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Numero d'incarto:
15.1999.210
Data decisione, Autorità:
17.07.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00210
Lugano
17 luglio
2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 13 dicembre 1999 di
patr.
dall’avv. __________
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro il pignoramento 8
novembre 1999/ 6 dicembre 1999 nell’esecuzione n. __________ promossa nei
confronti del ricorrente da
rappr. dalla __________
richiamata
l’ordinanza presidenziale 14 dicembre 1999, con la quale al ricorso non è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 27 dicembre 1999 dell’UE di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Lo __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di
un credito di fr. 8'739.--. In data 8 novembre 1999 l’UE di Lugano ha stabilito
il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del
debitore, determinato come segue:
Introiti: fr. 3’921.--
Minimo
di esistenza:
importi
di base fr. 1'025.--
figli
minorenni fr. 300.--
int.
Ipotecari, riscald e spese fr. 1'300.--
AVS fr. 99.45
cassa
malati fr. 524.--
totale
deduzioni fr. 3'248.25
B. Con
ricorso 13 dicembre 1999 __________ insorge contro tale provvedimento
chiedendone l’annullamento. Il ricorrente postula il riconoscimento nel calcolo
del minimo di esistenza dei seguenti importi mensili:
fr.
49.40 a titolo di premi della cassa malati,
fr.
600.-- spese di mantenimento della figlia,
fr.
94.20 per premi assicurativi relativi all’immobile.
C. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione
potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108
III 13).
-
Il ricorrente chiede che l'importo mensile di fr. 524.--, riconosciuto
dall’UE di Lugano a titolo di premi della cassa malati, venga aumentato di fr.
49.40. Orbene, dal certificato della cassa malati __________ prodotto
dall'escusso si evince che l’importo di fr. 524.-- riconosciuto dall’UE di
Lugano è da ritenere generoso non essendo limitato alle prestazioni obbligatorie
secondo la LAMal. Orbene, considerato che quale assicurazione malattia può
essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, l’importo in
oggetto andrebbe ridotto. Tale decurtazione non viene tuttavia effettuata, ostandovi
il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR.
-
Secondo
il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (in seguito: Tabella) l’importo base per persona singola che vive
sola ammonta fr. 1'025.-- al mese. Il supplemento per figli minorenni che
vivono con l’escusso di età compresa tra 6 e 12 anni è di fr. 300.-- (cfr.
Tabella punto 1.2.1).
Nel
caso di specie il ricorrente, che vive con la figlia dodicenne, pretende che
tale importo venga raddoppiato, sostenendo che lo stesso sarebbe inadeguato
alle necessità di una bambina in età scolastica. Tale richiesta non può essere
accolta, essendo la cifra riconosciuta dall’UE di Lugano perfettamente conforme
a quanto stabilito da questa Camera nella Tabella in oggetto, unica fonte per
la determinazione del reddito pignorabile ex art. 93 LEF.
- Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti
nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo
le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104
III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1,
30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno
1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il
reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16
febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna
1997, § 23 n. 64 p. 178). ). Se il debitore vive in casa propria in luogo del
canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari. (cfr. Tabella dei
minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel
caso in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venisse calcolato a titolo di interessi ipotecari l'importo di fr.
1’300.-- per la propria abitazione di __________. Tale importo risulta
manifestamente sproporzionato agli effettivi interessi ipotecari pagati.
Infatti dal conteggio della __________, prodotto in sede di pignoramento, si evince
che l’escusso paga su un capitale di fr. 237'229.-- un interesse del 3,75%,
pari a fr. 741.-- mensili. Di conseguenza l’importo di fr. 1'300.--, non decurtabile
per il divieto di cui all’art. 22 LPR, copre abbondantemente le spese di
assicurazione dell’immobile di cui il ricorrente postula il riconoscimento e
non vi è quindi spazio per ulteriori deduzioni.
Al
debitore va inoltre ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti, ove sussistano
i presupposti di cui all’art. 95 cpv. 3 LEF, dovrà essere pignorata anche
l’abitazione.
-
Al
debitore è stato riconosciuto l’importo mensile di fr. 99.45 per contributi
AVS. Dalla documentazione agli atti si evince però che tale importo, relativo
al contributo minimo per persona senza attività lucrativa, si riferisce al
contributo trimestrale. Di conseguenza, in assenza del noto divieto dell’art.
22 LPR, a titolo di contributi AVS potrebbe essere riconosciuto unicamente
l’importo mensile di fr. 33.15.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art.
81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OLEF).
Richiamati gli art.
17 e 93 LEF
pronuncia:
-
Il ricorso 13 dicembre 1999 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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