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Numero d'incarto:
15.2000.00060
Data decisione, Autorità:
10.05.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00060
Lugano
10 maggio
2000 /CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 aprile 2000
contro
l’operato
dell’UEF di Lugano,
e meglio
contro l’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________ decretati
il 10 aprile 2000 dalla Segretaria assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, su istanza di
nei confronti di
visto l'incarto completo relativo alla procedura ricorsuale
(inc. __________),
ritenuto
in fatto: A. In base ai decreti di sequestro n. __________ e __________
emanati dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano il 10
aprile 2000 contro __________ (condebitore __________ (condebitrice __________
) per un asserito credito di fr. 425'000.--, l’UE di Lugano ha
proceduto il giorno seguente ai sequestri presso la filiale di __________ dell’
del “conto no __________ intestato a _________ di cui il debitore è titolare”. All’__________
__________ filiale di __________ sono state, già il 10 aprile 2000, intimate
brevi manu le diffide seguenti:
“1. ad
accertare l’esistenza o meno presso il vostro istituto di quanto sopra
espressamente indicato ed a rispondere di conseguenza alla domanda posta in
calce alla presente diffida [domanda di prendere nota della diffida e
d’informare l’ufficio sull’esistenza dei beni sequestrati];
- A non
disporre comechessia di quanto forma oggetto del presente sequestro senza
l’esplicito consenso di questo ufficio”.
Si è
soprasseduto alla presa in consegna dei valori oggetto del sequestro, i quali
sono stati lasciati in custodia alla banca a nome e per conto dell’ufficio di
esecuzione.
L’__________
ha sottoscritto in data 10 aprile 2000 di aver preso nota del contenuto delle
diffide.
B. Con
scritto 10 aprile 2000, l’__________ ha significato all’UE di Lugano di non
potere dare seguito ai sequestri per i seguenti motivi:
“‑ mancata
identità tra numero di conto indicato e titolare indicato,
‑ mancata
identità tra il debitore indicato e la titolarità della relazione oggetto dei
sequestri”.
L’__________
ha precisato che qualora l’UE dovesse ritenerlo opportuno, il suo scritto
valeva quale ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF.
C. Nelle
sue osservazioni 19 aprile 2000, il sequestrante ha dichiarato che il numero di
conto menzionato nei decreti di sequestro gli è stato indicato dai sequestrati
stessi tramite il riconoscimento di debito 28 marzo 2000 prodotto con le
osservazioni.
D. L’UE
di Lugano, nelle sue osservazioni 2 maggio 2000, chiede che il ricorso sia
respinto.
Considerato
in diritto: 1. Di principio, l’ufficio di esecuzione deve eseguire il decreto di
sequestro senza stare ad esaminarne la validità materiale. In particolare, non
gli compete verificare la verosimiglianza delle condizioni del sequestro ai
sensi dell’art. 272 LEF. Soltanto quando il decreto (o parte di esso) si rivela
incontestabilmente nullo l’ufficio può rifiutarne l’esecuzione, che altrimenti
sarebbe pure da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 49 ad § 51 con rif.; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. III, n. 13 ad art. 275). Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale anteriore alla revisione della LEF, è
segnatamente nullo il decreto di sequestro relativo ad un bene inesistente o
che incontestabilmente appartiene ad un terzo, oppure che designa
insufficientemente il bene da sequestrare (Amonn/Gasser,
op. cit., n. 50 ad § 51, con rif.). Con l’introduzione dell’opposizione
al sequestro (art. 278 LEF), il potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione
dovrebbe tuttavia essere strettamente limitato al controllo formale del decreto
di sequestro. Pertanto, la questione (materiale) dell’appartenenza dei beni da
sequestrare non deve mai essere esaminata dall’ufficio (cfr. CEF 3 agosto 1999
su ricorso Banca X; Walter A. Stoffel,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. III, n. 49 ad art.
271; Reiser, op. cit., n. 16 ad art.
275; contra Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. II, 4a ed., Zurigo
1997/99, n. 4 ad art. 275). Esso
non può nemmeno prendere spunto dal fatto che il decreto di sequestro designa
un terzo quale titolare oppure proprietario dei beni da sequestrare per
rifiutarne l’esecuzione. Il sequestro di beni di terzi è in effetti possibile a
determinate condizioni (cfr. FF 1991 III 119; Stoffel,
op. cit., n. 26-27. ad art. 272), la cui verifica spetta unicamente al giudice
del sequestro e non all’ufficio. Quest’ultimo non è di regola nemmeno in grado
di controllare se la questione è stata esaminata o meno dal giudice, visto che
in linea di massima non gli sono comunicate né l’istanza di sequestro né la
motivazione del decreto di sequestro.
- Il
ricorso ex art. 17 LEF permette solo la contestazione dei provvedimenti
dell’ufficio di esecuzione o dell’ufficio fallimenti. Il decreto di sequestro
non può pertanto essere impugnato con ricorso, bensì in via di opposizione ex art.
278 LEF o, per ciò che concerne il sequestrante, tramite appello. Soltanto
l’esecuzione del sequestro può essere oggetto di ricorso, che va pure accolto
quando il decreto eseguito si rivela incontestabilmente nullo (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 76 ad § 51)
dal punto di vista formale (cfr. Stoffel,
op. cit., n. 21 ss. ad art. 274; Reiser,
op. cit., n. 13 ss. ad art. 275).
a. Ha
qualità per ricorrere contro l’esecuzione di un sequestro chiunque sia leso da
questa misura, segnatamente anche i terzi (Amonn/Gasser,
op. cit., n. 77 ad § 51).
b. In
caso, l’__________ è legittimata a ricorrere, essendo terza debitrice alla
quale è stato notificato il sequestro, per le implicazioni che il provvedimento
ha sulla relazione contrattuale tra la banca e il titolare del conto.
- I
sequestri in oggetto colpiscono il “conto no __________ intestato a __________
di cui il debitore è titolare”.
a. La
ricorrente ritiene di non potere dare seguito alle diffide dell’UE, non
esistendo una correlazione tra il numero di conto ed il titolare e/o i
(con)debitori indicati nel decreto di sequestro. Non è dato da sapere tuttavia
se con “titolare” la banca intende la __________ (alla quale, secondo il
decreto, è “intestato” il conto sequestrato) o i pretesi debitori (secondo il
decreto “titolari” del medesimo conto).
b. La
designazione del bene da sequestrare contenuto nei decreti di sequestro in
esame è comunque sufficientemente precisa. Va sequestrato il conto __________
nella misura in cui il titolare, ossia il creditore nella relazione giuridica
con la banca relativa al conto, è la società __________ (la parola “intestato”
usata nei decreti di sequestro significa “che porta il nome della persona
fisica o giuridica cui appartiene” [cfr. DISC, Giunti Gruppo Editoriale,
Firenze 1997]) e/o __________ (sequestro n. __________1), risp. (sequestro n.
__________).
c. Se
non esiste una simile corrispondenza tra il numero del conto e l’identità del
suo titolare o dei suoi titolari, l’__________ deve informare l’ufficio, se del
caso dopo la fine di un’eventuale procedura di opposizione ex art. 278 LEF, che
il sequestro è stato infruttuoso, conformemente al punto n. 1 delle diffide.
Cade allora evidentemente l’interdizione di disporre del bene (inesistente)
sequestrato di cui al punto 2 delle stesse diffide. Nel caso contrario, va
eseguito (o mantenuto) il blocco del conto ed annunciato all’UE il risultato
del sequestro secondo le modalità temporali sopra indicate. Eventuali
contestazioni circa il fatto che la __________, per ipotesi unica titolare del
conto sequestrato, non sia il debitore indicato nel decreto di sequestro,
devono essere fatte valere tramite l'opposizione ex art. 278 LEF.
- Ne
consegue la reiezione del gravame. Sulle tasse occorre ricordare che ‑
benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto
amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. II, Berna 1990,n. 2.10 all'art. 81, p. 804) ‑ siffatto principio è
stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1
primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo
stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 275 e 278 LEF, nonché 62
OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 10 aprile 2000 dell’__________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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