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Numero d'incarto:
15.1999.178
Data decisione, Autorità:
17.03.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00178
Lugano
17 marzo 2000 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
14 ottobre 1999 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UE di
Lugano e meglio contro l’avviso d’incanto 11
ottobre 1999
nelle diverse esecuzioni
promosse nei confronti del ricorrente da
rappr
da __________
rappr. da __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 18 ottobre 1999, con la quale
al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo
viste le osservazioni
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei
confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. In
data 13 aprile 1999 l’UE di Lugano pignorava l’autovettura SAAB 9000 CS 2.3
Turbo, modello 1992, di proprietà dell’escusso.
C. L’11
ottobre 1999 veniva notificato l’avviso d’incanto relativo all’autovettura
pignorata, indetto per il giorno 5 novembre 1999.
D. Con
ricorso 14 ottobre 1999 __________ insorge contro tale provvedimento sostenendo
che l’autovettura in oggetto sarebbe necessaria per poter espletare la propria
attività di consulente all’estero
E. Delle
osservazioni di __________ e __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se
necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono impignorabili gli arnesi, gli
apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e
alla sua famiglia per l’esercizio della professione. Anche l’automobile, che
occorre ad una persona per svolgere la sua attività lavorativa, può, in caso di
sufficiente redditività, risultare impignorabile (Georges Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 19 ad art. 92 LEF;
Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs – und Konkursrechts, Berna 1997,
§ 23 n. 27, p. 170). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio
d’esecuzione e l’autorità cantonale di vigilanza devono accertare d’ufficio le
circostanze determinanti per l’esclusione della pignorabilità di un bene (DTF
113 III 78).
Interrogato
formalmente il 28 febbraio 2000 __________ ha dichiarato di svolgere l’attività
di consulente commerciale all’estero, in particolare in Europa
centro–orientale. Egli ha dichiarato di percorrere per lavoro circa 120'000 km
all’anno, percependo un reddito lordo annuo tra fr. 70'000.— e fr. 100'000.—
(cfr. verbale d’interrogatorio formale 28 febbraio 2000), cui sono da dedurre
spese nella misura del 40% circa. Egli ha inoltre prodotto copia del contratto
di lavoro con la __________ dal quale risulta che il ricorrente è tenuto a
mettere a disposizione la propria autovettura, per la quale percepisce un
rimborso spese di fr. 0.18 al km.
-
Orbene, sulla scorta delle risultanze istruttorie, si evince che
l’autovettura SAAB 9000 oggetto del pignoramento deve essere considerata
impignorabile, in quanto necessaria all’escusso per il conseguimento del
proprio reddito. Si rileva inoltre che a prescindere dal valore di stima,
avendo l’escusso dichiarato che l’autovettura ha percorso a tutt’oggi 600'000
km (verbale d’interrogatorio formale 28 febbraio 2000), il valore dell’oggetto
pignorato è esiguo.
-
Ne
consegue l’accoglimento del gravame, con il rilievo che in occasione di
ulteriori procedimenti l’Ufficio di esecuzione dovrà in primo luogo pignorare
il salario, ritenuto che l’escusso ha dichiarato all’udienza del 28 febbraio
2000 quanto risulta al considerando 2.
Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17
e 92 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 14 ottobre 1999 di __________, è accolto.
Di
conseguenza l’autovettura SAAB 9000 CS 2.3 Turbo di proprietà di __________, è
impignorabile ex art. 92 cpv.1 n. 3 LEF e l’avviso d’incanto 11 ottobre 1999, è
annullato.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Comunicazione
all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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