. sul tema Flavio Cometta, il giudice
del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in : SJZ 1991, p. 297 ss.,
in particolare p. 299-300 ).
-
Le
censure della ricorrente __________, unica ad essere legittimata al ricorso,
possono ora trovare il giusto correttivo nell’istituto dell’annullamento
giudiziale dell’esecuzione in procedura ordinaria accelerata (art. 85a LEF),
cui la ricorrente è rinviata nell’ipotesi che se ne realizzino i presupposti
formali e materiali.
-
Il
ricorso deve quindi essere respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 85a LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 7 aprile 1997 di __________ è irricevibile
-
Il
ricorso 7 aprile 1997 di __________ è respinto.
-
L’effetto
sospensivo è mantenuto per dieci giorni dalla data d’intimazione di questa decisione,
per consentire all’escussa di procedere, se del caso, ex art. 85a LEF.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster