AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.106
Data decisione, Autorità:
21.06.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00106
Lugano
21 giugno 1999 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nel procedimento
disciplinare promosso su segnalazione/denuncia 26 giugno 1998 di
contro
nella sua qualità di funzionario dell'Ufficio esecuzione e fallimenti
di __________;
visti gli scritti 2 marzo, 26 aprile e 17 maggio
1999 del segnalante;
richiamato il verbale 28 gennaio 1999 di
audizione di __________ e __________;
sentiti informalmente ufficiali e/o
supplenti degli UEF del Cantone, salvo l'UEF di Riviera, nella seduta del 17
maggio 1999;
ritenuto
in fatto: A. Con segnalazione 26
giugno 1998 __________ ha indicato quelle che egli considera delle irregolarità
commesse da __________ con l'avallo dell'ufficiale __________. I fatti in
questione erano già stati più volte segnalati all'ufficiale (cfr.
documentazione prodotta dal segnalante). In pratica __________ stigmatizza il
fatto che __________, quando era cursore, avrebbe eseguito i pignoramenti
presso il domicilio dei debitori solo nel pomeriggio, non rientrando in ufficio
alla loro conclusione. In questo modo egli avrebbe approfittato del fatto che
il sistema __________ di timbratura considera automaticamente, in caso di
missione del funzionario senza rientro in sede, la fine dell'impegno lavorativo
alle ore 17.30. __________ invece, a detta di __________, avrebbe spesso smesso
di lavorare prima di quell'orario beneficiando in maniera abusiva del citato
automatismo. Inoltre l'ex-cursore avrebbe sempre notificato e percepito
l'indennità di trasferta sia per l'andata che per il ritorno anche quando,
trovandosi il luogo del pignoramento sulla via di casa __________, in realtà
egli non percorreva più il tragitto fino a __________, rientrando direttamente
al suo domicilio.
B. Interrogato il 28 gennaio
1999 il segnalante si è riconfermato nella propria posizione, palesando
chiaramente il suo astio nei confronti di __________, non dovuto certamente
solo agli atteggiamenti di cui all'atto 26 giugno 1998. La segnalazione invece
è parsa un tentativo di pressione sull'ufficiale __________ allo scopo di
ottenere un trasferimento di __________ (cfr. verbale di interrogatorio di
__________ 28 gennaio 1999: "diversa invece la questione delle trasferte,
che dovrà essere regolata dalla CEF, a meno che tutta la situazione del
personale venga risolta dal capoufficio con il trasferimento di __________, nel
limite del possibile entro un mese").
__________ ha invece
ammesso che, se i pignoramenti terminavano oltre le 16.30 e si trovava sulla
strada di casa, gli capitava di rientrare direttamente al domicilio, facendosi
rimborsare la doppia trasferta. A suo dire, questa prassi veniva adottata da
tutti presso l'UEF di __________ e negli altri uffici del Cantone. Egli ha poi
indicato essere sua abitudine iniziare a lavorare prima delle 7.00, momento a
partire dal quale il sistema __________ inizia a conteggiare il lavoro
prestato. Pure le ore straordinarie, spesso eccedenti il massimo consentito di
18 ore, gli verrebbero spesso ridotte automaticamente senza alcuna indennità.
Ciò compenserebbe, a suo modo di vedere, il lasso di tempo
"guadagnato" dopo i pignoramenti. Ha poi segnalato che, in caso di
trasferta di più persone con una sola auto, è d'uso nell'ufficio che ognuno
singolarmente si faccia rimborsare la trasferta.
Considerato
in diritto: 1. La Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità disciplinare è competente ex art.
11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari - previste dall'art. 14
cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione
e fallimenti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. La misura
disciplinare implica criteri di adeguatezza in stretto rapporto con
l'organizzazione degli uffici di esecuzione e fallimenti, di competenza
esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv. 5 LEF. Nonostante dottrina
e giurisprudenza determinino in modo piuttosto ampio lo spettro di competenza
ex art. 14 LEF (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I,
Losanna 1999, n. 32 ad art. 14 LEF; Frank Emmel, Basler Kommentar zum SchKG,
Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 14 LEF; Rep 1988 p. 302 ss.),
si deve ritenere che l'autorità di vigilanza possa sanzionare disciplinarmente
unicamente le violazioni commesse da organi di esecuzione nell'ambito
dell'applicazione del diritto esecutivo. Sugli aspetti procedurali, cfr. Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR, con il
rilievo che il denunciante non assume qualità di parte.
- In concreto compete
quindi a questa Camera chinarsi , dal punto di vista disciplinare, sulla
questione dell'applicazione della OTLEF in merito alla corresponsione di
indennità di trasferta. L'eventuale abuso in materia di controllo presenze
__________ si rivela invece del tutto estraneo all'applicazione del diritto
esecutivo e deve, se del caso, essere sanzionato dalle competenti istanze
amministrative. A titolo abbondanziale giova però in questa sede rilevare
quanto segue.
Dall'estratto della stampa
cartellino del dipendente __________ fino al 31 marzo 1999 risulta che egli, da
quando ha iniziato a timbrare, ha lavorato prima delle 7.00 o dopo le 19.00 per
ben 76 ore in totale (cfr. stampa cartellino 1.3.99 - 31.3.99 sotto la dicitura
__________). Per aver raggiunto un saldo attivo di più di 18 ore alla fine del
mese il segnalato si è visto diminuire detto saldo per un totale di 67 ore
(cfr. stampa cartellino sotto la dicitura EC MENS). Riassumendo __________, per
esigenze di servizio, ha lavorato per complessive 143 ore senza ottenere alcun
indennizzo. Ciò attenua sue eventuali colpe nella notifica del periodo
lavorativo e lo caratterizza quale funzionario che si preoccupa più del
disbrigo delle incombenze d'ufficio che non di vedersi riconosciuta per intero
la propria prestazione lavorativa.
a) L'OTLEF regola le
tasse e le indennità riscosse dagli uffici e da altri organi che compiono
operazioni di esecuzione e fallimento (art. 1 OTLEF). In Ticino, dove non vige
il sistema delle sportule, è l'ente pubblico che ha diritto a percepire le
tasse e le indennità ivi definite. A norma dell'art. 14 cpv. 1 OTLEF
l'indennità di trasferta, comprese le spese di trasporto, è di 2 franchi per
chilometro percorso all'andata e al ritorno.
Secondo il principio
dell'equivalenza, che deve essere rispettato per ogni genere di tassa, vi deve
essere una certa correlazione tra l'ammontare della singola tassa e il valore
economico della prestazione concreta (cfr. Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, parte speciale, Bellinzona/Cadenazzo 1993, p. 270 e
giurisprudenza ivi indicata). Viola evidentemente tale principio la percezione
di una tassa per una prestazione non eseguita. Anche in ambito di OTLEF lo
Stato è quindi legittimato a incassare l'indennità unicamente se la trasferta
viene effettivamente eseguita. Non si può, in questo senso, seguire la
Commissione paritetica dei dipendenti dello Stato - semplice organo consultivo
del Consiglio di Stato, art. 84 LORD, e incompetente a statuire
sull'applicazione dell'OTLEF, prima del 1° gennaio 1997 TarLEF - quando afferma
che, per la percezione dell'indennità, "nemmeno ha importanza il fatto che
l'operazione sia compiuta al domicilio di servizio o fuori, a differenza di
quanto è previsto per gli altri funzionari" (cfr. Decisione n. 342 del 25
settembre 1975, p. 3). Se il dipendente, dopo aver eseguito l'atto esecutivo,
non ritorna in ufficio, lo Stato non può, di regola, incassare la doppia
trasferta, bensì unicamente quella per l'andata. Se però il dipendente si
trova, nel luogo della missione, ad una distanza dal suo domicilio maggiore di
quella intercorrente tra quest'ultimo e l'ufficio è legittimo fatturare pure il
viaggio di ritorno anche se non eseguito. Nel caso indicato infatti il
dipendente si vede costretto, a seguito della missione, a effettuare una
trasferta più lunga di quella occorrente per il rientro a casa. Ciò giustifica
la percezione dell'indennità per il viaggio completo di ritorno all'ufficio:
per questioni pratiche non si giustifica di considerare solo la parte di viaggio
di ritorno che eccede la distanza casa-ufficio.
b) L'indennità ex art 14
cpv. 1 OTLEF consiste, approssimativamen-te per 3/4, in un risarcimento per il
tempo impiegato. Le spese di trasporto influiscono in ragione di circa 1/4 (a
questo proposito si consideri che lo Stato, per i suoi dipendenti, ha stabilito
fr. 0.55 al km a copertura di tutte le spese di trasferta, art. 4 lett. c
Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato). In caso di
trasferta di più funzionari con un unico veicolo, l'ente pubblico ha diritto, a
condizione che l'intervento di più persone sia dettato da esigenze di servizio,
a riscuotere tante indennità di trasferta quanti sono i funzionari coinvolti,
ovviamente però senza esporre le spese di trasporto in fr. 0.55 al km per l'uso
di veicolo altrui. Detto altrimenti sono riconosciuti fr. 2.-- al km per il
funzionario che usa la propria auto e fr. 1.45 al km per gli altri.
-
L'esecutivo
cantonale ha ritenuto, in deroga al citato art. 4 R. conc. le indennità ai
dipendenti dello Stato, senza una specifica base legale e senza che l'OTLEF lo
imponesse, di riversare la totalità dell'indennità di trasferta percepite al
dipendente che ha eseguito lo spostamento, nella consapevolezza che, oltre alla
copertura dei costi, veniva in pratica conferito al dipendente un certo
guadagno. Questo dato di fatto è stato poi esplicitato dal Consiglio di Stato
(cfr. risoluzione n. 2842 del 19 maggio 1981) per motivare la reiezione
dell'istanza di alcuni cursori tendente ad ottenere una rivalutazione salariale
della categoria. Il metodo di retribuzione indiretta adottato non può certo
essere esaminato da questa Camera, esulando ciò dalle sue competenze, ritenuto
comunque che non vi è pregiudizio per creditori e debitori per il fatto che
sono pienamente ossequiate le disposizioni della OTLEF (fr. 2.-- al km, cfr. art.
14 cpv. 1 OTLEF).
-
In concreto
__________ ha ammesso di fatturare regolarmente la doppia trasferta anche in
caso di rientro diretto al domicilio. Egli ha poi, del tutto spontaneamente,
segnalato la prassi adottata da lui e dai colleghi in caso di spostamenti di
più persone con un unico mezzo.
Come indicato al
considerando 3, la percezione di trasferte multiple, anche se effettuate con un
solo mezzo, risulta conforme ai dettami della OTLEF, a condizione che non si
computino fr. 0.55 al km per spese di trasporto se non viene utilizzato un
veicolo proprio. La riscossione della trasferta per il ritorno in ufficio,
anche se non effettuata, costituisce invece una violazione dell'art. 14 OTLEF.
Visto che i puntuali scritti di __________ all'Ufficiale __________ non hanno
indotto quest'ultimo a intervenire per modificare l'agire di __________, si
deve però ritenere che la prassi indicata fosse effettivamente condivisa da
tutto l'ufficio con l'avallo, implicito o esplicito, del Capo ufficio. Va però
rilevato che il contrasto della citata prassi con i principi della OTLEF,
chiaro per la CEF, può anche non apparire tale a chi per anni ha fatto
affidamento sui considerandi non sempre evidenti della decisione n. 342 del 25
settembre 1975 della Commissione paritetica del personale dello Stato, che ha
poi determinato la risoluzione governativa n. 2842 del 19 maggio 1981 del
Consiglio di Stato. Ne consegue che la buona fede di chi l'ha introdotta, o
meglio mantenuta, nell'ufficio non può essere censurata dal profilo
disciplinare, tanto meno quella dei subordinati che l'hanno seguita.
Il segretario __________
si è pertanto conformato alla prassi dell'ufficio, che corrisponde in sostanza
a quella degli altri UEF del Cantone confrontati con la questione delle
missioni in prossimità del domicilio del dipendente.
Per concludere, non vi è
spazio per misure disciplinari ex art. 14 cpv. 2 LEF, ritenuto che la CEF
provvederà ad emanare, contestualmente a questo giudizio, una circolare agli
UEF del Cantone per disciplinare il computo delle indennità di trasferta ex art.
14 cpv. 1 OTLEF nell'ossequio dei principi di diritto federale in materia
tariffale.
- Al segnalante
__________, cui difetta la qualità di parte, viene comunicata copia di questa
sentenza per conoscenza, con il rilievo che il rimedio di diritto di cui al
dispositivo n. 4 è riservato solo a chi è parte nel procedimento disciplinare.
Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF, 14 OTLEF e 11 LALEF,
pronuncia: 1. La segnalazione /denuncia 26
giugno 1998 di __________, è evasa nel senso che non vi sono i presupposti per
qualsivoglia sanzione disciplinare nei confronti di __________.
-
La Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale Autorità cantonale di
vigilanza, emanerà in forma di circolare le direttive per la corretta
applicazione dell'art. 14 cpv. 1 OTLEF.
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster