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Numero d'incarto:
15.1999.00124
Data decisione, Autorità:
03.08.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00124
15.99.00128
Lugano
3 agosto 1999/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 maggio/4 giugno
1999
l’operato dell’amministrazione
speciale del fallimento __________
patr.
da avv. __________ e meglio contro la comunicazione 20 maggio 1999
viste le osservazioni 23 luglio 1999
dell’amministrazione fallimentare speciale;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
17 maggio 1996 l'assemblea dei creditori nominava un’amministrazione speciale
per il fallimento __________ nelle persone di __________ e __________.
B. La
__________ ( in seguito la Banca) ha insinuato il proprio credito garantito da
due cartelle ipotecarie gravanti le part. __________ RFD di __________ di
proprietà del fallito.
C. Con
scritto 17 aprile 1998 la Banca si rivolgeva all’amministrazione speciale
fallimentare chiedendo di essere iscritta in graduatoria tra i creditori
garantiti da pegno manuale, in quanto detentrice in pegno di una cartella
ipotecaria gravante la part. __________ RFD di __________ di proprietà della
__________. In caso contrario tale scritto doveva essere considerato ricorso ex
art. 17 LEF contro la graduatoria fallimentare depositata il 20 aprile 1998.
Con
osservazioni 7 maggio 1998 l’amministrazione fallimentare speciale ribadiva la
correttezza del proprio operato, sostenendo che il credito vantato dalla
ricorrente non va collocato tra i crediti garantiti da pegno manuale, in quanto
la cartella ipotecaria grava la proprietà di un terzo e non del fallito. Con
sentenza 13 maggio 1998 questa Camera dichiarava irricevibile il ricorso della
Banca, concernendo le censure sollevate dalla ricorrente, così come formulate,
questioni di diritto materiale la cui competenza deve essere demandata al
giudice del merito. Tale decisione è stata in seguito confermata dal Tribunale
federale il 14 agosto 1998.
D. Con
ricorso 28 maggio 1998, trasmesso a questa Camera solo il 15 marzo 1999, la
Banca si è aggravata nuovamente contro l’operato dell’amministrazione
fallimentare speciale sostenendo che quest’ultima avrebbe omesso d’inventariare
tra i beni della massa la cartella ipotecaria al portatore di fr. 380’000.--
gravante in I rango la part. __________ RFD di __________. La ricorrente ha
chiesto quindi che venga ordinato all’amministrazione fallimentare speciale di
determinarsi circa il diritto di pegno manuale vantato dalla Banca a garanzia
del proprio credito di fr. 1’240’072.--.
E. Con
sentenza 6 aprile 1999 questa Camera ha dichiarato irricevibile per tardità il
ricorso 28 maggio 1998 inoltrato dalla Banca.
F. In
data 26 maggio 1999 la Banca si è nuovamente aggravata contro l’operato
dell’amministrazione fallimentare speciale e segnatamente contro il rifiuto di
quest’ultima, espresso con lettera 20 maggio 1999, d’inventariare tra i beni
della massa la cartella ipotecaria al portatore di fr. 380’000.-- gravante in I
rango la part. __________ RFD di __________, così come richiesto dalla Banca il
27 aprile 1999 Con scritto 1° giugno 1999 l’amministrazione fallimentare
speciale per il tramite del proprio legale ha comunicato alla Banca che non
intende esprimersi ulteriormente sulle richieste di quest’ultima, nonché sul
fatto che la lettera 20 maggio 1999 costituisca o meno un decisione formale. A
seguito di tale rifiuto il 4 giugno 1999 la Banca ha inoltrato formale ricorso
ribadendo le proprie richieste d’inventariare tra i beni della massa la
cartella ipotecaria al portatore di fr. 380’000.-- gravante in I rango la part.
__________ RFD di __________.
G. Delle
osservazioni dell’amministrazione fallimentare speciale si dirà, se del caso,
in seguito.
.
Considerando
in diritto:
- Giusta
l’art. 221 cpv. 1 LEF appena l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto
comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione
dell’inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti
opportuni per la loro conservazione.
Le
cose indicate come proprietà di terzi o rivendicate da terzi devono
ciononostante essere inventariate, con menzione di tale circostanza (art. 225
LEF):
Ove
sia controverso se un bene o un diritto appartenga alla massa, l’ufficio dei
fallimenti deve attenersi alle indicazioni dei creditori e inventariarlo (cfr.
DTF 104 III 23).
Contro
il rifiuto d’inventariare un bene che si presume appartenga alla massa ogni
creditore ha diritto d’interporre ricorso (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs
- und Konkursrechts, Berna 1997, § 44 n. 14, p. 351; Urs Lustenberger, Basler Kommentar
zum SchKG III, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.33 ad art. 221 LEF; DTF 114 III
22, 64 III 35).
-
Orbene,
nel caso in esame la Banca ha richiesto il 27 aprile 1999 all’amministrazione
fallimentare speciale d’inventariare tra i beni della massa la cartella
ipotecaria al portatore di fr. 380’000.-- gravante in I rango la part.
__________ RFD di __________. Con scritto 20 maggio 1999 l’amministrazione
fallimentare speciale si è rifiutata di aderire alle richieste della Banca
sostenendo che le procedure ricorsuali relative al rifiuto d’inventariare tra i
beni della massa la cartella ipotecaria in oggetto, si sono concluse entrambe
con decisioni d’irricevibilità da parte di questa Camera. Tale tesi non può
essere condivisa, in quanto i precedenti gravami sono stati dichiarati
irricevibili senza che l’Autorità cantonale di vigilanza esaminasse l’oggetto
del contendere teso peraltro all'accertamento del diritto di pegno manuale, che
è questione di merito. Con il ricorso che qui ci occupa la Banca si aggrava
contro il rifiuto, formulato con lettera 20 maggio 1999, d’inventariare il
titolo ipotecario in oggetto. La Banca è insorta contro tale decisione già in
data 26 maggio 1999 allorquando ha richiesto all’amministrazione fallimentare
speciale di comunicarle se lo scritto 20 maggio 1999 costituisca o meno una
decisione formale ai sensi dell’art. 17 LEF. Il gravame è stato ulteriormente
motivato in data 4 giugno 1999. Ne consegue che la Banca si è tempestivamente
aggravata contro il provvedimento 20 maggio 1999 dell’amministrazione
fallimentare speciale.
-
Sulla
scorta di quanto espresso sub 1, il rifiuto dell’amministrazione
fallimentare speciale d’inventariare il titolo ipotecario in oggetto e di
procedere poi alle incombenze di rito è in manifesto contrasto con quanto
sancito dalla LEF, dalla dottrina e dalla giurisprudenza. L’organo di
esecuzione avrebbe dovuto inserire tra i beni della massa la cartella
ipotecaria in questione anche se presunta proprietà di terzi o gravante beni di
terzi (cfr. art. 225 LEF) e avrebbe dovuto in seguito esprimersi sul diritto di
pegno fatto valere dalla Banca.
Ne
consegue che l’amministrazione fallimentare speciale dovrà inventariare la
cartella ipotecaria al portatore di fr. 380’000.-- gravante in I rango la part.
__________ RFD di __________ e determinarsi circa il diritto di pegno manuale
vantato dalla Banca a garanzia del proprio credito di fr. 1’240’072.--,
procedendo ad un nuovo deposito della graduatoria (cfr. art. 251 cpv. 1). Resta
inteso che le spese cagionate da tale rideposito saranno poste a carico della
Banca (cfr. art. 251 cpv. 2, LEF), cui va rimproverato un confuso procedere
nelle pregresse fasi della liquidazione fallimentare. D'altro canto non va
dimenticato che ex art. 269 LEF non si può prescindere dall'inventariare beni
suscettibili di costituire attivo scoperti dopo la chiusura del fallimento. A
maggior ragione non è possibile fare a meno di beni scoperti prima, purché non
derivino maggiori spese alla massa fallimentare.
- Ne
consegue l’accoglimento del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 221 cpv. 1, 225 e
251 cpv.1 e cpv.2 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 26 maggio/4 giugno 1999 della Banca __________ è accolto.
-
E’
fatto ordine all’amministrazione fallimentare speciale del fallimento
__________, di inventariare la cartella ipotecaria al portatore di fr.
380'000.-- gravante in 1° rango la part. n. __________ RFD di __________ e di
determinarsi come al considerando 3 di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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