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Numero d'incarto:
15.1998.197
Data decisione, Autorità:
14.07.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00197
Lugano
14 luglio 1999FA/fb/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nel procedimento promosso su segnalazione/denuncia 27 ottobre/9 novembre 1998
di
contro
l'operato
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________
visto l'incarto
del fallimento __________
richiamato il
verbale 10 dicembre 1998 di audizione di __________ e 24 marzo 1999 di
audizione di __________, segretario nel Settore fallimenti dell'UEF di
__________;
ritenuto
in fatto: A. Con
segnalazioni 27 ottobre e 9 novembre 1998 a questa Camera __________ ha
esternato le sue perplessità circa lo svolgimento della procedura fallimentare
riferita alla ditta __________. In particolare ha rilevato una presunta
intempestività nell'agire dell'UEF di __________. Egli, quale amministratore
unico della fallita dal settembre 1995, avrebbe dovuto ricevere tutte le
comunicazioni dell'ufficio relative a __________. L'unica missiva pervenutagli
sarebbe invece unicamente un avviso di pignoramento datato 3 marzo 1997.
Nell'ambito
della sua audizione 10 dicembre 1998 il signor __________ ha precisato di
ritenere strano che il verbale di pignoramento 3.3.1997/8.10.1997 sia stato
spedito solo il 9 ottobre 1997, a più di 7 mesi dalla data di esecuzione.
L'inventario, poi, sarebbe stato verificato solo il 18 luglio 1997, più di un
mese e mezzo dopo il fallimento. __________ ha chiesto di determinare la data
di ritiro delle chiavi del magazzino, contenente l'attivo più consistente della
società: il materiale elettrico. A mente del segnalante vi è il sospetto che il
signor __________, azionista della fallita, abbia utilizzato del materiale di
spettanza di __________ dopo il fallimento, fatturandolo a proprio nome. Da
ultimo andrebbe stabilito se l'UEF di __________ ha concesso una dilazione delle
operazioni inerenti al fallimento condizionata al versamento di una certa somma
a copertura dei debiti della fallita.
B. Il
segretario __________, interrogato il 24 marzo 1999, ha indicato che il
pignoramento eseguito il 3 marzo 1997 - sulla base dei verbali di precedenti
pignoramenti - ha potuto essere spedito solo il 9 ottobre 1997 poiché nel
frattempo la società era fallita (16 aprile 1997) e si è dovuto attendere la
sospensione per mancanza di attivo per proseguire l'esecuzione. Tutti i
precedenti atti esecutivi sono sempre stati inviati all'indirizzo della
società. L'amministratore unico __________ è stato interrogato il 3 giugno 1997
alla presenza di __________; in quella occasione egli non ha eccepito alcunché
circa le modalità di notifica. __________ ha allestito l'inventario dei mobili
d'ufficio il 23 maggio 1997, il magazzino è stato chiuso lo stesso giorno e le
chiavi depositate in ufficio. Il giorno dell'interrogatorio, 3 giugno 1997, il
signor __________ ha consegnato all'UEF una lista del materiale presente in
magazzino, elaborata sulla base dei dati inseriti nel computer, che __________
ha provveduto a verificare il 18 luglio 1997, trovandola corrispondente al
materiale effettivamente depositato. __________ ha poi dichiarato il 18 luglio
1997 (doc. 3) di non aver mai utilizzato materiale di __________ dopo la
dichiarazione di fallimento.
A
detta di __________ è prassi nel distretto di __________ soprassedere agli
incombenti fallimentari se il debitore si impegna a saldare tutti i suoi debiti
supportati da esecuzione. In quel caso il Pretore revoca il fallimento e
l'inventario non è più necessario. Nel caso specifico __________ aveva promesso
di saldare entro breve tutti i debiti (alcuni sono stati effettivamente
liquidati). Per questo motivo l'allestimento dell'inventario è stato
procrastinato.
Considerato
in diritto: 1. La
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità
disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni
disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e
impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro
funzioni istituzionali. La misura disciplinare implica criteri di adeguatezza
in stretto rapporto con l'organizzazione degli uffici di esecuzione e
fallimenti, di competenza esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv.
5 LEF. Sugli aspetti procedurali, cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR, con il rilievo che il denunciante non
assume qualità di parte.
-
Un
atto esecutivo concernente una società anonima deve essere notificato a
qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque
direttore o procuratore. Se però le citate persone non si trovano in ufficio la
notificazione può essere fatta a un altro funzionario o impiegato (cfr. art. 65
cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF).
-
A
norma dell'art. 221 LEF appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto
comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione
dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti
opportuni per la loro conservazione. I magazzini, i depositi, le botteghe, ecc.
del fallito devono essere immediatamente chiusi a chiave ad opera dell'ufficio
(cfr. art. 223 LEF). Sia l'allestimento dell'inventario che la chiusura dei
locali tendono, tra l'altro, alla conservazione del substrato fallimentare.
Affinché quest'ultimo non corra il rischio di essere abusivamente diminuito
occorre che l'ufficio si attivi con tempestività (cfr. anche Urs Lustengerger, Basler
Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 221
LEF e n. 13 ad art. 223 LEF).
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Nel
caso concreto gli atti esecutivi sono stati spediti a norma dell'art. 65 LEF.
Siccome __________ non era di regola presente negli uffici della __________ gli
atti sono stati notificati a qualcun altro (verosimilmente a uno dei coniugi
__________). Spettava comunque all'amministratore unico vegliare affinché la
corrispondenza importante gli venisse comunicata. Se ciò non è stato il caso
non può __________ dolersene con l'UEF di __________.
-
Il
fallimento della società è stato decretato il 16 aprile 1997. L'inventario è
stato allestito, almeno in parte, a più di un mese di distanza contestualmente
al ritiro delle chiavi del magazzino. L'inventario della merce depositata,
fornito da __________, dipendente della fallita, è stato verificato solo il 18
luglio 1997. A garanzia del substrato fallimentare l'ufficio non ha quindi
adottato alcuna misura conservativa per più di un mese. Quale unica garanzia
__________, dipendente e azionista della fallita, ha dovuto sottoscrivere un
documento in cui dichiarava di aver preso atto del suo obbligo di non distrarre
beni della fallita e delle conseguenze penali in caso di violazione di tale
obbligo, violazione comunque difficilmente verificabile a posteriori vista
l'inesistenza di un inventario al momento del fallimento. Solo una volta
svanita la possibilità di ottenere una revoca del fallimento, l'UEF di __________
si è mosso allestendo l'inventario e prendendo in consegna le chiavi del
magazzino della fallita. La pubblicazione del fallimento e relativa sospensione
per mancanza di attivi è poi avvenuta il 18 luglio 1998. Questa prassi è in
chiaro contrasto con le disposizioni della LEF e non deve più essere attuata.
-
Il
verbale di pignoramento datato 3.3.1997 avrebbe dovuto essere notificato
trascorsi trenta giorni ex art. 114 LEF. Esso è rimasto invece in giacenza per
una quindicina di giorni, fino al fallimento di __________. Una volta sospeso
il fallimento sono passati ancora un paio di mesi prima che l'esecuzione
continuasse il suo corso l'8 ottobre 1997.
-
In
definitiva __________ ha intimato con un certo ritardo, anche a causa di
intempestività di altri colleghi, il verbale di pignoramento 3 marzo 1997; ciò
deve essere comunque considerato una lieve mancanza, avuto riguardo alla
notevole mole di lavoro cui devono far fronte i funzionari UEF. A __________ e
__________ deve poi essere imputato di aver procrastinato oltre misura
l'allestimento dell'inventario e il ritiro delle chiavi degli immobili occupati
dalla fallita. Non vi è però spazio per misure disciplinari ex art. 14 cpv. 2
LEF. L'incontestabile violazione commessa dai funzionari __________ e __________
non raggiunge, in particolare dal profilo soggettivo, una gravità tale da
giustificare l'ammonimento. I funzionari sono però avvertiti che eventuali
reiterazioni dell'ingiustificata prassi verrebbero sanzionate con misure
disciplinari sicuramente più incisive del semplice ammonimento. L'Ufficiale dell'UEF
di __________ viene esortato a vigilare maggiormente sulla corretta
applicazione delle norme fallimentari, con particolare riferimento alla
questione emersa nella presente fattispecie.
Richiamati gli art. 14 cpv. 2, 65, 221 e
223 LEF e 11 LALEF,
pronuncia: 1. La
segnalazione /denuncia 27 ottobre/9 novembre 1998 di __________, è evasa nel
senso che non vi sono i presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti
di funzionari dell'UEF di __________, in particolare di __________ e di
__________.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
a:
- Dipartimento
delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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