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Numero d'incarto:
15.2000.2
Data decisione, Autorità:
01.03.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00002
Lugano
1° marzo 2000 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli
statuendo sul ricorso 4
gennaio 2000 di
rappr.
dall'avv. __________ o
contro
l’operato dell’UF di
Lugano nell'ambito del fallimento della società
__________ rappr.
dallo studio legale __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 7 gennaio 2000, con la quale al
ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni 7 gennaio 2000 dell'UF di Lugano
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
con ricorso 4 gennaio 2000 la __________ si è aggravata contro il conferimento
da parte dell’UF di Lugano allo studio legale __________, del mandato di
rappresentare la Massa Fallimentare __________, nella causa di contestazione
della graduatoria promossa dalla ricorrente nei confronti della Massa
Fallimentare ( inc. EF. 1999.02355 della Pretura di Lugano, sezione 5);
che con lettera 21 febbraio 2000 la __________ ha dichiarato di non
effettuare il versamento dell’anticipo richiesto dalla Pretura di Lugano,
sezione 5, con conseguente stralcio dai ruoli della causa di contestazione
della graduatoria;
che
il gravame è quindi divenuto privo di oggetto e va quindi stralciato dai ruoli;
che
sulle tasse, protestate dalla ricorrente unitamente alle ripetibili, occorre
ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art.
81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art. 17
LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 4 gennaio 2000 __________, è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UF di Lugano, Viganello
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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