AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.201
Data decisione, Autorità:
27.12.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00201
Lugano
27 dicembre
1999
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 30 novembre 1999 di
contro
l’operato dell’UEF di Riviera e meglio contro il pignoramento di salario
22 novembre 1999
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti
del ricorrente da
rappr. dal __________
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il __________ procede nei confronti
di __________ per l’incasso di un credito di fr. 31'777.20.
B. Il
22 novembre 1999 l’UEF di Riviera procedeva al pignoramento della quota del
salario dell’escusso eccedente il minimo di esistenza, determinato sulla base
del seguente calcolo:
Reddito
del debitore fr. 5'500.--
Minimo
base fr. 1’025.--
figli
minorenni fr. 1'200.--
locazione fr.
1’800.--
riscaldamento fr.
100.--
cassa
malati fr. 500.--
alimenti fr.
350.--
pulizia
canaliz e acqua fr. 30.--
totale fr.
5'005.--
C. Con
ricorso 30 novembre 1999 __________ si aggrava contro tale calcolo asseverando
che l’Ufficio nella determinazione del minimo di esistenza non avrebbe tenuto
conto dei debiti d'imposta cantonale e comunale per gli anni 1998/1999.
D. Delle
osservazioni del __________ e dell’UEF di Riviera si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
- Il
ricorrente chiede che venga tenuto conto dei debiti contratti per imposte
comunali e cantonali.
Perché
si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa
norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha
attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori
sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e
di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie
obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla
sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di
locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF
112 III 18).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’
di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento
dei debiti contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del
minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla
giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso al Comune e al
Cantone.
Abbondanzialmente
si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si
chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori (cfr. in senso
convergente Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 33 all'art. 93 LEF)
- Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo
in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S.
cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16
febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna
1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel
caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr.
1800.-- per una casa monofamigliare di 5 locali che l'escusso occupa a
__________ unitamente ai 3 figli.
E’
di tutta evidenza che l’alloggio occupato dall’escusso, ed il relativo canone
locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze. Di
conseguenza il canone locatizio di fr. 1’800.-- non può essere riconosciuto
come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo
termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di
ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di
locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di
fr. 1'200.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento
di 4,5 locali a __________ o in un comune viciniore.
- A
titolo di premi della cassa malati è stato riconosciuto l'importo mensile di
fr. 500.--. Orbene, dai certificati della cassa malati prodotti dall'escusso si
evince che l’importo di fr. 500.-- riconosciuto dall’UEF è da ritenere generoso
non essendo limitato alle prestazioni obbligatorie secondo la LAMal,
Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente
l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo del minimo di esistenza allestito dall'UEF
di Riviera andrebbero depennati gli importi relativi alle prestazioni secondo
la LCA, pari a fr.144.10 mensili.
Tuttavia
il calcolo dell'eccedenza pignorabile non può essere modificato a scapito del
ricorrente, ostandovi il divieto della reformatio in peius espressamente
sancito dall'art. 22 LPR. Il calcolo del minimo di esistenza allestito dall'UEF
di Riviera deve quindi essere confermato.
- Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17
e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 30 novembre 1999 di __________, è respinto.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UEF di Riviera, Biasca
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster