AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2001.00240
Data decisione, Autorità:
22.03.2002, CEF
Incarto n.
15.2001.00240
Lugano
22 marzo 2002
LG/CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 20 e 24 luglio 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di __________, e meglio contro la ritardata o denegata esecuzione di un
pignoramento complementare nei confronti di
viste le osservazioni:
-
23 e 25 luglio 2001 dell'UEF di __________,
-
26 luglio e 2 ottobre 2001 di __________,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Numerosi
creditori procedono nei confronti di __________ per l'incasso di propri
crediti; tra di essi figura la __________, che il 4 ottobre 2000 ha fatto
spiccare dall'UEF di __________ il PE __________, da intimarsi al domicilio di
__________ dell'escusso. L'escusso non ha interposto opposizione al PE.
B. La __________
ha presentato la domanda di proseguimento il 16 novembre 2000 allegando una
copiosa documentazione su alcune società di cui l'escusso risultava da atti
ufficiali membro del consiglio di amministrazione. L'Ufficio ha allestito il 17
novembre 2000 l'avviso di pignoramento, operazione prevista per il 27 novembre
2000 al domicilio dell'escusso a __________.
C. Il 27
novembre 2000 l'UEF ha effettuato un pignoramento di redditi dell'escusso,
stabilendo in fr. 4'100.-- i redditi mensili e in fr. 3'100.-- il minimo
vitale. Sul verbale interno di pignoramento l'escusso ha confermato di essere
un commerciante in proprio presso la __________, dalla quale percepirebbe un
mensile. Sul medesimo verbale il cursore dell'UEF di __________ ha indicato di
procedere la pignoramento di un'autovettura __________ annotando che il veicolo
sarebbe stato intestato alla __________ la settimana successiva. Il funzionario
ha poi aggiunto che la medesima ditta era intestataria di un'altra autovettura
__________ e di una motocicletta __________, e che una terza autovettura
__________ __________ era intestata alla convivente dell'escusso.
Il verbale di
pignoramento, firmato dal segretario __________ e dal caposervizio __________,
presente nell'incarto reca la data del 27 novembre 2000, l'indicazione che la
vendita poteva essere richiesta dal 27 dicembre 2000 al 27 novembre 2001, e il
timbro di spedizione recante la data del 19 febbraio 2001. In tale verbale non
sono tuttavia riportate le indicazioni relative agli autoveicoli.
D. Il 28
novembre 2000 __________ ha comunicato all'UEF di Locarno di aver interposto
opposizione e che la pretesa del creditore non era di fr. 200'000.-- come
indicato sul PE, ma soltanto di fr. 30'000.--; di conseguenza ha chiesto
all'Ufficio di ridurre l'importo del PE in esame.
E. Il 13
dicembre 2000 l'escusso ha informato l'Ufficio di essersi avveduto di non aver
interposto opposizione in tempo utile, di riconoscere il proprio debito per
soli fr. 30'000.-- e di essere intenzionato a contestare giudizialmente la
rimanenza. L'escusso ha inoltre prodotto all'Ufficio la copia di un ordine
permanente di fr. 1'000.-- mensili da prelevarsi da un suo conto presso la
banca __________ a favore dell'UEF.
F. Il 4 gennaio
2001 __________ sollecita per la prima volta l'UEF; il 16 febbraio 2001 la
creditrice sollecita per la seconda volta l'UEF, che – come detto al punto C –
trasmette il verbale di pignoramento solo il 19 febbraio 2001.
G. Il 22
febbraio 2001 la __________ richiede all'UEF di __________ un
"pignoramento complementare" rilevando che il verbale di pignoramento
di redditi 27 novembre 2000/19 febbraio 2001 palesa un'insufficienza e che la
sua domanda di proseguimento indicava altri beni da sottoporre al pignoramento
(in particolare le azioni possedute dall'escusso in alcune ditte). La
__________ ha prodotto altra documentazione (estratti del Registro di
Commercio), che confermavano tale evenienza.
H. Il 7 marzo
2001 l'UEF di __________ effettua un pignoramento complementare, allestendo un
secondo verbale di pignoramento interno. Il segretario __________ verbalizza
l'affermazione dell'escusso "di non possedere a suo nome o al portatore,
nessuna azione delle società elencate, il quale dice di averle investite per la
creazione delle Società iscritte a Registro Fondiario, in Svizzera
Interna"; il funzionario procede tuttavia al pignoramento di 4 crediti, e
segnatamente:
- credito
di fr. 200'000.-- vantato nei confronti della __________ - credito
di fr. 200'000.-- vantato nei confronti della __________ - credito
di fr. 200'000.-- vantato nei confronti della __________ - credito
di fr. 170'000.-- vantato nei confronti della __________ girati alla Banca
__________ ".
Il verbale di
pignoramento – intimato direttamente alla creditrice e non al suo
rappresentante – viene datato 7 marzo 2001 e spedito il 4 aprile 2001 con
l'indicazione che la vendita può essere richiesta dal 7 aprile 2001 al 7 marzo
2002.
I. Il 6 marzo
2001 la __________, dopo aver ricevuto un primo acconto di fr. 995.-- sul
proprio credito, chiede all'UEF di __________ di informarla immediatamente
sullo stato della pratica.
L. Il 10 marzo
2001 la __________ accusa ricevuta del verbale di pignoramento 7 marzo 2001,
chiedendo all'UEF di invitare l'escusso a produrre tutta la documentazione a
sostegno dei crediti pignorati e invitandolo a pignorare anche i diritti che il
debitore vanterebbe nei confronti delle società di cui è azionista, così come
già richiesto il 16 novembre 2001.
M. Il 15 marzo
2001 l'UEF procede a notificare alle quattro ditte (di cui l'escusso è membro
del consiglio di amministrazione) il pignoramento dei crediti dell'escusso nei
loro confronti.
N. Il 10 maggio
2001 l'escusso viene diffidato a versare fr. 2'160.-- pari alla quota scaduta
nel periodo dal 14 aprile al 14 maggio 2001.
O. Il 26 giugno
2001 __________ sollecita nuovamente l'Ufficio ad eseguire le proprie
incombenze. Di tale scritto tuttavia non vi è più traccia nell'incarto dell'UEF
di __________.
P. Il 20 luglio
2001 __________ presenta ricorso per ritardata/denegata giustizia da parte
dell'UEF di __________ chiedendo di eseguire il pignoramento complementare
richiesto il 16 novembre 2000, avente per oggetto le azioni, i crediti e i
diritti di azionista dell'escusso nei confronti delle 4 ditte di cui è organo,
e di completare il verbale di pignoramento 7 marzo 2001, facendosi consegnare
dall'escusso la necessaria documentazione a suffragio dei crediti pignorati.
Q. Il 23 luglio
2001 l'UEF di __________ rileva di aver scoperto prima del maggio 2001 che
l'escusso si era trasferito a Zurigo, producendo uno scritto datato 10 maggio
2001 ed inviato all'UE 4 di Zurigo con l'incarico rogatoriale di ottenere
dall'escusso la documentazione richiesta dalla creditrice, nonché uno scritto
datato 7 giugno 2001 dell'UE 4 di Zurigo secondo il quale l'escusso si sarebbe
nuovamente trasferito alla volta di __________ (Italia). L'UEF ha pertanto
emanato una decisione, con la quale conferma i verbali di pignoramento, accerta
che un complemento di pignoramento è "infruttuoso in quanto il debitore si
è trasferito all'estero", e annulla (sic!) il ricorso del 20 luglio 2001
della creditrice.
R. Il 24 luglio 2001 __________ presenta un secondo ricorso, contro
la decisione 23 luglio 2001 di cui al punto Q, in cui rileva una manifesta
negligenza da parte dell'UEF di __________, contesta la possibilità da parte di
un UEF di "annullare" un ricorso e sostiene che il trasferimento
all'estero del debitore è irrilevante ai fini della procedura esecutiva, dal
momento che l'escusso si è trasferito dopo l'avviso di pignoramento e che
secondo l'art. 53 LEF il pignoramento può continuare all'originario luogo di
esecuzione.
S. Nelle sue
osservazioni al ricorso 24 luglio 2001, trasmesse unitamente all'incarto
esecutivo a questa Camera, che ne ha constatato un estremo disordine, ponendovi
– in via del tutto eccezionale – rimedio, l’UEF di Locarno espone di non essere
in grado di eseguire il pignoramento complementare richiesto, essendosi
l’escusso trasferito a __________. Conferma pertanto la sua decisione del 23
luglio 2001.
T. Con scritto
26 luglio 2001, l’escusso ha trasmesso all’Ufficio documenti, poi ritrasmessi a
questa Camera, dai quali risulta che i passivi delle società __________,
__________ e __________ sono di lungo superiori agli attivi.
U. Il 13
settembre 2001, l’avv. __________ ha comunicato di aver assunto il patrocinio
di __________. Il 2 ottobre 2001, l’avv. __________ ha prodotto la
documentazione riguardante l’attività economica del proprio cliente (doc. 1-17)
nonché la petizione 2 ottobre 2001 di accertamento dell’inesistenza parziale
del credito vantato dalla ricorrente (ex art. 85a LEF) limitatamente
all’importo di fr. 170'000.-- (doc. 18). Egli ha confermato che il suo cliente
aveva trasferito il suo domicilio a __________ e informato che i suoi interi
pacchetti azionari erano stati ceduti a terze persone.
V. All’udienza
del 19 novembre 2001, __________ ha prodotto l’originale del contratto 23
agosto 2001 di cessione delle azioni delle società __________ e __________ a
__________ domiciliato in Italia (registrato come doc. 18 per errore).
Interrogato formalmente, l’escusso ha precisato che il prezzo di acquisto è
regolato dal punto 4 del contratto e prevede la ripresa da parte di __________
dei debiti in conto corrente presso le società, fino a concorrenza del valore
delle azioni. Al momento della firma del contratto il valore delle azioni era
inferiore al totale dei debiti in conto corrente (come da doc. 11, stato 31
marzo 2001). Ha inoltre affermato di essere tuttora membro o presidente di
tutte e quattro ditte, con un salario mensile di fr. 4'100.-- lordi, come prima
della sottoscrizione del contratto di cessione, nonostante non detenga più
nessuna azione, precisando comunque che non sono mai state stampate né azioni
né certificati azionari e che il trapasso non è ancora stato iscritto nel libro
delle azioni. __________ ha dichiarato di essere tuttora domiciliato a
__________, in un appartamento affittato da __________ che ne paga il canone.
Per quanto concerne il pignoramento del 7 marzo 2001, l’escusso ha rilevato che
esso era errato in quanto i crediti pignorati non erano crediti bensì debiti
suoi verso le quattro società, ciò che, perché la sua linguamadre è il tedesco,
non sarebbe riuscito a far capire al capo servizio __________. Egli avrebbe
anche spiegato a quest’ultimo di essere stato titolare delle azioni delle
quattro società.
X. Il 19
novembre 2001, __________ ha prodotto alcuni documenti (da 19 a 21) richiesti
dall’ispettore delegato all’udienza del 15 ottobre 2001.
considerando
in diritto:
-
Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha
per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale
posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un
organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa,
il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una
misura esecutiva (Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad
art. 17; Flavio Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.).
-
Anzitutto va
accolto il ricorso 24 luglio 2001 di __________ __________ con il quale chiede
l’annullamento della decisione 23 luglio 2001 dell’UEF di __________, decisione
che “annulla” il ricorso 20 luglio 2001 di __________ a motivo che l’escusso ha
trasferito il proprio domicilio a __________. Infatti, l’Ufficio non ha la
competenza per stralciare i ricorsi interposti contro le proprie decisioni. In
virtù dell'art. 24b cpv. 1 LPR, l'unica autorità cantonale legittimata a
stralciare una procedura ricorsuale è la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'Appello (DTF 126 III 86 cons. 3; CEF 3 novembre 2000
[15.2000.142]; 7 novembre 2000 [15.2000.122/126], cons. 1; 6 marzo 2001
[15.2001.27], cons. 1.1; Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 1a ad art. 24b, p. 265 s.; Luca Guidicelli, Formalità
dell'Ufficio di esecuzione forzata nell'evasione di un ricorso, in: Bollettino
di esecuzione e fallimenti, n. 1/2001, p. 7). Il ricorso 20 luglio 2001 di __________,
peraltro non privo di oggetto poiché la decisione 23 luglio 2001 dell’UEF di
__________ respinge le domande ricorsuali, va quindi esaminato.
-
Con il
ricorso 20 luglio 2001, la ricorrente chiede che l’Ufficio esegua il
pignoramento complementare richiesto nel suo scritto 16 novembre 2000, avente
per oggetto le azioni di proprietà dell’escusso nelle società __________,
__________, __________ e __________, oppure, qualora le azioni non fossero
constatate in un titolo cartaceo (azione, certificato azionario), i diritti
dell’escusso quale azionista, nonché eventuali crediti dell’escusso contro
queste medesime società. La ricorrente chiede inoltre che il pignoramento
complementare dei crediti, come risulta dal verbale 7 marzo 2001, sia
completato nel senso che l’Ufficio si faccia consegnare dall’escusso la
necessaria documentazione probatoria.
3.1. Il fatto che
l’escusso abbia trasferito il proprio domicilio __________ è indifferente,
poiché ciò è avvenuto il 31 marzo 2001 (dato tratto dall’elenco anagrafici “Movpop”),
ossia dopo la comunicazione del (primo) avviso di pignoramento del 17 novembre
2000 (cfr. art. 53 LEF; Jaeger/Walder/Kull/
Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art.
53; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 13 e 16 ad art. 53 a contrario). Il mantenimento del
precedente foro consente all’escutente anche di chiedere pignoramenti
complementari d’ufficio (ai sensi dell’art. 145 LEF) o no (ai sensi dell’art.
115 cpv. 3 LEF) (cfr. Ernst F. Schmid,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad art.
53; Gilliéron, op. cit.,
n. 21 ad art. 53).
3.2. Riguardo alla
prima domanda, l’escusso allega che le azioni sono state cedute a __________,
come risulterebbe dal contratto di cessione 23 agosto 2001 (doc. 18 prodotto
all’udienza). Precisa comunque, alla presenza del proprio patrocinatore, che
nessuna azione né certificato azionario è stato stampato.
a) Dal
contratto di cessione, punto 4, risulta tuttavia che vi sono certificati
azionari, depositati presso l’organo di revisione delle società, che l’escusso
si è impegnato a consegnare al cessionario appena l’importo in contanti sarebbe
stato definitivamente ed interamente pagato. Inoltre, nello stesso fascicolo
contenente la convenzione di cessione, vi è una convenzione di medesima data,
non segnalata all’udienza dall’escusso, che dà a quest’ultimo il diritto – e
nello stesso tempo lo obbliga – a ricomperare le azioni entro 36 mesi alle
identiche condizioni della cessione, ossia facendosi carico dei debiti assunti
dal cessionario e pagando a contanti un’eventuale differenza positiva tra il
capitale proprio delle società ed il loro passivo. Nel frattempo è vietato a
__________ cedere, donare od investire le azioni, decidere la liquidazione
delle società, modificare la struttura del capitale oppure incaricare
dell’amministrazione una persona che non sia __________.
b) Ora, dal
contenuto delle due convenzioni 23 agosto 2001 si evince che lo scopo
perseguito da __________ con la loro sottoscrizione non poteva essere che
quello di fare ostacolo al pignoramento delle azioni richiesta dalla
procedente. Compiuto in tempi più che sospetti (la cessione è intervenuta dopo
che l’escusso, durante il pignoramento del 7 marzo 2001, aveva dichiarato
all’Ufficio “di non possedere a suo nome o al portatore nessuna azione delle
società elencate” [dal contesto si presume che siano le società elencate dalla
procedente nella sua lettera 16 novembre 2000, poi richiamata tre volte con
scritti 4 gennaio, 16 e 22 febbraio 2001], dicendo di “averle investite per la
creazione delle Società iscritte a Registro Fondiario [sic], in Svizzera
Interna”), l’atto appare d’acchito revocabile ai sensi dell’art. 288 LEF, non
potendo – ed in ogni caso, prestando la dovuta attenzione, non dovendo –
__________ ignorare l’intenzione dolosa dell’escusso, manifesta viste le
clausole insolite delle convenzioni 23 agosto 2001. La condizione oggettiva
dell’esistenza di un attestato di carenza di beni definitivo o provvisorio è
realizzata (cfr. art. 285 cpv. 2 n. 1 LEF e DTF 115 III 138 ss.). Ci si
potrebbe invero chiedere se la cessione ha causato o no un danno all’escutente,
visto che l’escusso allega che le società __________ e __________ sono
deficitarie e che in caso di liquidazione vi sarebbe da aspettarsi una perdita
di fr. 646'075.-- (cfr. scritto 26 luglio 2001). Allo stadio attuale della
procedura, in cui i rapporti giuridici vanno valutati dal profilo della
verosimiglianza, la stessa esistenza delle convenzioni 23 agosto 2001 induce a
ritenere che le società in questione, almeno per le parti alla convenzione, abbiano
un certo valore. Dalla documentazione – frammentaria ed inattuale (in
particolare non è stato presentata la situazione contabile di __________ ed i
bilanci delle altre società si riferiscono al solo anno 2000) – presentata
dall’escusso non è d’altronde possibile stabilire la situazione finanziaria
reale delle società. Va comunque notato che dai conti d’esercizio di __________
e __________ per l’anno 2000 (parziale in quanto le due società sono state
fondate il 9 febbraio 2000) si evincono utili di fr. 165'287.27, risp. fr.
50'222.57, dopo deduzione di un importo di fr. 20'000.--, risp. fr. 6'100.--,
contabilizzati per il pagamento delle imposte (cfr. doc. 1 e 3 prodotti
dall’escusso); anche tenuto conto della perdita di fr. 36'424.85 subita da
__________ (cfr. doc. 5), il risultato complessivo delle società appare quindi
positivo, seppur gli utili, insieme al capitale (ciò che probabilmente
costituisce una violazione dell’art. 680 cpv. 2 CO, cfr. rapporti dell’organo
di revisione, doc. 1 e 3), appaiono essere stati prelevati da __________ (cfr.
posta “Kto.Krt. B. __________ ” all’attivo del bilancio), per un uso non noto.
c) Pertanto,
l’eccezione revocatoria appare fondata, ciò che giustifica l’assoggettamento
delle azioni all’esecuzione (cfr. art. 285 cpv. 1 LEF), ossia il loro
pignoramento, facendo astrazione dall’atto revocabile (cfr. DTF 81 III
98 ss.; Charles Jaques, Le
“rang” des créances dans l’exécution forcée, le cas des subordinations de créance
(postpositions), tesi Losanna 1999, nota 1 ad n. 1791; cfr. pure Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 28 ad art. 285; Henri-Robert Schüpbach, Droit et actions révocatoires,
Basilea/Francoforte sul Meno 1997, n. 217 ad art. 290). Viste
le dichiarazioni contraddittorie dell’escusso in punto all’esistenza o no di
titoli cartacei relativi ai propri diritti azionari, vanno anche pignorati, indilatamente,
i diritti di __________ quale azionista nei confronti di __________ __________
e __________. Sempre per lo stesso motivo l’Ufficio pignorerà inoltre, a titolo
cautelare, il diritto di ricupera delle azioni spettante all’escusso. Una volta
chiarita la situazione giuridica sui diritti azionari di __________, l’Ufficio
provvederà ad annullare i pignoramenti che più non si giustificano.
d) L’Ufficio
dovrà inoltre dare avvio alla procedura di rivendicazione di cui agli art. 106
ss. LEF, considerando sin d’ora che i diritti di __________ sulle azioni, se
del caso sui diritti azionari, annunciati dall’escusso sono contestati
dall’escutente. Poiché la cessione delle azioni appare revocabile, e quindi
discutibile, almeno sulla base delle allegazioni e dei documenti versati agli
atti, il termine per inoltrare azione di rivendicazione va fissato a __________
3.3. Per quanto
attiene al pignoramento complementare degli asseriti crediti di __________
contro le società __________, __________ e __________, si osserva che l’escusso
non ha provato di esserne effettivamente debitore e non creditore. Dai conti
per l’anno 2000 risulta sì che __________ era debitore di __________ e
__________ per fr. 294'828.--, risp. 202'430,17 (doc. 1 e 3); egli vantava
invece un credito di fr. 66'417.-- contro __________ (doc. 5). D’altra parte,
non è stata dimostrata con i documenti prodotti l’affermazione dell’escusso
fatta in sede di udienza, secondo la quale: “All’atto della costituzione delle
ditte __________, __________ e __________, la __________ ha fornito garanzie
per un totale di fr. 570'000.-- versati dal __________ a queste ditte. L’istituto
di credito a sua volta ha concesso i crediti dietro garanzia di un conto
corrente bloccato della __________ che ritengo essere tuttora bloccato.
Tuttavia nel bilancio delle altre ditte il credito della __________ non è
iscritto all’attivo a nome della __________ ma mio, in virtù del Faustpfandverschreibung
(pto 6 di tutti contratti di credito). Infatti, dai contratti prodotti da
__________ con il suo scritto 26 luglio 2001 si evince che __________ ha
concesso ad __________, __________ e __________ prestiti dell’importo di fr.
200'000.--, risp. fr. 200'000.-- e fr. 170'000.--, solo all’inizio del 2001.
Quali garanzie sono indicati tutti i valori delle mutuatarie in virtù del
formulario “allgemeine Faustpfandverschreibung” nonché una polizza di
assicurazione in caso di decesso della __________ per un importo di fr.
250'000.-- allestita a nome di __________. I contratti di pegno manuali
generali per crediti lombard di cui al doc. 20, che recano la data del 26
giugno 2001, vincolano __________ ad __________, risp. __________ e __________.
A prescindere dalle stranezze di ordine temporale, dall’incarto non si può
quindi affermare che l’escusso sia personalmente debitore degli importi in
questione. Per questo motivo appare opportuno richiamare dall’escusso l’intera
ed attuale contabilità delle quattro società, in particolare il bilancio
intermedio allestito dall’organo di revisione in vista della cessione delle
azioni (cfr. pto 3a del contratto di cessione). Tali documenti serviranno anche
a stimare il valore delle azioni per una corretta applicazione dell’art. 97
cpv. 2 LEF.
- Il
pignoramento di reddito ha quale scopo principale quello di garantire ai
creditori il pagamento dei propri crediti e accessori un tempo ragionevole
tramite pagamenti suddivisi in un arco di tempo non superiore all'anno, e quale
scopo secondario quello di evitare di mettere il debitore in balia del
creditore per importi e tempi non consoni con le proprie capacità economiche (Alfred Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches
Existenzminimum, in: Atti della giornata di studio del 12 novembre 2001 a
Zurigo dell'Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, pag. 6; BlSchK
2000, pag. 72).
4.1. Il
pignoramento di redditi di una persona fisica, formalmente dipendente di una
persona giuridica e al contempo titolare della totalità del capitale sociale,
andrebbe di principio eseguito secondo le regole del pignoramento dei
dipendenti. Tuttavia, proprio per il fatto che l'escusso di fatto determina
autonomamente i propri redditi, occorre considerarlo quale indipendente,
ritenuto che determinante ai fini del giudizio non è tanto la percentuale di
capitale sociale effettivamente detenuto quanto piuttosto il grado di
autodeterminazione del proprio stipendio (BlSchK 2000 pag. 92 ss.; CEF
27 marzo 2001 [15.2000.201] cons. 3.1 e 3.2 in cui un dipendente di una SA
titolare solo del 45% del capitale azionario è stato considerato indipendente
per il fatto che era amministratore unico della società).
4.2. Nel caso in
esame, il pignoramento dei redditi dell’escusso è stato eseguito quale
pignoramento di salario. Nessuna delle parti ha contestato tale decisione, che
rimane pertanto in vigore e che l’Ufficio è invitato a far eseguire (cfr.
diffida di pagamento 10 maggio 2001).
- Di
conseguenza l'intero incarto va retrocesso all'UEF di __________, che dovrà
effettuare le operazioni seguenti:
-
pignoramento
complementare delle azioni o certificati azionari di __________ nelle società
__________ (98 azioni), __________ (98 azioni), __________ (1 azione) e
__________ (98 azioni) mediante rogatoria all’Ufficio di esecuzione di
__________, con l’invito a farle pignorare presso la società __________ 2) pignoramento
complementare dei diritti azionari di __________ nelle società __________,
__________, __________ (tutte e tre con indirizzo in __________) e __________,
che va notificato ad ognuna delle società mediante il modulo n. 9
“Notificazione del pignoramento o del sequestro di un credito (art. 99 e 275
LEF)”;
-
pignoramento
complementare del diritto di recupera (“Rückkaufsrecht”) che __________ vanta
contro __________ in virtù del contratto 23 agosto 2001, che andrà notificato
al debitore __________ mediante il modulo n. 9 “Notificazione del pignoramento
o del sequestro di un credito (art. 99 e 275 LEF)”;
-
a proposito dei
pignoramenti 1) e 2), apposizione sul verbale di pignoramento complementare
dell’indicazione che secondo l’escusso, le azioni o i certificati azionari,
risp. i diritti azionari pignorati, sono stati ceduti a __________, nonché la
contestazione della rivendicazione da parte di __________; mediante il modulo
n. 23 fissazione di un termine di 20 giorni a __________ per promuovere azione
di rivendicazione delle azioni, risp. dei diritti azionari;
-
fissazione a
__________, amministratore unico delle quattro società, di un termine di 20
giorni per produrre i bilanci e conti economici di __________, __________,
__________ e __________ per l’anno 2001 o almeno fino al 1. settembre 2001.
- Sulle spese
occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret
/ Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.
2.10 all'art. 81, pag. 804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF); DTF 125 III 383 cons. 2.a). Per lo stesso motivo non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 53, 93, 106 ss., 285 ss. LEF, art. 61 e
62 OTLEF,
pronuncia:
- I ricorsi 20 e 24 luglio 2001 di __________ sono accolti.
1.1. Di
conseguenza l'incarto è retrocesso all'UEF di __________ affinché si determini indilatamente
come al considerando 5 di questa sentenza.
-
Non si
prelevano spese, né di assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all'UEF __________.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente II
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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