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Numero d'incarto:
15.1998.182
Data decisione, Autorità:
14.07.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00182
Lugano
14 luglio 1999/FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nel procedimento promosso su
segnalazione/denuncia 23 ottobre 1998 di
contro
visto l'incarto
del fallimento __________
richiamato il
verbale 10 dicembre 1998 di audizione di __________ e 24 marzo 1999 di
audizione di __________, segretario nel Settore fallimenti dell'UEF di
__________;
ritenuto
in fatto: A. Con
segnalazione 23 ottobre 1998 a questa __________ ha esternato le sue
perplessità circa lo svolgimento della procedura fallimentare riferita alla
ditta __________. In particolare ha trovato anomalo che la pubblicazione del
fallimento sia avvenuta più di due mesi e mezzo dopo il relativo decreto e che
le chiavi del magazzino siano rimaste in mano all'amministratore della ditta
fallita fino a fine giugno. Dopo il ritiro delle chiavi è stato poi asportato
un oggetto dai locali. Da ultimo una sua offerta telefonica di fr. 5'000.-- per
il ritiro dell'inventario non è stata considerata. Nell'ambito della sua
audizione 10 dicembre 1998 la signora __________ ha precisato di aver saputo
dall'amministratore della società fallita che l'oggetto asportato era una stufetta
di proprietà dell'amministratore. La segnalante ha poi indicato di non
comprendere la comunicazione 26 ottobre 1998 di __________ circa l'inesistenza
di un dividendo a suo favore, ritenuto che sono stati realizzati altri beni di
pertinenza di __________.
B. Il
segretario __________, interrogato il 24 marzo 1999, ha indicato essere prassi
nel distretto di __________ soprassedere agli incombenti fallimentari se il
debitore si impegna a saldare tutti i suoi debiti supportati da esecuzioni. In
quel caso il Pretore revoca il fallimento e l'inventario non è più necessario.
Nel caso specifico il Caposervizio __________, d'accordo con il Pretore, ha
concesso alla fallita un termine scadente il 19 giugno 1998 per tacitare o
accordarsi con i creditori. Ciò non è però avvenuto e l'inventario, dopo un
primo sopralluogo il 26 giugno 1998, ha potuto essere allestito solo il
successivo 21 luglio. Le chiavi sono state ritirate in quella data.
L'amministratore unico __________ ha in effetti asportato dal magazzino una stufetta
di sua proprietà. Vista l'offerta telefonica di __________, __________ le ha
consigliato di partecipare all'asta e fare lì la propria offerta. Né la
creditrice né un suo rappresentante si sono però presentati. Lo scritto 26
ottobre 1998, che è del Caposervizio __________, fa riferimento al fatto che il
ricavato dalle aste non permetterà verosimilmente la distribuzione di alcun
dividendo fallimentare ai creditori di terza classe. I tre furgoni di proprietà
di __________ sono già stati realizzati per un importo complessivo di fr.
13'300.--.
Considerato
in diritto: 1. La
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità
disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni
disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e
impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro
funzioni istituzionali. La misura disciplinare implica criteri di adeguatezza
in stretto rapporto con l'organizzazione degli uffici di esecuzione e
fallimenti, di competenza esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv.
5 LEF. Sugli aspetti procedurali, cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR, con il rilievo che il denunciante non
assume qualità di parte.
2.a) A
norma dell'art. 221 LEF appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione
della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei
beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro
conservazione. I magazzini, i depositi, le botteghe, ecc. del fallito devono
essere immediatamente chiusi a chiave ad opera dell'ufficio (cfr. art. 223
LEF). Sia l'allestimento dell'inventario che la chiusura dei locali tendono,
tra l'altro, alla conservazione del substrato fallimentare. Affinché
quest'ultimo non corra il rischio di essere abusivamente diminuito occorre che
l'ufficio si attivi con tempestività (cfr. anche Urs Lustengerger, Basler Kommentar
zum SchKG, Vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 221 LEF e n. 13
ad art. 223 LEF).
b) Nel
caso concreto la società fallita ha potuto continuare indisturbata la propria
attività per più di due mesi e mezzo (5 maggio 1998 - 21 luglio 1998) senza che
l'ufficio adottasse alcuna misura conservativa. Quale unica garanzia
l'amministratore della fallita ha dovuto sottoscrivere un documento in cui
dichiarava di aver preso atto del suo obbligo di non distrarre beni della
fallita e delle conseguenze penali in caso di violazione di tale obbligo,
violazione comunque difficilmente verificabile a posteriori vista l'inesistenza
di un inventario al momento del fallimento. Solo una volta svanita la
possibilità di ottenere una revoca del fallimento (che, tra l'altro, sarebbe
stata concessa senza passare per la pubblicazione del fallimento prevista dall'art.
195 LEF), l'UEF di __________ si è mosso allestendo l'inventario e prendendo in
consegna le chiavi dei locali occupati da __________. La pubblicazione del
fallimento è poi avvenuta il 24 luglio 1998 Questa prassi è in chiaro contrasto
con le disposizioni della LEF e non deve più essere attuata.
-
La
consegna della stufetta al proprietario, signor __________, se era chiaro che
l'oggetto non competeva alla fallita, può essere giustificata. Ciò avrebbe
comunque dovuto avvenire alla presenza di un funzionario dell'ufficio e con
maggiore trasparenza nei confronti dei creditori.
-
Il
segretario __________ si è comportato correttamente invitando __________ a
formulare la sua offerta per il materiale del magazzino in occasione dell'asta
pubblica. L'eventualità di un'offerta scritta preventiva, pur con i relativi
svantaggi (rischio di offrire più del necessario, impossibilità di rilanciare),
sarebbe forse potuta essere ventilata alla creditrice.
-
Circa
la comunicazione 26 ottobre 1998 di __________ va rilevato che dall'incarto
risulta che la signora __________ era al beneficio di un diritto di ritenzione
unicamente sul materiale poi aggiudicato per soli fr. 200.--. Per il resto ella
è da considerare una creditrice chirografaria che, nonostante il migliore
risultato delle altre realizzazioni, rischia di non percepire alcun dividendo.
La comunicazione appare quindi, nella sostanza, corretta.
-
In
definitiva ai funzionari dell'UEF di __________, in particolare a __________ e
__________, può essere unicamente imputato di aver procrastinato oltre misura
l'allestimento dell'inventario e il ritiro delle chiavi degli immobili occupati
dalla fallita. Non vi è però spazio per misure disciplinari ex art. 14 cpv. 2
LEF. L'incontestabile violazione commessa dai funzionari __________ e
__________ non raggiunge, in particolare dal profilo soggettivo, una gravità
tale da giustificare l'ammonimento. I funzionari sono però avvertiti che
eventuali reiterazioni dell'ingiustificata prassi verrebbero sanzionate con
misure disciplinari sicuramente più incisive del semplice ammonimento.
L'Ufficiale dell'UEF di __________ viene esortato a vigilare maggiormente sulla
corretta applicazione delle norme fallimentari, con particolare riferimento
alla questione emersa nella presente fattispecie.
Richiamati gli art. 14 cpv. 2, 221 e 223
LEF e 11 LALEF,
pronuncia: 1. La
segnalazione /denuncia 23 ottobre 1998 __________, è evasa nel senso che non vi
sono i presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti dei funzionari dell'UEF
di __________, in particolare di __________ e __________.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
a:
UEF __________
Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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