AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.00155
Data decisione, Autorità:
18.11.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00155
Lugano
18 novembre
1999 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 6 settembre 1999
contro
l'operato dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di
__________, e meglio contro il verbale di pignoramento 11/24 agosto 1999
nell'esecuzione n. __________ a convalida del sequestro n. __________ decretato
il 14 febbraio 1996 dal Pretore del Distretto di __________ su istanza di
nei
confronti del ricorrente;
richiamata l'ordinanza presidenziale 9 settembre 1999, con la quale
al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo;
viste le osservazioni 20 settembre 1999 della __________ e 1°
ottobre 1999 dell'UEF di __________;
ritenuto in fatto: A. Su istanza della __________ (in seguito __________),
il Pretore del Distretto di _________ ha decretato il 14 febbraio 1996 - sulla
base il sequestro della somma di US$ 4'000'000.-- oltre interessi, presso il
Ministero Pubblico di , con riferimento "", fino
a concorrenza del credito di Fr. 9'845'312.40 (US$ 6'393'060.--). Quale titolo
di credito è stata indicata la sentenza 8 maggio 1995 della Corte delle Assise
correzionali di __________, con la quale, tra l'altro, è stato ordinato nei
confronti di __________ "un risarcimento compensativo ex art. 59 cifra 2
CP per US$ 6'393'60.-- assistito ai fini della sua esecuzione dall'importo di
US$ 4 milioni (più interessi maturati) già sequestrati dal Giudice istruttore sopracenerino"
e "assegnato ex art. 60 CP alla __________ ", dedotte eventuali tasse
e spese processuali.
B. Il
15 febbraio 1996 l'UEF di __________ ha dato seguito al decreto di
sequestro. Il verbale di sequestro n. __________ del 23 febbraio 1996 è stato
spedito alle parti il 29 febbraio 1996, al debitore sequestrato in via edittale
il 29 marzo 1996.
C. Su
domanda di esecuzione 16 febbraio 1996 della creditrice, l'UEF di __________ ha
emesso il 14 marzo 1996 nei confronti di __________ il precetto esecutivo n.
__________ a convalida del sequestro n. __________ per Fr. 9'845'312.40 oltre
accessori, indicando quale titolo di credito "sentenza 8 maggio 1995 Corte
delle Assise correzionali di __________ ". __________ , notificato
all'escusso in via edittale il 29 marzo 1996, è stata interposta opposizione il
1° aprile 1996.
D. Su istanza 11 aprile 1996 della __________ e dopo temporanea
sospensione della procedura di rigetto in attesa della crescita in giudicato
della sentenza 8 maggio 1995 della Corte delle Assise correzionali di
, il Pretore del Distretto di __________ con decisione 9 agosto 1996
ha rigettato in via definitiva l'opposizione dell'escusso per l'importo di Fr.
7'667'836.20 oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 1996, importo corrispondente
a quanto postulato dalla creditrice in sede di discussione dalla creditrice.
Dedotto in appello dall'escusso, il giudizio pretorile è stata
modificato dalla Camera di esecuzione e fallimenti, con decisione 14
ottobre 1996, limitatamente all'indennità accordata alla creditrice, mentre è
stato confermato in punto al rigetto definitivo dell'opposizione (inc.n.).
Il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale di __________, cui non è
stato concesso effetto sospensivo, è stato dichiarato inammissibile il 31
gennaio 1997 dalla II Corte civile per mancato versamento dell'anticipo spese.
E. Nel
frattempo, a seguito della rivendicazione 2 maggio1996 da parte di __________,
moglie dell'escusso, della proprietà sulla somma sequestrata, con atto 5
settembre 1996 l'UEF di __________ ha dato avvio alla procedura di rivendicazione
ex art. 106 ss. LEF, impartendo alla terza rivendicante un termine per far
valere in giudizio la sua pretesa. Contro siffatta assegnazione di termine la
rivendicante ha interposto tempestivo ricorso ex art. 17 LEF a questa Camera.
Con petizione 16 settembre 1996 __________ ha pure promosso presso la Pretura
del Distretto di __________ la causa di rivendicazione, con contestuale
richiesta di sospensione in attesa dell'evasione del ricorso LEF, sospensione
ordinata dal Pretore il 17 settembre 1996.
F. Con
decisione 28 agosto 1997 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del
Tribunale federale ha respinto il ricorso di __________ contro la decisione 16
luglio 1997 di questa Camera e ordinato all'UEF di fissare alla rivendicante un
nuovo termine ex art. 107 cpv.5 LEF per promuovere l'azione di accertamento dei
propri diritti sul bene sequestrato. Con atto 23 settembre 1997 l'UEF ha quindi
assegnato a ____________________ un nuovo termine di dieci giorni per
riattivare la causa già pendente presso la Pretura di __________
G. Con
sentenza 8 febbraio 1999 il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa promossa
da __________ per mancato versamento della cauzione processuale. L'appello
della rivendicante contro la decisione pretorile è stato respinto il 29 marzo
1999 dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello, mentre il ricorso di
diritto pubblico, cui era stato concesso in via superprovvisionale l'effetto
sospensivo, è stato dichiarato inammissibile l'8 giugno 1999 dalla II Corte
civile del Tribunale federale.
H. Con
domanda 24 giugno 1999 __________ ha chiesto la continuazione dell'esecuzione
n. , cui l'UEF ha dato seguito procedendo l'11 agosto 1999, previo
avviso di pignoramento 4 agosto 1999, al pignoramento di quanto era oggetto del
sequestro n. Copia del verbale di pignoramento è stato spedito alle
parti il 24 agosto 1999.
I. Con
ricorso 6 settembre 1999 __________ postula che il pignoramento 11 agosto 1999
nell'esecuzione n. __________ sia dichiarato nullo, rispettivamente sia
annullato, che il relativo sequestro n. __________ sia dichiarato caduco,
rispettivamente sia revocato, e che l'esecuzione a convalida n. __________ sia
dichiarata nulla, rispettivamente venga annullata, atteso in sostanza:
-
che sia l'art. 88
cpv.2 vLEF , sia l'art. 88.cpv.2 LEF prevedono l'identico termine di perenzione
di un anno a partire dalla notificazione del precetto esecutivo, senza
computare il tempo necessario per rigettare l'opposizione;
-
che nella fattispecie
il rigetto dell'opposizione sarebbe divenuto definitivo con la sentenza 14/18
ottobre 1996 della CEF;
-
che quand'anche si
volesse considerare che la creditrice poteva chiedere la continuazione
dell'esecuzione solo dopo la notifica della sentenza 31 gennaio 1997 del
Tribunale federale sul ricorso di diritto pubblico contro la sentenza 14/18
ottobre 1996 della CEF, notifica avvenuta il 13 febbraio 1997, il termine
annuale di perenzione sarebbe comunque ampiamente scaduto;
-
che infatti,
nonostante il rinvio dell'art.275 vLEF, ripreso dall'art. 275 LEF, la
sospensione dell'esecuzione non avverrebbe nel caso in cui un'azione di
rivendicazione di proprietà concernente un bene sequestrato fosse introdotta
prima del pignoramento;
-
che pertanto il
diritto della creditrice di richiedere la continuazione dell'esecuzione sarebbe
manifestamente perento, ragion per cui il pignoramento impugnato, la relativa
esecuzione e il relativo sequestro sarebbero nulli rispettivamente andrebbero
annullati;
-
che inoltre l'art.
279 cpv.3 LEF ha introdotto un termine perentorio di 10 giorni anche per la
richiesta di prosieguo dell'esecuzione e l'art. 280 LEF prevede ora
espressamente che il sequestro è revocato ovvero diviene caduco se i termini di
cui all'art. 279 LEF non vengono rispettati;
-
che nella fattispecie
la continuazione dell'esecuzione "andava richiesta al più tardi entro il
23 febbraio 1997, ovvero entro 10 giorni dalla notifica della decisione di
stralcio 31 gennaio 1997 del TF concernente il ricorso di diritto pubblico contro
la sentenza 14 ottobre 1996 della CEF concernente il rigetto
dell'opposizione";
-
che anche se si
volesse considerare sospeso il decorso del termine ex art. 279 cpv.3 LEF
dall'azione di rivendicazione di proprietà di __________, la domanda di
continuazione sarebbe dovuta essere presentata entro il 10 aprile 1999, ovvero
dieci giorni dopo la sentenza 29/31 marzo 1999 del Tribunale d'appello che ha
posto definitivamente fine alla causa di rivendicazione, il successivo ricorso
di diritto pubblico al TF essendo stato dichiarato irricevibile senza
concessione dell'effetto sospensivo;
-
che pertanto in ogni
caso il sequestro n.__________ sarebbe divenuto caduco.
L. Con
osservazioni 20 settembre 1999 __________ eccepisce in ordine la tardività del
ricorso 6 settembre 1999, il quale avrebbe dovuto essere introdotto entro dieci
giorni dalla notifica dell'avviso di pignoramento, avviso che "deve essere
stato spedito il 10 agosto 1999"; nel merito la creditrice postula la
reiezione integrale del gravame. Delle sue motivazioni così come delle
osservazioni dell'UEF si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando in
diritto:
1.1. Per l’art. 279 cpv. 1 LEF il creditore che avesse ottenuto un
sequestro prima di promuovere l’esecuzione o l’azione (di merito) deve provvedere
alla convalida - mediante esecuzione oppure direttamente mediante un’azione -
entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro. Nella prima
ipotesi (convalida mediante esecuzione) in caso di opposizione al precetto
esecutivo, il creditore, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, deve
presentare domanda di rigetto oppure promuovere azione di riconoscimento; se la
domanda di rigetto non è ammessa, egli deve promuovere l’azione di merito entro
dieci giorni dalla notificazione della decisione (definitiva) sul rigetto (art.
279 cpv.2 LEF). Se il debitore non ha fatto opposizione o questa è stata
rimossa, il creditore deve chiedere la continuazione dell'esecuzione entro
dieci giorni dal momento in cui era legittimato a farlo secondo l'art. 88 LEF,
atteso che l'esecuzione prosegue in via di pignoramento o di fallimento a
seconda della persona del debitore (cfr. art. 279 cpv.3 LEF; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.92 ss. p. 424s.; Vincent Jeanneret, Aperçu de la validation
du séquestre, sous l’angle de la nouvelle LDPF, in: Le séquestre selon la
nouvelle LP, Zurigo 1997, p.92; Hans Reiser,
in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basel/ Genf/ München 1998, N. 5ss e
12 ss. ad art. 278 LEF; Jaeger/ Walder/ Kull/
Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol.II, Zurigo
1997/1999, n.23 ad art. 279 LEF).
1.2. Giusta
l'art. 88 cpv. 1 LEF se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di
un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla
notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione. Questo
diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto; se è
stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata
promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (art. 88
cpv. 2 LEF). Il pignoramento effettuato a seguito di una domanda di
continuazione presentata oltre il termine ex art. 88 cpv. 2 LEF è nullo (DTF 96
III 71). Per "azione giudiziaria o amministrativa" si intende in
particolare, oltre a quella ordinaria o amministrativa tendente al
riconoscimento del credito e contestuale eliminazione dell'opposizione (art. 79
LEF), la procedura sommaria di rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo (art.
80-82 LEF), l'eventuale successiva azione di inesistenza del debito (art. 83
LEF) così come l'azione di contestazione o accertamento del ritorno a miglior
fortuna (art. 265a cpv. 4 LEF; cfr. Amonn/
Gasser, op.cit., §22 n.12 p. 151; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, Losanna 1999, n. 56 ad art. 88 LEF; André E. Lebrecht, in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basel/
Genf/ München 1998, N. 23 ad 88 LEF). Invece in linea di principio una
procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF non è atta ad incidere sulla
decorrenza del termine di perenzione ex art. 88 cpv. 2 LEF (DTF 88 III 63; Gilliéron, op.cit., n. 56 ad art. 88
LEF; Amonn/ Gasser, op.cit., §22
n.12 p. 151).
-
Per
l’art. 280 LEF il sequestro è revocato se il creditore non osserva i termini
per la convalida (art. 279 LEF), se ritira o lascia perimere l’azione o la
domanda di esecuzione, oppure se la sua azione è definitivamente respinta dal
giudice. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che nei casi
contemplati dall’art. 280 LEF il sequestro decade ope legis, senza
necessità di intervento dell’autorità, e il debitore rientra nella libera
disposizione dei beni sequestrati (cfr. Fritzsche/
Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol.II,
Zurigo 1993, §60 p. 26 ss. p. 500 s.; Amonn/
Gasser, op.cit., §51 p. 424 n.91; Jaeger/
Walder/ Kull/ Kottmann, op. cit., n.2 ad art. 280 LEF; DTF 66 III 59
cons.1; 93 III 72). L’organo esecutivo deve pertanto accertare se il sequestro
è divenuto caduco a seguito del verificarsi di uno dei motivi previsti dalla
legge e quindi se i beni colpiti dal sequestro sono da liberare d’ufficio;
qualora l’ufficio non dovesse constatare da solo la caducità del sequestro e
procedere come descritto, il debitore può inoltrare una richiesta in tal senso
(DTF 93 III 72 cons. 2), atteso che in entrambi i casi sia l’accertamento che
la conseguente decisione dell’ufficio di esecuzione sono suscettibili di
ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 66 III 59; 106 III 93 cons.1).
-
Il
ricorrente eccepisce sia la perenzione dell'esecuzione n. __________ - a mente
dell'escusso la creditrice non avendone chiesta la continuazione entro il
termine annuale ex art. 88 cpv.2 LEF - che la decadenza del sequestro n.
__________ per omessa tempestiva convalida - la domanda di continuazione non
essendo intervenuta entro il termine di dieci giorni da quando la creditrice
sarebbe stata legittimata a presentarla.
3.1. In
concreto il sequestro n. __________ del 14 febbraio 1996 è stato
tempestivamente convalidato con la promozione il 16 febbraio 1996
dell'esecuzione n. __________. Il relativo precetto è stato notificato
all'escusso in via edittale il 29 marzo 1996. A partire da quel giorno ha
iniziato a decorrere il termine annuale ex art. 88 cpv. 2 LEF, termine che è
stato senz'altro sospeso dall'introduzione della procedura di rigetto con
istanza 11 aprile 1996, procedura che è stata definitivamente risolta con la
decisione 14 ottobre 1996 della CEF, non contando la procedura ricorsuale
straordinaria promossa davanti al Tribunale federale, alla quale non è stato
concesso l'effetto sospensivo (cfr. Lebrecht,
op. cit., Vol. II, N. 21 e 26 ad art. 88 LEF). Ora la domanda di continuazione
24 giugno 1999 di __________ sarebbe in effetti irrimediabilmente tardiva - con
la duplice conseguenza della perenzione ex art. 88 LEF dell'esecuzione n.
__________ e della decadenza ex art. 280 LEF del sequestro n. __________, non
tempestivamente convalidato - se la procedura di rivendicazione promossa da
____________________ con petizione 16 settembre 1996 non fosse idonea a
sospendere la decorrenza del termine ex art. 88 cpv.2 LEF.
3.2. Sennonché
nel caso specifico l'unico oggetto del sequestro - chiesto sulla base dell'art.
271 cpv. 1 n.4 vLEF - è la somma di denaro depositata presso la __________ di
__________ e rivendicata da __________. Di conseguenza dall'esito di quella
procedura di rivendicazione dipendeva di fatto anche la sussistenza del
sequestro, provvedimento che infatti sarebbe divenuto privo di oggetto nel caso
in cui la pretesa della rivendicante fosse stata riconosciuta. Certo potrebbe
valere anche il contrario, nel senso che la decadenza ex art. 280 LEF del
sequestro - e con esso la decadenza dell'esecuzione a convalida - avrebbe di
per sé privato di significato anche la procedura di rivendicazione riferita al
bene oggetto del sequestro. Il Tribunale federale, nel caso di un sequestro nei
confronti di un debitore domiciliato all'estero, ha tuttavia già ammesso la
sospensione del termine per promuovere l'azione di convalida del sequestro a
seguito di una procedura di rivendicazione, quanto meno quando il foro
dell'azione di convalida dipenda dall'esito della procedura di rivendicazione
(cfr. DTF 108 III 36ss.). In quel caso - cui si applicava invero il diritto
vigente prima dell'entrata in vigore (il 1° gennaio 1997) della novella
legislativa del 16 dicembre 1994 - l'Alta Corte rilevando come la legge non
stabilisse un ordine cronologico in cui andavano esaminate la questione
dell'esistenza del credito (del sequestro) e quella della proprietà sul bene
sequestrato, aveva infatti ricordato che il legislatore dava tuttavia una
risposta alla questione analoga se il sequestro debba essere convalidato prima
ancora che sia stabilita l'esistenza di una causa di sequestro. L'art. 279
cpv.2 vLEF prevedeva infatti esplicitamente che durante la procedura di
contestazione della causa del sequestro (procedura di rivocazione del sequestro
o "Arrestaufhebungsprozess" ) il corso dei termini di convalida ex art.
278 vLEF era sospeso. La soluzione legislativa partiva dalla premessa che non
si potesse pretendere dal creditore sequestrante la convalida di un sequestro
prima che fosse stata fatta chiarezza sulla fondatezza della contestazione del
debitore sequestrato e quindi sulla sussistenza stessa del sequestro.
Conseguentemente il Tribunale federale aveva ritenuto che non si giustificasse
una differente soluzione quando -invece che la causa del sequestro- ad essere
controversa fosse la proprietà del debitore sull'(unico) bene sequestrato. Ora,
non si vede per quale motivo ciò non dovrebbe valere anche nel nuovo diritto.
Del resto anche l'art. 278 cpv. 5 LEF analogamente all'abrogato 279 cpv.2 vLEF -
prevede che durante la procedura di opposizione al sequestro rispettivamente in
caso di impugnazione della decisione sull'opposizione, i termini di convalida
previsti dall' art. 279 LEF rimangono sospesi. Certo, siffatta sospensione non
dispensa comunque il creditore sequestrante dal compiere il primo atto
di convalida, dal momento che il termine per opporsi al sequestro (art. 278
cpv.1 LEF) coincide di fatto con quello per la convalida (cfr. Reiser, op.cit., n. 2 ad art. 279 LEF; Amonn/ Gasser, op.cit., §51 p. 424 n.
89). Tuttavia per i successivi atti di convalida, tra i quali figura ora
esplicitamente anche la domanda di continuazione, ben si giustifica ritenere
sospesi i termini ex art. 279 LEF non solo quando è pendente una procedura di
opposizione ex art. 278 LEF, ma anche durante una procedura di rivendicazione
avente per oggetto l'unico bene sequestrato, dall'esito della quale dipende
infatti - come per la procedura ex art. 278 LEF - la sussistenza stessa del
sequestro (cfr. in questo senso Reiser, op.cit.,
n. 3 ad art. 279 LEF).
3.3. Ora
in concreto la causa di rivendicazione promossa con petizione 16 settembre 1996
da __________ è terminata con la sentenza 29 marzo 1999 della Seconda Camera
civile del Tribunale d'appello (doc.T- osservazioni __________.) che ha
respinto l'appello della rivendicante contro il decreto 8 febbraio 1999 con cui
il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa. Quella sentenza è tuttavia
divenuta esecutiva soltanto con la decisione 8 giugno 1999 della Seconda Corte
civile del Tribunale federale (doc. BB - osservazioni __________) che ha
dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico di __________ contro la
decisione 29 marzo 1999 del Tribunale d'appello, al quale con ordinanza
presidenziale 12 maggio 1999 (doc. X - osservazioni __________) era stato
concesso effetto sospensivo in via superprovvisionale. Ritenuto che la sentenza
8 giugno 1999 del Tribunale federale è stata spedita alle parti soltanto il
giorno di venerdì 18 giugno 1999 (cfr. timbro di spedizione a retro della
decisione) e che la medesima è stata ricevuta dalla creditrice sequestrante
lunedì 21 giugno 1999, la domanda di continuazione di continuazione 24 giugno
1999 di __________. 24 giugno 1999 __________ risulta essere senz'altro
tempestiva, ossia presentata entro dieci giorni da quando la creditrice era
legittimata a farlo (art. 279 cpv.3 primo periodo e art. 88 cpv. 2 LEF).
Correttamente quindi l'UEF ha dato seguito alla domanda procedendo al
pignoramento impugnato. Ne consegue la reiezione del ricorso di __________
Richiamati gli art. 88,
278, 279 e 280 LEF, per le spese gli art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 6 settembre1999 di __________,
è respinto.
-
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art.19 LEF.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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