AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1998.167
Data decisione, Autorità:
14.03.2000, CEF
Incarto n.
15.1998.00167
15.1999.00047
15.1999.00105
15.1999.00106
Lugano
14 marzo 2000 FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nel
procedimento disciplinare promosso
nei confronti di lic.
oec. __________ (patr. dall'avv. __________, __________)
nella
sua qualità di liquidatore nel concordato con abbandono dell'attivo __________,
__________ (procedimento aperto d'ufficio; inc. n. 15.99.105)
nella
sua qualità di commissario e successivamente liquidatore nel concordato con
abbandono dell'attivo __________, __________ (procedimento aperto d'ufficio;
inc. n. 15.99.106)
nella
sua qualità di commissario e successivamente liquidatore nel concordato con
abbandono dell'attivo __________, __________ (segnalazione/denuncia 5 marzo
1999 dell'avv. __________, __________; inc. n. 15.99.47)
nella
sua qualità di commissario nel concordato __________, __________
(segnalazione/denuncia 11 settembre 1998 di __________, __________; inc. n.
15.98.167)
ritenuto
in fatto: __________
A. Il
Pretore del Distretto di Riviera ha concesso, il 10 novembre 1994, una
moratoria concordataria di 4 mesi a __________, __________, nominando il lic. oec.
__________ quale commissario. Con pronunciato 30 marzo 1995 il Pretore ha
omologato il concordato con abbandono dell'attivo proposto dal commissario e
nominato __________ liquidatore unico.
Il
liquidatore non ha mai trasmesso al Pretore gli stati del patrimonio e le
relazioni annuali prescritte dall'art. 330 cpv. 2 LEF (316r vLEF). __________
ha allestito dei brevi rapporti annuali a posteriori, su sollecitazione di
questa Camera (cfr. classeur "atti importanti"). L'immobile di
spettanza della __________ è stato venduto nel dicembre 1996 alla __________,
__________, per fr. 750'000.--. La stima dell'allora commissario __________ in
fr. 900'000.--, definita prudenziale dal Pretore (cfr. pronunciato pretorile di
omologazione 30 marzo 1995, p. 5), non lo è stata abbastanza.
A
detta del liquidatore alla chiusura ostano solamente la mancata ricezione della
tassazione sugli utili immobiliari, più volte sollecitata, e le difficoltà di
realizzazione di un credito di fr. 20'000 garantito da cartella ipotecaria.
Dagli atti si evince che il debitore, tale __________, è stato più volte
convocato per sbloccare la situazione, finora senza esito. __________ non ha
peraltro intrapreso alcun passo legale tendente al recupero del credito.
B. Il
Pretore del Distretto di Bellinzona ha concesso, il 3 giugno 1993, una
moratoria concordataria di 4 mesi a __________, __________, nominando il lic. oec.
__________ quale commissario. Il giudice del concordato ha poi concesso una
proroga di 2 mesi. Con pronunciato 3 gennaio 1994 il Pretore ha omologato il
concordato con abbandono dell'attivo proposto dal commissario e nominato
__________ liquidatore unico.
Il
liquidatore non ha mai trasmesso puntualmente al Pretore gli stati del
patrimonio e le relazioni annuali prescritte dall'art. 330 cpv. 2 LEF (316r vLEF).
__________ ha allestito dei brevi rapporti annuali a posteriori, su
sollecitazione di questa Camera (cfr. rapporti prodotti dal liquidatore). Il 28
luglio 1997 l'immobile di spettanza di __________ sarebbe dovuto essere venduto
ai pubblici incanti con un piede d'asta di fr. 500'000.-- ma nessuno ha fatto
un'offerta , l'asta è andata quindi deserta. Il 26 marzo 1998 l'immobile è poi
stato venduto per fr. 220'000.--, a fronte di una stima di fr. 500'000.--. Il
ricavo non ha potuto coprire nemmeno tutti i crediti garantiti da pegno, i
creditori di II classe secondo il vecchio diritto rimarranno così scoperti per
circa il 40% (cfr. rapporto del liquidatore 1° luglio 1999).
Interrogato
il 16 settembre 1999, il liquidatore ha indicato che, di lì a un mese,
sarebbero stati depositati il conto finale e lo stato di riparto. La procedura
non è però a tutt'oggi potuta esser chiusa, poiché, a detta di __________, solo
in dicembre 1999 il Comune di __________ ha inviato i conteggi fiscali
definitivi. Per il 13 marzo 2000 è finalmente previsto il deposito dello stato
di riparto definitivo e della relazione finale (cfr. FUC __________).
B. Il
28 febbraio 1995 il pretore del Distretto di Riviera ha concesso a __________,
__________, una moratoria concordataria di 4 mesi e ha nominato il lic. oec.
__________ quale commissario. La moratoria è stata poi prorogata di due mesi
con decreto 4 luglio 1995. Il Pretore, l'11 novembre 1995, ha infine omologato
il concordato con abbandono dell'attivo proposto dal commissario, ritenendo
garantito dall'attivo esistente il pagamento integrale dei debiti di massa e
dei crediti privilegiati e garantiti da pegno e ipotizzando un dividendo del
20% per i creditori chirografari. Il giudice ha nominato __________ liquidatore
e considerato congruo il suo onorario di fr. 20'000.-- quale commissario.
Il
liquidatore non è riuscito a vendere il capannone della __________ perché non
vi erano offerte congrue. Egli lo ha locato fin dall'inizio della procedura a
__________. Gli attrezzi inventariati per fr. 105'000.-- sono stati venduti a
__________ per fr. 50'000.--. Sulle complesse modalità di pagamento si dirà in
seguito.
Con
la realizzazione degli ultimi due beni della società in liquidazione -
capannone e diritto di superficie - il liquidatore aveva l'intenzione di
temporeggiare e di attendere tempi più propizi per evitare di svendere gli oggetti,
l'occasione giusta sarebbe stata l'allestimento del cantiere __________.
Il
liquidatore non ha mai trasmesso puntualmente al Pretore gli stati del
patrimonio e le relazioni annuali prescritte dall'art. 330 cpv. 2 LEF (316r vLEF).
__________ ha allestito dei rapporti annuali a posteriori (1996, 1997 e 1998),
su sollecitazione di questa Camera (cfr. rapporti prodotti dal liquidatore).
Con
scritto 17 agosto 1999 __________ si è dimesso dalla carica di liquidatore. Il
Pretore ha nominato l'avv. __________ nuovo liquidatore della __________.
D. Con
decreto 12 maggio 1998, il Pretore di Locarno-Campagna ha concesso a
__________, __________, una moratoria concordataria di quattro mesi, nominando
quale commissario il lic. oec. . Quest'ultimo ha constatato la quasi
totale mancanza di liquidità e ha ritenuto che non fosse possibile continuare
l'attività. __________ ha così provveduto a comunicare alle parti interessate
che i lavori su tre cantieri ancora aperti non sarebbero potuti essere proseguiti
ad opera della ditta __________ Il 18 maggio 1998 il commissario ha allestito,
per il cantiere "" a , di concerto con la
direzione lavori, un documento indicante la situazione delle opere già eseguite
e di quelle ancora da eseguire, con i rispettivi valori (cfr. "situazioni
capomastro __________ " nella mappetta gialla). Risultavano lavori da
eseguire per circa fr. 500'000.--. A detta del commissario sarebbe stato il
committente autonomamente e senza intervento del commissario, in questo come
negli altri cantieri, a incaricare un'altra società della conclusione dei
lavori, nel cantiere "" la scelta è caduta sulla __________
(cfr. scritto 14 luglio 1998 __________ a Pretore di Locarno-Campagna e
rapporto del commissario al Pretore 4 agosto 1998). Il commissario ha
successivamente (24 agosto 1998) postulato una proroga di due mesi della
moratoria, indicando l'intenzione di sottoporre ai creditori una proposta
concordataria con abbandono dell'attivo. __________ ha motivato la richiesta
con l'incompleta determinazione degli attivi e dei passivi della società e con
la necessità di concludere le liquidazioni ancora in corso.
Il
12 ottobre 1998 il legale della __________ ha postulato la revoca della
moratoria, il Pretore ha accolto l'istanza con decreto 14 ottobre 1998. La
società è poi fallita il 3 novembre 1998.
Considerato
in diritto: 1. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle
sanzioni disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai
funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio
delle loro funzioni istituzionali. Il commissario del concordato è pure
sottoposto all'autorità disciplinare (cfr. art. 295 cpv. 3 LEF; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 14 LEF; Frank Emmel, Basler
Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 14 LEF),
così come il liquidatore nel concordato con abbandono dell'attivo (cfr. 320
cpv. 3 LEF; DTF 114 III 120 s.; Emmel, op. cit. n. 7 ad art. 14 LEF). La
misura disciplinare implica criteri di opportunità e proporzionalità e
presuppone l'esistenza di una colpa a carico dell'organo esecutivo (cfr. Pierre-Robert
Gilliéron, op. cit., n. 14 e 17 ad art. 14 LEF; Frank Emmel, op. cit. n. 8 ss.
ad art. 14 LEF). Sugli aspetti procedurali, cfr. Flavio Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR, con il rilievo che il denunciante
non assume qualità di parte.
e __________
2.a) La
gestione della liquidazione delle due società presenta delle analogie. Entrambe
le liquidazioni si sono protratte oltre misura, essendo ormai pendenti da 5,
rispettivamente 6 anni. Né in una procedura né nell'altra __________ ha
ossequiato il disposto di cui all'art. 330 cpv. 2 LEF (316r vLEF): i rapporti
sono stati allestiti a posteriori solo perché sollecitati da questa Camera. Gli
immobili di spettanza delle società sono stati realizzati per una somma di
molto inferiore al valore stimato che compare a bilancio. Ciò ha comportato
degli squilibri, nel senso che in un caso i creditori chirografari otterranno
un dividendo del 23% circa (cfr. stato di riparto provvisorio 23 dicembre 1996
nel classeur contabilità, e lettera __________ 6 maggio 1999 a Società
elettrica sopracenerina SA nel classeur "atti importanti"
__________), nell'altro invece nemmeno i creditori privilegiati saranno
interamente tacitati. Col senno di poi si può affermare che per i creditori di
V classe (secondo il diritto previgente) di __________ una normale procedura
fallimentare avrebbe forse portato a un risultato migliore, sicuramente non
peggiore. Va detto che gli onorari del liquidatore, benché non traspaiano
ancora con precisione dagli incarti nella loro totalità, visto che le procedure
ancora sono pendenti, risultano di una certa importanza. Il lic. oec.
__________, in qualità di liquidatore di __________, ha emesso fatture per fr.
56'900.-- (di cui fr. 54'900.-- già incassati, cfr. fatture mappetta verde).Per
la liquidazione di __________ sono state emesse fatture per fr. 69'690.-- (in
buona parte già incassati dal liquidatore, cfr. fatture nel classeur "
__________ contabilità").La verifica della congruità della retribuzione
del liquidatore, in entrambe le liquidazioni concordatarie, sarà eseguita ad
opera del Pretore quale Autorità giudiziaria di grado inferiore conformemente all'art.
55 OTLEF entro 60 giorni dalla ricezione della relazione finale stesa dal
liquidatore ex art. 330 cpv. 1 LEF. In conformità degli art. 1 e 2 OTLEF il
Pretore trasmetterà all'Autorità giudiziaria superiore dei concordati copia
della tassazione dell'onorario del liquidatore (sulle modalità di tassazione e
sulla competenza della CEF in materia tariffale, cfr. Cometta, op. cit.,
p.57-64, n. 3.6.2.
b) A
norma dell'art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF (rimasto immutato dopo la novella
legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 1997) l'esecuzione del concordato e
l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati che si sono insinuati
devono essere sufficientemente garantiti. Nel concordato con abbandono
dell'attivo, visto che con l'omologazione il diritto di disposizione sui beni
del debitore passa ai creditori (cfr. art. 317 LEF, art. 316a vLEF), non è
necessario che i crediti privilegiati siano garantiti, a condizione che al
momento dell'omologazione risultino attivi sufficienti a saldarli (cfr. BlSchK
1968 p. 188 s.; Hans Ulrich Hardmeier, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 26 ad art. 306 LEF). Nel caso della __________
la copertura dei crediti privilegiati dipendeva dall'esito della realizzazione
immobiliare, per definizione sempre incerta. Il commissario non doveva quindi
basarsi solo sul valore di stima dell'immobile ma avrebbe dovuto ricercare
delle garanzie, alla cui prestazione il Pretore avrebbe dovuto condizionare
l'omologazione del concordato.
c) Ex
art. 319 cpv. 3 LEF i liquidatori provvedono a tutti gli atti necessari alla
conservazione e alla realizzazione della massa. I crediti vanno realizzati per
via di incasso o di vendita (cfr. art. 322 cpv. 1 LEF). Nella liquidazione
__________, il liquidatore si è dilungato in finora sterili trattative con il
debitore __________, senza procedere alla realizzazione del credito (garantito
da cartella ipotecaria) ai sensi dell'art. 322 LEF. Ciò ha contribuito a
dilatare inutilmente i tempi di liquidazione.
3a). Con
riferimento anche al punto 2a), va qui ribadito che il liquidatore non ha
ossequiato, se non a posteriori, il disposto di cui all'art. 330 cpv. 2 LEF
(316r vLEF). Nel verbale di istruzione preliminare 16 settembre 1999 si legge che
"l'ex-liquidatore __________ trasmetterà entro un mese al nuovo
liquidatore con copia alla CEF il rapporto relativo all'attività svolta dal
1.1.99 fino al termine della sua attività di liquidatore". A tutt'oggi
il rapporto non è pervenuto a questa Camera.
b) Sulla
base del bilancio al 31 dicembre 1998 (cfr. classeur "__________
contabilità"; attivo totale fr. 419'149.65 a fronte di debiti di massa e
privilegiati per più di fr. 500'000.--) si può ben dire che molto difficilmente
i creditori privilegiati giungeranno alla completa tacitazione (su questo
presupposto cfr. il punto 2b) e che a maggior ragione i creditori chirografari
non riceveranno alcun dividendo.
Nel
rapporto al Pretore 4 agosto 1995 (cfr. classeur "__________ in moratoria
concordataria") l'allora commissario __________ scriveva che "la
realizzazione dell'inventario, l'incasso dei debitori e l'ultimazione dei
lavori in corso dovrebbero permettere di distribuire un dividendo pure ai
creditori di V classe. Questa soluzione è senz'altro più vantaggiosa che il
fallimento puro e semplice della debitrice". Va detto che la tesi, pur
se basata sul troppo ottimistico bilancio al 30 giugno 1995 allestito dal
commissario, è stata accettata acriticamente prima dalla maggioranza dei
creditori ex art. 305 cpv. 1 vLEF e poi dal Pretore con l'omologazione.
Anche
in questo caso vale la regola che i creditori di V classe (secondo il diritto previgente)
non avrebbero sicuramente lamentato svantaggi propendendo per una normale
procedura fallimentare, anche per il fatto che il liquidatore ha già fatturato
fr. 67'091.-- per le prestazioni fornite fino al 31 dicembre 1998, quasi
interamente incassati (cfr. fatture nella mappetta azzurra nell'incarto e
distinta creditori al 31 dicembre 1998, classeur "__________
contabilità"). Anche relativamente a questa procedura il Pretore, quale
Autorità giudiziaria inferiore dei concordati, dovrà determinarsi come al cons.
2a.
c) Ai
sensi dell'art. 11 LEF ai funzionari e impiegati degli uffici d'esecuzione e
degli uffici dei fallimenti è vietato concludere negozi per proprio conto
riguardo al credito per il quale l'ufficio procede o all'oggetto che è
incaricato di realizzare. Il divieto si estende anche a negozi conclusi per
interposta persona (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I,
Losanna 1999, n. 10 ad art. 11 LEF). Gli atti che contravvengono a questo
divieto sono nulli. La norma è applicabile sia al commissario del concordato (art.
295 cpv. 3 LEF) che al liquidatore nel concordato con abbandono dell'attivo (art.
320 cpv. 3 LEF).
Nel
caso di specie la società __________ ha la sede presso la fiduciaria del
liquidatore e suo fratello __________ ne è l'amministratore unico. Per finire
__________ detiene il 50% delle azioni e ritiene di essere proprietario pure
dell'altro 50%, su questo punto vi è però una vertenza con una terza persona
(cfr. verbale di interrogatorio 25 giugno 1999).
condivide la sede della __________. __________ è presidente del consiglio di
amministrazione a due e azionista della società (cfr. verbale di interrogatorio
25 giugno 1999). Fino al 24 dicembre 1998 __________ è stato amministratore
unico.
Il
liquidatore della __________ ha locato il capannone della società alla
__________, di cui è azionista almeno al 50%. In realtà __________ non paga
alcuna pigione alla __________, essa si limita a versare fr. 12'240.-- annui al
Patriziato di __________, proprietario del fondo gravato di un diritto di
superficie a favore della __________. La somma corrisponde a quanto
contrattualmente stabilito quale controprestazione per il diritto di
superficie. __________ copre pure con fr. 1'500.-- annui le spese di
assicurazione dello stabile e avrebbe effettuato lavori di miglioria per circa
fr. 30'000.-- (cfr. verbale di interrogatorio 25 giugno 1999). L'immobile non è
stato offerto in locazione a nessun altro e nessuna pubblicità è stata data
alla possibilità locativa (cfr. interrogatorio Grata 25 giugno 1999). Con tutta
evidenza il liquidatore ha sfruttato la posizione di preminenza che rivestiva
nelle due società per concludere il contratto di locazione, difficile valutare
se a vantaggio suo personale o dei creditori del concordato __________. Risulta
comunque inverosimile un agire disinteressato del liquidatore che manda la
"sua" società in aiuto della ditta in liquidazione. Il lic. oec.
__________ ha quindi violato crassamente i suoi doveri ex art. 11 LEF. Visto il
chiaro tenore della citata norma, il rapporto di locazione tra __________
__________ è nullo ex lege. Si impone quindi che il nuovo liquidatore -
finalmente indifferente - esamini al più presto la questione e si determini
ritualmente sulle questioni d'ordine locativo.
La
vendita degli attrezzi a __________ presenta aspetti analoghi a quelli appena
esaminati. Anche in questo caso il liquidatore era pesantemente coinvolto:
amministratore unico dell'acquirente era __________, azionista il fratello. In
questo caso però __________ ha almeno informato della vendita dei beni mobili
della __________ alcuni creditori (il criterio di scelta è sconosciuto) e
alcune ditte del ramo (cfr. doc. 8 e 9 prodotti all'udienza 25 giugno 1999).Le
modalità di pagamento pattuite sono però, per usare un eufemismo, inusuali.
__________ non ha pagato alcunché al momento dell'acquisto degli attrezzi, essa
si è invece assunta il debito ipotecario di __________ per circa fr. 50'000.--
(garantito da cartella ipotecaria sul diritto di superficie) nei confronti di
__________, impegnandosi a pagare rate annuali di minimo fr. 6'300.-- fino a
completa estinzione del debito. La __________ è comunque rimasta debitrice
solidale dell'intero importo. Il liquidatore-amministratore unico ha poi
firmato, a titolo personale, per avallo, un vaglia cambiario in bianco a
garanzia dell'accordo raggiunto. __________ ha così apposto ben tre firme
sull'accordo 4 settembre 1997 (doc. 7) con __________: quale rappresentante di
__________, di ____________________ e a titolo personale (cfr. doc. 7 prodotto
all'udienza 25 giugno 1999). L'assunzione di debito in luogo del pagamento in
contanti porterà alla copertura totale di un debito della società in
liquidazione garantito da pegno. Per i creditori il risultato sarà quindi
analogo al pagamento in contanti. Ciò a patto che il diritto di superficie
possa essere realizzato per una somma superiore a fr. 50'000.--; eventualità
per nulla scontata, visti gli antefatti e visto il valore di stima peritale (fr.
124'000.--, cfr. doc. 2 prodotto all'udienza 25 giugno 1999).Se dovesse
continuare la sequela di realizzazioni dall'esito deludente e il diritto di
superficie venisse realizzato ad un prezzo inferiore al credito garantito, ne
risulterebbe un ingiustificato beneficio per __________, interamente tacitata
invece di ritrovarsi in V classe per lo scoperto. Ad ogni buon conto la banca
sarà tacitata (e __________ liberata dal debito), salvo imprevisti, solo fra
tre o quattro anni; periodo di tempo incompatibile con l'esigenza di chiudere
la liquidazione in tempi ragionevoli. Pure insostenibile è l'intenzione di
procrastinare sine die la realizzazione degli immobili, in attesa di tempi
migliori o della messa in esercizio del cantiere Alptransit.
Quale
attenuante all'agire del liquidatore va rilevato che la delegazione dei
creditori lo ha, almeno implicitamente, sempre avallato.
4a). Su
domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a 12 mesi al
massimo e, nei casi particolarmente complessi, fino a 24 mesi al massimo (art.
295 cpv. 4 LEF). Il commissario deve motivare la richiesta, fare il punto della
situazione e confermare l'esistenza di buone possibilità di omologazione del
concordato. Quando non sono più dati i presupposti oggettivi di una moratoria,
il commissario è tenuto a postularne la revoca (cfr. Alexander Vollmar, op.
cit., n. 32 ad art. 295 LEF). Nel caso in cui si prenda in considerazione un
concordato con abbandono dell'attivo, il presupposto oggettivo è la prospettiva
dell'omologazione di un concordato che corrisponda agli interessi dei creditori
(cfr. Vollmar, op. cit., n. 12 ad art. 294 LEF; Rep 1992 p. 306 ss.). Se si
deve presumere che non si raggiungerà il quorum prescritto dall'art. 305 LEF o
che una procedura fallimentare garantirebbe meglio gli interessi dei creditori,
il commissario è tenuto a postulare immediatamente la revoca (cfr. Vollmar, op.
cit., n. 32 ss. ad art. 295 LEF; Rep 1992 p. 306 ss.).
In
concreto il lic. oec. __________ ha immediatamente ravvisato l'impossibilità di
continuare l'attività, visti i gravi problemi di liquidità (egli ha poi,
erroneamente, indicato di dover utilizzare i pochi mezzi liquidi per il
pagamento degli stipendi per aprile 1998, periodo ante moratoria che non
implicava quindi il pagamento a quello stadio di procedura; cfr. lettera al
Pretore 14 luglio 1998 e rapporto del commissario al Pretore 4 agosto 1998).
Egli non ha però dato seguito alla richiesta del sindacato OCST (cfr. lettera
OCST 17 luglio 1998, inc. Pretura) di postulare la revoca della moratoria ma si
è limitato, a quanto risulta dagli atti, a svolgere le normali mansioni
preliminari di un'amministrazione fallimentare. V'è da chiedersi se __________
poteva ritenere che il prospettato concordato con abbandono dell'attivo
garantisse gli interessi dei creditori meglio di un fallimento. La procedura
fallimentare, che, per la prima parte, avrebbe in pratica ricalcato l'attività
del commissario e che poi si è rilevata comunque inevitabile, sarebbe
sicuramente costata meno (cfr. fattura __________ del 2 novembre 1998 per fr.
13'000.--). Fa poi specie che sia stata la stessa __________ a chiedere la
revoca della moratoria e non il commissario, che a quel momento pareva l'unico
a credere ancora nell'omologazione.
b) Come
già indicato al punto 3c), al commissario non è concesso concludere negozi per
proprio conto che riguardino beni di cui si occupa nell'ambito della sua
funzione esecutiva. Organi e azionariato di __________
sono già stati illustrati al citato punto
3c).
ha continuato il lavoro interrotto da __________ sul cantiere __________ a
__________, rimanevano da eseguire opere per fr. 500'000.-- circa. Il
commissario sostiene che il committente ha trattato, autonomamente e senza il
suo intervento, con una ditta di sua scelta la ripresa dei lavori interrotti da
__________. Ora, risulta poco verosimile che sia stato solo il caso a volere
che una società praticamente di proprietà del commissario si occupasse della
conclusione dell'opera in un cantiere iniziato dalla ditta che lo stesso
commissario segue per il periodo di moratoria. Un intervento di __________,
perlomeno indiretto, sembra probabile, prove irrefutabili in tal senso comunque
non ve ne sono.
Conclusioni
- Riassumendo,
al commissario e liquidatore __________ sono imputabili le seguenti violazioni
dei suoi doveri d'ufficio:
-
eccessiva durata
delle procedure di liquidazione (__________, __________, __________);
-
mancata produzione
delle relazioni ex art. 330 cpv. 2 LEF (__________, __________, __________);
-
mancata ricerca di
garanzie ai sensi dell'art. 306 cpv. 2 n. 1 LEF (__________);
-
grave violazione del
divieto di concludere negozi per proprio conto ex art. 11 LEF (__________, nel
caso __________ non vi è la prova di una simile violazione);
-
mancata richiesta di
revoca della moratoria ex art. 295 cpv. 5 LEF (__________).
Viste le emergenze
appena indicate, in particolare la reiterazione delle violazioni e la natura
delle stesse, si giustifica la sanzione della misura disciplinare della multa
di fr. 1'000.-- in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 n. 2 LEF.
Richiamati gli art. 11,
14 cpv. 2, 294, 295, 306, 319, 320, 322, 330 LEF, 11 LALEF;
pronuncia: 1. Il procedimento disciplinare è evaso con la sanzione disciplinare
al lic. oec. __________, __________, della multa di fr. 1'000.-- nel senso dell'art.
14 cpv. 2 n. 2 LEF.
1.1 L'importo
di fr. 1'000.-- dovrà essere versato entro 30 giorni dalla crescita in
giudicato di questa sentenza sul c.c.p. n. 69-10370-9 del Tribunale d'appello,
6900 Lugano.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
-
lic.
oec. __________, __________
-
avv.
__________, __________
-
Pretura di Riviera, Biasca,
per le incombenze di cui al cons. 2a e 3b in relazione alla tassazione degli
onorari del liquidatore nei concordati __________ e __________
-
Pretura di Bellinzona
per le incombenze di cui al cons. 2a in relazione alla tassazione degli onorari
del liquidatore nel concordato __________
-
avv. __________,
__________, liquidatore del concordato __________, per le incombenze di cui al
cons. 3c
Comunicazione
a:
-
__________,
__________ (in estratto limitatamente al caso segnalato)
-
avv. __________,
__________ (in estratto limitatamente al caso segnalato)
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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