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Numero d'incarto:
15.1998.151
Data decisione, Autorità:
21.10.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00151
Lugano
21 ottobre 1998 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 settembre 1998
di
contro
l’operato
dell’UEF di __________ e meglio contro il bando d'incanto del fondo no.
__________ RFD di __________ nell'esecuzione n. __________ promossa contro il
ricorrente da
rappr.
dal __________
richiamata
l’ordinanza presidenziale 21 settembre 1998, con la quale al ricorso non è
stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ (ora __________) ha promosso, presso l'UEF di __________, la
procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________
nei confronti di __________. L'UEF di __________ ha fatto pubblicare sul FUC
del __________ 1998 e sul FUSC l'avviso di incanto relativo al citato immobile,
previsto per il 27 ottobre 1998, e indicante fra l'altro "valore di stima
peritale: 636'000.--".
B. Con
lettera 7 settembre 1998 __________ ha comunicato all'UEF di __________ di non
aver ricevuto nessuna comunicazione per raccomandata riferita all'incanto, ha
chiesto poi "l'effetto sospensivo con la restituzione del termine".
C. L'UEF
di __________, con raccomandata 10 settembre 1998, ha respinto la richiesta
dell'escusso. Con ricorso 15 settembre 1998 __________ ha fatto valere di non
aver ricevuto alcun tipo di comunicazione, né semplice, né raccomandata. A
quanto indicato dall'UEF la stessa sarebbe comunque stata inviata in periodo di
ferie. Sarebbe poi stato violato l'art. 140 cpv. 3 LEF che prevede la
comunicazione al debitore del valore di stima. Da ultimo chiede la restituzione
del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF.
D. Con
osservazioni 1° ottobre 1998 __________ ha chiesto la reiezione del ricorso
argomentando che la revisione dell'art. 139 LEF e l'introduzione del requisito
dell'invio semplice toglierebbe all'atto la possibilità di essere impugnato.
Ciò vale anche per la comunicazione del valore di stima, ritenuto che essa può
essa incorporata nell'avviso d'incanto. La richiesta di restituzione del
termine sarebbe poi manifestamente infondata nonché poco chiara.
Considerando
in diritto: 1.a) A
norma dell'art. 8 cpv. 1 LPR il ricorso deve essere presentato entro dieci
giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento. In
concreto il ricorrente non specifica la data in cui ha avuto conoscenza
dell'avviso di incanto.
b) La
procedura di realizzazione di un pegno immobiliare è regolata dagli art. 122 a
143b LEF (art. 156 LEF). A norma dell'art. 139 LEF "l'ufficio d'esecuzione
notifica, con lettera semplice, copia del bando al creditore, al debitore e,
all'occorrenza, al terzo proprietario del fondo, nonché ad ogni altro
interessato iscritto nel registro fondiario". L'ufficiale deve inoltre
ordinare una stima del fondo e comunicarla agli interessati (art. 140 cpv. 3
LEF). Se nell'avviso di incanto è menzionato il valore di stima, l'avviso vale
pure quale comunicazione della stima (art. 30 cpv. 1 RFF).
c) La
novella legislativa che non prescrive più l'invio raccomandato per l'avviso di
incanto al debitore, costituendo un'eccezione all'art. 34 LEF, gli sottrae il
carattere di comunicazione suscettibile di ricorso. L'omissione dell'avviso al
debitore non implica più l'annullabilità dell'aggiudicazione (cfr.
Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
Band I, Zurigo 1997, n. 10 ad art. 139 LEF). Determinante diviene la
pubblicazione del bando (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento, p. 70; Jaeger/Walder/Kull/
Kottmann, op. cit., n. 1 ad art. 139 LEF). Ciò vale anche per la comunicazione
della stima, quando viene eseguita con il bando di incanto. In quel caso essa
ne condivide le prescrizioni relative alla forma.
d) In
casu quindi si deve ritenere che il ricorrente abbia avuto notizia del
provvedimento impugnato (avviso di incanto) con la pubblicazione sul FUC del
__________ 1998. Anche volendo considerare quale ricorso la prima lettera
inviata all'UEF (7 settembre 1998), il gravame risulterebbe ad ogni modo
ampiamente tardivo. Non si rilevano peraltro motivi di nullità nell'avviso di
incanto impugnato che possano giustificare un intervento d'ufficio
dell'autorità di vigilanza.
-
Il
ricorrente fa pure riferimento all'art. 33 cpv. 4 LEF che stabilisce che
"chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo
non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o
all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve,
entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento, inoltrare la
richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto omesso".
Non è dato però di sapere quale sia l'atto omesso che __________ intenderebbe
eseguire. E' ipotizzabile che si tratti dello stesso ricorso contro l'avviso di
incanto oppure la richiesta di una nuova stima dell'immobile ex art. 9 cpv. 2
RFF. In entrambi i casi la decade di scadenza inizia come detto a decorrere
dalla pubblicazione. __________ non ha indicato quale sarebbe l'ostacolo che
gli avrebbe impedito di agire tempestivamente. Il fatto di non aver ricevuto
l'avviso di incanto con l'indicazione della stima non è comunque sufficiente;
egli era tenuto a consultare il foglio ufficiale.
-
Il
ricorso 15 settembre 1998 di __________ contro l'avviso di incanto deve essere
dichiarato irricevibile perché tardivo, mentre la richiesta di restituzione del
termine deve essere respinta.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 33 cpv. 4, 34,
139, 140 e 156 LEF, 9 cpv. 2 e 30 RFF,
pronuncia: 1. Il
ricorso 15 settembre 1998 di __________ contro l'avviso di incanto è dichiarato
irricevibile.
-
la
domanda di restituzione del termine è respinta.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Servizio giuridico __________
UEF __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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