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Numero d'incarto:
15.1998.60
Data decisione, Autorità:
11.11.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00060
Lugano
11 novembre 1998 /FP/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull’istanza 8 aprile 1998 di
chiedente
la
determinazione della remunerazione __________
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
17 maggio 1996 la prima assemblea dei creditori del fallimento __________ ha
nominato un’amministrazione speciale ex art. 237 cpv. 2 LEF composta di
__________ __________. Nel contempo è stata pure nominata una delegazione dei
creditori così composta:
__________,
__________,
__________,
__________.
B. Con
istanza 8 aprile 1998 gli amministratori speciali fallimentari hanno chiesto il
riconoscimento della seguente tariffa oraria applicata alle prestazioni
effettuate nel fallimento __________:
titolari fr. 170.--
contabile fr. 120.--
segretariato fr. 90.--
aiuto segretariato fr. 40.--
Ha
comunicato inoltre che l’amministrazione speciale sostiene anche i costi
relativi alla società __________, in quanto la stessa appartiene al fallito e
rientrerebbe quindi nella massa fallimentare.
C. Su
richiesta di questa Camera, l’amministrazione speciale del fallimento ha
prodotto il 24 aprile 1998 la nota onorario relativa alle prestazioni
effettuate nel fallimento __________ dal giugno 1996 fino al 10 aprile 1998,
che risulta così composta:
ore
titolari: 350 a fr. 170.-- fr.
59’500.--
ore
contabile: 113,25 a fr. 120.-- fr. 13’590.--
ore
segretariato: 163 a fr. 90.-- fr. 14’670.--
ore
aiuto segretariato: 11,50 a fr. 40.-- fr. 460.--
sborsi,
trasferte e fax fr.
1’635.30
spese
telefoniche e postali fr.
1’000.--
totale
onorari e spese fr. 90’855.30
IVA
6,5% fr.
5’905.60
totale fr.
96’760.50
Sono
state inoltre allegate 4 note di onorario relative ad attività svolte a favore
della __________ da parte della società __________ e dallo __________ per
complessivi fr. 6’709.25. L’amministrazione speciale del fallimento ha
giustificato le ore esposte con la complessità del caso in esame, in particolare
per quanto riguarda la stesura della graduatoria e degli elenchi oneri, nonché
l’allestimento dell’inventario del mobilio e delle installazioni.
D. La
procedura di liquidazione fallimentare è giunta allo stadio del deposito della
graduatoria. La situazione dell’attivo e del passivo può essere così riassunta:
Attivo
Immobile
part. __________ fr. 185’000.--
Immobile
part. __________ fr. 1’835’000.-
Immobile
part. __________ fr. 945’000.-
Immobile
part. __________ fr. 2’320’000.--
Immobile
part. __________ fr. 1’125’000.--
Immobile
part. __________ fr. 570’000.--
Inventario
mobilio __________ fr. 72’196.--
Inventario
mobilio __________ fr. 8’525.--
Situazione
patrimoniale Amm. Fall. al 31.12.97 fr. 101’065.15
Totale fr.
7’161’786.15
Passivo
Crediti
garantiti da ipoteca legale fr. 86’571.10
Crediti
garantiti da pegno immobiliare fr.11’410’719.95
Crediti
in I classe fr.
73’227.90
Crediti
in II classe fr.
615’199.55
Crediti
in III classe fr.
671.90
Crediti
in V classe fr.
4’603’303.85
Totale
fr.
16’789’694.15
I
creditori iscritti in graduatoria sono 81.
Considerando
in diritto: 1. E’
vero che la fissazione della rimunerazione dell’amministrazione fallimentare
speciale ha luogo in via definitiva in sede di deposito dello stato di riparto:
in caso di procedure di durata oltre l’anno si giustifica la determinazione
della rimunerazione riferita ai lavori già svolti, per consentire di versare
gli anticipi sulla rimunerazione. Giusta l’art. 47 cpv.1 OTLEF se la procedura
richiede particolari indagini della fattispecie o giuridiche, la rimunerazione
per l’amministrazione ordinaria e speciale del fallimento è fissata dall’autorità
di vigilanza; quest’ultima tiene segnatamente conto delle difficoltà e della
rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato. Nel caso in
esame, essendo in presenza di dati numerici concreti e di prestazioni già
eseguite e verificabili, è data facoltà all’Autorità di vigilanza di esprimersi
in merito alla rimunerazione dell’amministrazione speciale del fallimento, per
l’attività svolta fino al 10 aprile 1998.
- Per
consolidato principio giurisprudenziale (DTF 120 III 100 cons. 2, 108 III 69 e
103 III 65 ss.) le funzioni di amministrazione speciale dei fallimenti
costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le
prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività
dedotto dall’art
1
OTLEF. Tali prestazioni vanno rimunerate non in funzione di tariffe calcolate
su base commerciale o corporativa bensì con emolumenti di diritto
amministrativo volti a procurare solo un equo indennizzo (DTF 103 III 67)
nell’ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (DTF
103 III 68; CEF 10 gennaio 1989 in re S.B. e 20 aprile 1988 in re R.B. e G.F.
cons. 7a; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in : BlSchK 1971 p.130-132).
-
L’Autorità
cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinché si dia corretta
applicazione della OTLEF(DTF 108 III 69). Anche nell’ipotesi che si tratti di
una procedura complessa, è un dato della comune esperienza che non si pongono
in linea di principio solo questioni complicate. Di regola si giustifica di
eseguire un calcolo misto e di non calcolare le prestazioni corrispondenti in
base alle tariffe usuali vigenti per attività della medesima natura, ritenuto
che gli importi fatturati devono avere un rapporto ragionevole con le indennità
fissate dalla tariffa per la procedura semplice (DTF 120 III 100 cons.2). Avuto
riguardo allo scopo sociale della OTLEF, la determinazione della rimunerazione
non è vincolata alle tariffe professionali, ad esempio dalla Tariffa della
Camera svizzera delle società fiduciarie e degli esperti contabili (DTF 120 III
100 cons. 2 e 114 III 45-46). Per la ratio della OTLEF, l’attività di un
avvocato - libero professionista - nell’ambito dell’amministrazione speciale
del fallimento può essere retribuita, in procedure complesse, come nel caso di
patrocinio d’ufficio secondo il diritto cantonale (DTF 120 III 100-101 cons.
3a). Un collaboratore giuridico - non libero professionista - va remunerato in
termini leggermente inferiori per raffronto all’avvocato. Il collaboratore
accademico avrà rimunerazione superiore al non accademico, come pure il
qualificato in altro modo rispetto al non qualificato. Le indicazioni tariffali
dovranno tener conto che un giudice supplente del Tribunale federale ha diritto
ad un’indennità oraria, per otto ore lavorative al giorno, di fr. 140.-- se
libero professionista e di fr. 85.-- negli altri casi (cfr. Art. 2 cpv. 1bis
Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei membri del
Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, in: RS
__________, nella formulazione come alla modifica del 20 maggio 1998 in vigore
dal 1° luglio 1998 non ancoa in RS, cfr. RU 1998, p. 1502). L’art. 36 LTG (RL
3.1.1.5) prevede per il patrocinatore d’ufficio in caso di assistenza
giudiziaria (art. 155 ss. CPC) un onorario dovuto dallo Stato pari al 70%
dell’onorario previsto dalla tariffa dell’ordine degli avvocati del Cantone
Ticino (TOA in: RL 3.2.1.1.2); per l’art. 10 cpv. 1 TOA l’onorario minimo in
base al dispendio orario è di regola di fr. 150.--.
Gli amministratori fallimentari non solo possono, ma anzi devono, delegare a
persone ausiliarie di loro fiducia tutti i compiti di agevole esecuzione, che
non richiedono particolari capacità e conoscenze specifiche. Si tratta
segnatamente di mansioni contabili di semplice routine e di lavori di
segretariato. Gli ausiliari sono designati e retribuiti dagli amministratori
fallimentari, che restano i soli responsabili nel rapporto esterno per
eventuali carenze riconducibili all’attività dei loro subalterni. Per la
rimunerazione i valori sono compresi tra fr. 50.--/80.-- per chi svolge
mansioni contabili e tra fr. 30.--/50.-- per lavori di segretariato (cfr.
Flavio Cometta, Commentario alla LPR, di prossima pubblicazione, n. 3.2.4.4.e.
ad art. 1)
- Le
tariffe prospettate dall’amministrazione speciale fallimentare non possono
quindi essere accettate, in quanto in manifesto contrasto con i principi
giurisprudenziali evidenziati nei considerandi precedenti. La rimunerazione
oraria fatturata risulta infatti essere la seguente, senza distinzione tra
attività di natura complessa o straordinaria e semplice o ordinaria, con i
passaggi intermedi:
__________ fr. 170.--
__________ fr. 170.--
segretariato fr. 90.--
aiuto segretariato fr. 40.--
contabile fr.120.--
Il
caso sottoposto al giudizio di questa Camera non presenta particolari
difficoltà, se si eccettuano alcune notifiche di credito il cui esame ha
richiesto un dispendio di tempo maggiore (cfr. Verbale del 25 settembre 1997
relativo alla riunione della delegazione dei creditori). Di conseguenza
dall’esame delle insinuazioni di credito e della graduatoria, in cui risultano
iscritti circa 80 creditori, ne discende che l’attività svolta
dall’amministrazione fallimentare speciale deve essere ritenuta di media
difficoltà, considerando che le prestazioni che hanno richiesto un impegno
intellettuale accresciuto sono state compensate da attività di natura
ordinaria.
Avuto
riguardo al carattere sociale della OTLEF e tenuto conto delle peculiarità del
caso in esame, le tariffe applicabili sono quindi le seguenti:
__________ fr. 130.--
__________ fr. 130.--
lavori di segretariato fr. 50.--
aiuto segretariato fr. 30.--
contabile fr. 70.--
Sarebbe
opportuno de lege ferenda modificare la OTLEF nel senso di prevedere
l’applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione
fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far
capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall’assemblea dei
creditori. Infatti non vi è motivo, dal profilo della politica del diritto, di
imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano - purchè ciò avvenga a
maggioranza qualificata (ad esempio dei 4/5 dei creditori che rappresentano i
4/5 del capitale entrante in linea di conto) ed in piena autonomia - di far
capo all’amministrazione fallimentare straordinaria (di regola un libero
professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello
Stato). Questa Camera non può comunque prescindere dall’applicazione della
vigente OTLEF quale tariffa sociale e non può quindi seguire la prassi indicata
dall’amministrazione speciale fallimentare.
- Dall’inizio
della propria attività sino al 10 aprile 1998 l’amministrazione fallimentare
speciale ha dedicato alla pratica le seguenti ore di lavoro:
__________ 331 ore,
__________ 19 ore,
contabile 113 ore e 15 minuti,
segretariato 163 ore,
aiuto segretariato 11 ore e 30 minuti.
Orbene,
avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, le ore esposte appaiono
adeguate, considerando che il fallito risulta proprietario di 6 immobili la cui
amministrazione ha richiesto un impegno particolare, derivante dall’attività
degli esercizi pubblici ivi ubicati. Anche se va rilevato che il rapporto
costi/benefici si situa al limite del sostenibile, considerato che soltanto i
creditori garantiti da pegno immobiliare potranno essere soddisfatti
parzialmente, mentre per gli altri creditori non è previsto alcun dividendo. Ora,
prescindendo da un’analisi capillare delle singole prestazioni, il tempo
impiegato dal giugno 1996 sino al 10 aprile 1998, corrispondendo a circa 4 mesi
di lavoro a tempo pieno, è da considerare adeguato alle circostanze. Di
conseguenza questa Camera non ritiene di dovere operare una decurtazione delle
ore esposte dall’amministrazione fallimentare speciale.
- L’amministrazione
fallimentare speciale pretende il riconoscimento dei costi relativi alla
gestione della società __________, in quanto azionista unico della stessa
risulta essere il fallito __________. La __________ risulta proprietaria della
part. __________ di __________ adiacente alla particella su cui sorge
l’esercizio pubblico __________ di proprietà del fallito. La delegazione dei
creditori nella sua seduta del 12 giugno 1998 si è così espressa:
“Dopo
varie discussioni si decide di mantenere e sostenere quindi i relativi costi
della __________ che comunque fra amministrazione, costi vari, imposte, ecc...,
dovrebbero aggirarsi a non più di circa fr. 10’000.-- annui. Il motivo che ha
indotto la delegazione a non lasciar cadere tale società é che si ritiene che
eventuali futuri acquirenti della __________ possano avere un interesse sulla
proprietà della __________ per avere un ulteriore sviluppo immobiliare o
comunque utilizzare gli indici del terreno per eventuali ampliamenti. Inoltre
nel futuro da zona residua potrebbe essere variata a seguito di eventuali
modifiche al piano regolatore.” (cfr. verbale riunione della delegazione dei
creditori del 12 giugno 1998).
Alla
luce di tali circostanze ed analizzando il rapporto costi/benefici, questa
Autorità di vigilanza ritiene che i costi di gestione relativi alla società
__________ possano essere accollati alla procedura di liquidazione fallimentare
a carico __________, essendo gli stessi nell’ordine di circa il 10% del totale
degli onorari. Inoltre l’acquisizione, attraverso la __________, della part.
__________ di __________, permette di accrescere il valore della adiacente
part. 369, prospettando in tal modo un maggior ricavo in occasione della
realizzazione dell’immobile.
Non si prelevano spese.
Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241
LEF, 1 ss., 49a OTLEF
pronuncia: 1. I’istanza
8 aprile 1998 di __________ e __________, é parzialmente accolta.
2.1. La
rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale per il periodo fino al
10 aprile 1998 è determinata secondo i seguenti parametri di retribuzione
oraria:
__________ fr. 130.--
__________ fr. 130.--
contabile fr. 70.--
lavori di segretariato fr. 50.--
aiuto segretariato fr. 30.--
2.2. La
rimunerazione dell’amministrazione speciale del fallimento __________, per il
periodo fino al 10 aprile 1998 è determinata come segue:
__________ (331 h x fr. 130.--)= fr. 43’030.--
__________ (19 h x fr. 130.--)= fr. 2’470.--
contabile (113,25 h x fr. 70.--)= fr. 7’927.50.--
lavori di segretariato (163 h x fr. 50.--)= fr. 8’150.--
aiuto segretariato (11,5 h x fr. 30.--)= fr. 345
Totale:
fr. 61’922.50
2.3. Vengono
riconosciuti i costi sostenuti dall’amministrazione speciale del fallimento per
la società __________, fino al 10 aprile 1998 ammontanti a fr. 6’709.25.
-
Non
si prelevano spese.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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