AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.13
Data decisione, Autorità:
15.04.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00013
Lugano
15 aprile 1999/FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19
gennaio 1999 di
patr.
dallo studio legale __________
contro
l’operato
dell’UEF di Mendrisio e meglio contro
il verbale di pignoramento 2/28 dicembre 1998, spedito il 7 gennaio 1999
nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n. __________, promosse nei
confronti del ricorrente da diversi creditori,
viste
le osservazioni 18 febbraio 1999 di __________;
25
febbraio 1999 dell'UEF di Mendrisio;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________,
__________ e __________ e __________ procedono nei confronti di __________ per
l'incasso dei loro crediti, essi formano il gruppo n. __________. Con verbale
di pignoramento spedito il 7 gennaio 1999 l'UEF di Mendrisio ha pignorato fr.
950.-- mensili dell'indennità di disoccupazione percepita dall'escussa.
L'ufficio ha precisato come segue il calcolo effettuato:
Introiti
Debitore fr.
2'482.48
Contr.
marito fr.
3'392.--
Totale
mensile fr. 5'874.48
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1'370.--
locazione fr.
1'500.--
riscaldamento fr.
300.--
trasferte
per timbri fr. 100.--
trasferte
marito fr. 150.--
pasti
fuori dom. marito fr. 207.--
Totale
deduzioni fr. 3'627.--
Minimo
esistenza spettante al coniuge debitore
fr.
3'627.-- x fr. 2'482.48 = fr. 1'532.72 mensili
fr.
5874.48
Eccedenza
mensile pignorabile
fr.
2'482.48 ./. fr. 1'532.72 = fr. 949. 76 mensili
B. Contro
il pignoramento si è aggravata il 19 gennaio 1999 __________ chiedendo che nel
calcolo del minimo di esistenza vengano conteggiati i seguenti importi:
minimo
base fr. 1'370.--
locazione fr.
1'550.--
riscaldamento fr.
530.--
spese
auto trasferta fr. 457.--
cassa
malati marito fr. 460.40
cassa
malati escussa fr. 300.--
Totale
deduzioni fr. 4'667.40
Vi
sarebbe un'eccedenza mensile di fr. 1'207.10, per cui si giustificherebbe di
pignorare fr. 1'200.-- al marito e nulla alla signora __________. Da qui la
richiesta di annullamento del pignoramento. La ricorrente ha poi richiesto la
congiunzione della procedura relativa ai ricorsi inoltrati da lei e dal marito
__________.
C. Con
osservazioni 18 febbraio 1999 __________ e __________ si sono opposti alla
congiunzione, essendo la questione giuridica differente nei due casi. Il
calcolo effettuato dall'UEF sarebbe del tutto corretto, mentre le poste
indicate dalla ricorrente si rivelerebbero sproporzionate. L'UEF di Mendrisio,
con osservazioni 25 gennaio 1999, si è limitato a ribadire la correttezza del
proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Più ricorsi - presentati tanto con atti separati
quanto come atto unico e con un solo petitum - formulati contro lo stesso
provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata e incentrati sostanzialmente
sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti ex combinati art. 5
cpv. 1 LPR e 51 Lpamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in
diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti. Il giudizio
di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola
sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr. Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
chiede la congiunzione del suo ricorso con quello presentato dal marito
__________ 15 giorni prima. I ricorsi sono stati introdotti da due persone
diverse contro due distinti provvedimenti dell'UEF. Siccome pure la questione
giuridica non è del tutto identica si giustifica in casu di non congiungere i
due gravami e di emanare due distinte sentenze.
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Nel
caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispone di un reddito, occorre
tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune,
ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116
III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito
pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i
coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo
vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del
reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale
dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und
Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179).
Per
il calcolo del minimo vitale entrano in considerazione solo gli importi
effettivamente pagati (cfr. DTF 109 III 56, Georges Vonder
Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 25
ad art. 93 LEF)
- E’
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3
LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua
professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
24 n..60; Georges Vonder Mühll in : Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998,
n. 119 s. ad art. 82 LEF).
In
casu il coniuge della debitrice, domiciliato a __________, esercita un'attività
lucrativa a __________. Non si può pretendere da lui che utilizzi i mezzi
pubblici per recarsi al lavoro: la trasferta comporterebbe un dispendio di
tempo sproporzionato. Le spese correnti per l'autovettura, necessaria a
__________ per l'esercizio della sua professione, devono quindi essere
riconosciute e quantificate in fr. 400.-- mensili, ivi compresa la quota
mensile per le assicurazioni obbligatorie.
-
Il
punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori
dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto
principale. Il coniuge della debitrice esercita, come già indicato al punto
precedente, un'attività lavorativa a __________. Non è quindi proponibile il
rientro al domicilio per il pranzo. Si giustifica quindi di riconoscere fr.
207.-(fr. 9 x 23 giorni) per pasti fuori domicilio.
-
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo
in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S.
cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16
febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna
1997, § 23 n. 64 p. 178). Le spese medie mensili di riscaldamento sono da
aggiungere alla pigione (cfr. Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93
LEF).
In
concreto l'escussa ha preteso il riconoscimento di fr. 1’550.-- a titolo di
canone locatizio per l’appartamento di 6 locali che occupa con il marito a
__________. E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato da __________, ed
il relativo canone locatizio, è manifestamente sproporzionato alle sue
effettive esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’550.-- (che a
norma di contratto è destinato ad aumentare fino a fr. 1'680.--) non può più
essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza
a partire dal primo termine utile di disdetta. Pertanto alla debitrice va
ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di
disdetta del suo contratto di locazione (31 gennaio 2002) le verrà riconosciuto
quale canone locatizio un importo mensile di fr. 1'100.-- al massimo, spese di
riscaldamento comprese, per un appartamento di 2 o 3 locali a __________ o in
un comune viciniore.
Per
quel che riguarda il riscaldamento va rilevato che le spese per il consumo di
energia elettrica per il 1998 (cfr. doc. G, H, I e fattura per il IV trimestre
1998) ammontano in media a fr. 725.- mensili. Non è dato di conoscere la quota
destinata al riscaldamento (elettrico). La ripartizione proposta dalla
ricorrente (fr. 530.-- mensili) appare del tutto sproporzionata. Giustificata
invece risulta la quantificazione in fr. 300.-- effettuata dall'UEF che, come
tale, va mantenuta.
-
Le
spese per l'assicurazione malattia relative a entrambi i coniugi __________ non
possono essere riconosciute poiché risulta evidente dalle esecuzioni
partecipanti al pignoramento che i premi non vengono pagati (cfr. sopra, cons.
3.).
-
L'eccedenza
pignorabile di __________ va di conseguenza ricalcolata sulla base dei considerandi
precedenti, e meglio:
Introiti
Debitrice fr.
2'482.48
Contr.
marito fr. 3'392.--
Totale
mensile fr. 5'874.48
Minimo
di esistenza
minimo
base fr.
1'370.--
locazione fr.
1'550.--
riscaldamento fr.
300.--
trasferte
per timbri fr. 100.--
spese
auto marito fr. 400.--
pasti
fuori dom. marito fr. 207.--
Totale
deduzioni fr. 3'927.--
Minimo
esistenza spettante al coniuge debitore
fr.
3'927.-- x fr. 2'482.48 = fr. 1'659.50 mensili
fr.
5874.48
Eccedenza
mensile pignorabile
fr.
2'482.48 ./. fr. 1'659.50 = fr. 823.-- mensili
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 93 e 116 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 gennaio 1999 __________, è
parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza la quota pignorabile dell'indennità di disoccupazione percepita da
__________ da __________ è fissata in fr. 820.-- mensili.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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