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Numero d'incarto:
15.1998.00013
Data decisione, Autorità:
11.12.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00013
Lugano
11 dicembre 1998 /B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 3 febbraio 1998
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro il provvedimento 30 gennaio
1998 di annullamento del PE n. __________ emesso il 9 dicembre 1997 su domanda
del ricorrente contro
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
su domanda di __________ l’UE di Lugano il 2 dicembre 1997 ha emesso il PE n.
__________ nei confronti di __________ per l’importo di fr. 700’000.-- oltre
interessi, indicando quale titolo di credito “Rottura unilaterale di contratto
come da accordo aggiuntivo no. 2 del 4 novembre 1994 siglato a lato del rogito
n. __________ del notaio __________ (Debitore solidale con __________)”;
che
con provvedimento 30 gennaio 1998 l’Ufficio esecuzione di Lugano ha annullato
il predetto PE, contro il quale era stata interposta opposizione, ritenendo che
essendo stato dichiarato il fallimento di __________ in data 7 aprile 1997, un
eventuale precetto esecutivo doveva essere emesso dalla Massa fallimentare,
rappresentata dall’Ufficio fallimenti di Viganello;
che
contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ sostenendo che la
domanda di emissione del PE è stata presentata in seguito alla rottura
unilaterale di contratto da parte di __________ (solidale con __________)
dell’accordo aggiuntivo n. 2, annesso e parte integrante del contratto di
acquisto citato nel PE in oggetto. A detta del ricorrente non risulta che un
fallimento inibisca gli obblighi di un contratto di lavoro - come l’accordo
aggiuntivo n. 2 -, soprattutto se al momento del fallimento tutti i rapporti
maturati sino a quel momento erano stati liquidati. Oggetto del PE è il mancato
guadagno e la perdita derivante dovuta al fatto che il debitore, nonostante
l’accordo scritto e valido, abbia chiamato a continuare i lavori artigiani
senza nessun preavviso, messa in mora o altro. I diritti derivanti da tale
contratto, successivi alla data del fallimento di vari mesi, possono e devono
pertanto, secondo __________, essere salvaguardati;
-
che
i diritti ante dichiarazione di fallimento cadono nella massa fallimentare
mentre quelli sorti successivamente sono di pertinenza del creditore;
-
che
ex art. 69 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto
esecutivo, il quale deve contenere:
-
le
indicazioni della domanda d’esecuzione;
-
l’ingiunzione
di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione
o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;
-
l’avvertimento
che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il
diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo
all’ufficio (“fare opposizione”) entro dieci giorni dalla notificazione del
precetto;
-
la
comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, nè faccia
opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso;
-
che
ex art. 79 LEF se è stata fatta opposizione contro l’esecuzione, il creditore,
per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella
amministrativa, mentre ex art. 82 LEF se il credito si fonda sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
-
che
competente per giudicare sul momento topico del sorgere della pretesa posta in
esecuzione è quindi il giudice in procedura ordinaria risp. in procedura
sommaria di rigetto dell’opposizione e non l’Ufficio esecuzione;
-
che
di conseguenza l’UE di Lugano non poteva procedere all’annullamento del PE in
esame, la legittimazione materiale di __________ dovendo essere verificata in
sede giudiziale;
-
che
l’UE di Lugano dovrà quindi procedere all’emissione del PE così come richiesto;
-
che
il ricorso 3 febbraio 1998 __________ va quindi accolto;
-
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
pronuncia: 1. Il
ricorso 3 febbraio 1998 __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza è fatto ordine all’Ufficio esecuzione di Lugano di emettere il
precetto esecutivo come alla domanda d’esecuzione.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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