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Numero d'incarto:
15.1999.89
Data decisione, Autorità:
20.01.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00089
Lugano
20 gennaio
2000
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
1° giugno 1999 di
contro
l’operato dell’UEF
di Bellinzona nell’ambito del fallimento
procedura concernente
anche
viste le osservazioni
14 settembre 1997 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 18 novembre 1998 veniva decretato
il fallimento della società __________. La procedura veniva sospesa per
mancanza di attivi con decreto 2 dicembre 1998 della Pretura di Bellinzona.
Avendo un creditore anticipato le spese di procedura, la liquidazione veniva
continuata in via sommaria. Le relative pubblicazioni sono apparse sul FUSC e
sul FUC del __________.
B. In
data 16 aprile 1999 l’UEF di Bellinzona assegnava alla creditrice __________ il
termine per estendere il diritto di ritenzione su beni rivendicati da terzi,
avendo __________ rivendicato tutti i beni elencati dal n.1 al n. 87
dell'inventario della fallita. Nel contempo l'UEF di Bellinzona metteva in
cessione ex art. 260 LEF i diritti della massa sugli oggetti rivendicati.
C. Il
27 aprile 1999 veniva depositata la graduatoria del fallimento. Il 31 maggio
1999 l'UEF di Bellinzona metteva in cessione il diritto della massa di agire
per l'incasso di alcuni crediti contestati. Con scritto, datato anch'esso 31
maggio, 1999 l'Ufficio decideva inoltre la restituzione ad __________ di tutti
i beni immobili rivendicati da quest'ultimo.
D. Con
ricorso 1° giugno 1999 __________ si aggrava contro tale decisione, contestando
la rivendicazione formulata __________.
E. Delle
osservazione dell'UEF di Bellinzona si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 242 cpv. 1 LEF l'amministrazione decide se le cose
rivendicate da un terzo devono essere restituite. Se l'amministrazione del
fallimento intende riconoscere la pretesa del terzo, deve aspettare a dargliene
comunicazione ed a restituire la cosa rivendicata fino a che consti che la
seconda assemblea dei creditori non ha preso una contraria decisione in
proposito e che nessun creditore ha chiesto la cessione dei diritti della massa
sulla cosa rivendicata, in conformità dell'art. 260 LEF (art. 47 RUF). Quando
la liquidazione avviene secondo la procedura sommaria, la fissazione del
termine di cui sopra avrà luogo solo nei casi più importanti, e sarà resa
pubblica unitamente al deposito della graduatoria (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs
- Konkursrechts, Berna 1997, § 45 n. 37 -39, p. 363). Per l'art. 52 RUF quando
uno o più creditori abbiano chiesto ed ottenuto la cessione di pretese della
massa, l'amministrazione del fallimento rilascerà loro analoga dichiarazione di
cessione e fisserà in seguito al terzo rivendicante il termine previsto all'art.
242 cpv. 2 LEF per promuovere l'azione indicando i nomi dei creditori
cessionari contro i quali dovranno essere diretti gli atti giudiziari nella
loro qualità di rappresentanti della massa.
-
Orbene
nel caso di specie __________ ha contestato la rivendicazione di __________ già
in data 9 dicembre 1998 in occasione dell'allestimento dell'inventario da parte
dell'UEF di Bellinzona. In data 26 aprile 1999 la __________ ha richiesto la
cessione dei diritti della massa sui beni rivendicati da __________ sulla base
dell'assegno di termine 16 aprile 1999. Tale assegno di termine per richiedere
la cessione dei diritti della massa sui beni rivendicati è da ritenere corretto
ancorché avvenuto prima del deposito della graduatoria, effettuato il 27 aprile
1999, ma posteriormente al termine per l'insinuazione dei crediti, scadente il
1° marzo 1999. Infatti avvenendo la liquidazione del fallimento __________
secondo la procedura sommaria, l'UEF di Bellinzona non sarebbe obbligato a
fissare il termine di cui all'art.47 RUF (cfr. art. 49 RUF). Ne consegue quindi
che la decisione 31 maggio 1999 dell'UEF di Bellinzona di riconoscere la
rivendicazione di proprietà di __________ sui beni mobili inventariati dal n.1
al n. 87 dell'inventario dei beni della fallita, deve essere annullata, essendo
prematura. L'Ufficio dovrà, a seguito della richiesta di cessione dei diritti
della massa sui beni rivendicati effettuata dalla __________, assegnare ad
__________ il termine di cui all'art. 242 cpv. 2 LEF per promuovere l'azione di
rivendicazione.
-
Ne
consegue l'accoglimento del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17
e 242 LEF, 47, 49 e 52 RUF
pronuncia: 1. Il ricorso 1° giugno 1999 di __________, è accolto.
2.1. Di
conseguenza la decisione 31 maggio 1999 dell'UEF di Bellinzona nell'ambito del
fallimento __________, è annullata.
2.2. E'
fatto ordine all'UEF di Bellinzona di determinarsi come al considerando 2 di
questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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