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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.4
Data decisione, Autorità:
10.03.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00004
Lugano
10 marzo 1999/FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 dicembre 1998 di
patr. dall’ avv.
contro
l’operato dell’UEF di
Bellinzona nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________
promosse nei confronti del ricorrente, rispettivamente da
patr. dall’avv. __________
e da
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ e il
Comune di __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei
loro crediti.
B. Il 3 dicembre 1998 l’UEF
di Bellinzona ha notificato a __________ l’avviso di pignoramento nelle
esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________, previsto in data 11
dicembre 1998
C. Con ricorso 7
dicembre 1998 __________ chiede l’annullamento delle esecuzioni n. __________ e
n. __________ sostenendo che i relativi precetti esecutivi sarebbero stati
erroneamente notificati all’avv. __________, il quale non sarebbe mai stato
abilitato a tutelare gli interessi del debitore nelle vertenze in oggetto. Per
quanto concerne l’esecuzione __________ il ricorrente assevera che la sentenza
di rigetto definitivo dell’opposizione .6 novembre 1998 della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello non sarebbe ancora cresciuta
in giudicato e quindi l’esecuzione del pignoramento sarebbe prematura.
D. Con osservazioni 17
dicembre 1998 il Comune di __________ chiede la reiezione del ricorso, in
quanto inoltrato con manifesti intenti defatigatori.
E. Nelle sue
osservazioni 10 gennaio 1999 l’UEF di Bellinzona si è rimesso al giudizio di
questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 64 cpv. 1 LEF
gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo
in cui esercita la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione
può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi
impiegati. L’avvocato al quale il debitore ha conferito un mandato generale,
anche per le esecuzioni, resta libero di non accettare la notifica di un
precetto esecutivo per il suo mandante, anche se ha usato della sua procura in
processi e in ricorsi (DTF 69 III 82). La notifica di un precetto esecutivo ad
un avvocato che non è stato autorizzato dal debitore a ricevere atti esecutivi,
è da ritenere nulla (BlSchK 1989, 174). La notifica effettuata ad una persona
non autorizzata acquista validità quando l’atto giunge al debitore è questi non
interpone ricorso (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea,
Ginevra, Monaco 1998 , n. 6 ad art. 64).
-
Nel caso in esame il
legale di __________ contesta l’errata notifica dei precetti esecutivi n.
__________ e n. __________ sostenendo di non essere stato incaricato di
tutelare gli interessi dell’escusso nelle esecuzioni in oggetto. Orbene non
risulta agli atti alcun documento che dimostri la ricezione dei precetti
esecutivi da parte dell’escusso, al quale sono stati notificati unicamente, in
data 3 dicembre 1998, gli avvisi di pignoramento. In mancanza di elementi di
segno contrario si deve quindi ritenere che l’avv. __________ non rappresenta
__________ nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ e che l’escusso ha
avuto notizia di tali procedure solo al momento della ricezione degli avvisi di
pignoramento. Ne consegue la nullità della notifica, non però dell’esecuzione
che dovrà continuare dallo stadio in cui si è verificato l’atto carente (cfr.
Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998 , n.
3 e ss. ad art. 22), per non determinare eventuali pregiudizi di diritto
materiale connessi con la specificità del precetto esecutivo quale atto interruttivo
della prescrizione nel senso dell’art. 135 n. 2 CO. L’UEF di Bellinzona dovrà
quindi procedere ad una nuova notifica, direttamente a , dei
precetti esecutivi n. e n. __________.
-
Per quanto concerne
l’esecuzione n. __________ UEF di Bellinzona con decreto 11 gennaio 1999 il
Pretore del Distretto di Bellinzona ne ha ordinato la sospensione sino
all’emanazione della sentenza che giudicherà nel merito dell’azione promossa
con petizione 5 febbraio 1998 da __________. Di conseguenza il ricorso, nella
misura in cui è diretto alla sospensione dell’esecuzione n. __________, si
rivela superato.
-
Ne consegue il
parziale accoglimento del gravame.
Non si prelevano spese (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di
diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 64 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 7 dicembre 1998
__________, è parzialmente accolto.
-
E’ fatto ordine all’UEF
di Bellinzona di determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
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Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione a:
Comunicazione all’UEF di
Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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