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Numero d'incarto:
15.2001.11
Data decisione, Autorità:
09.02.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00011
Lugano
9 febbraio
2001
/LG/fp/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Rusca e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
Segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1° dicembre 2000 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro
l’elenco oneri 20 novembre 2000 concernente il mapp. __________ RFD di
__________ allestito nell’ambito del suo fallimento, procedura concernente
anche
Comune di __________
viste le osservazioni 10 gennaio 2001 dell’UEF di Bellinzona;
esaminati gli atti e i documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 20 novembre 2000 l’UEF di Bellinzona ha depositato – nell’ambito
del fallimento di __________ - l’elenco oneri del mapp. __________ RFD di
__________, intestato al fallito. Esso è stato intimato il 21 novembre 2000.
B. Il 1°
dicembre 2000 __________ ha interposto ricorso contro questo elenco oneri,
sostenendo che l’annotazione del contratto di locazione a favore di __________,
moglie separata del fallito, non sarebbe corretta dal momento che la beneficiaria
è stata sfrattata dalla casa.
C. Con
osservazioni 10 gennaio 2001 l’UEF di Bellinzona produce copia del decreto di
sfratto 14 settembre 1999 di __________, e rileva che l’annotazione verrebbe
comunque a scadere il 31 marzo 2001. Inoltre a mente dell’organo di esecuzione
forzata tale annotazione dovrebbe comunque essere cancellata, se la
realizzazione del fondo avvenisse prima di tale data.
considerando
in diritto:
- Trascorso il
termine per le insinuazioni, l'amministrazione del fallimento esamina i crediti
insinuati e fa le necessarie verifiche, chiedendo per ciascuna insinuazione la
dichiarazione del fallito (art. 244 LEF), al fine di determinare se eventuali
attestati di carenza beni rilasciati al termine della procedura fallimentare
debbano o meno contenere il riconoscimento o la contestazione del credito da
parte del fallito (art. 265 LEF; CEF vig. 30 agosto 2000 in re B.F. c.
C. S. e llcc).
L'amministrazione
decide sull'ammissione dei singoli crediti, senza essere vincolata alla
dichiarazione del fallito (art. 245 LEF; Dieter
Hierholzer, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 15 ss. ad art. 244, n.
10 e 19 ad art. 250).Trascorsi sessanta giorni dallo scadere del termine per le
insinuazioni l'amministrazione del fallimento forma lo stato di graduatoria dei
crediti (comprensiva anche di quelli rigettati: cfr. art. 248 LEF) - più comunemente
denominata "graduatoria" (cfr. art. 219 e 220 LEF) - e compilando un
elenco oneri, se fra i beni della massa fallimentare sono presenti dei fondi.
Se una delegazione dei creditori è stata costituita, la graduatoria e gli
eventuali elenchi oneri devono esserle sottoposti per approvazione, con facoltà
di modifica entro dieci giorni (art. 247 LEF).
-
La
graduatoria fallimentare e gli annessi elenchi oneri (Dieter Hierholzer, op. cit., n. 55 ad art. 250)
possono essere impugnati sia con ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di
vigilanza, che con l'azione di contestazione della graduatoria giusta l'art.
250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errore
procedurali nell'allestimento della graduatoria (cfr. Ammon/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41-42, pag. 371).
Con l'azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto
materiale, come ad esempio l'errata collocazione di un credito in graduatoria o
l'ammissione di un creditore (cfr. Ammon/Gasser,
op. cit., § 46 n. 45-47, pag. 372; DTF 114 III 113, 119 III 84).
L'azione di contestazione della graduatoria è però preclusa al fallito, il
quale può inoltrare unicamente ricorso contro la graduatoria sollevando censure
di carattere formale (cfr. Dieter
Hierholzer, op.
cit., n. 22 ad art. 250). Egli non ha per contro alcun interesse giuridico
quando l'oggetto del contendere si riferisce ad un diritto di pegno o al rango
attribuito ad un creditore (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann,
SchKG II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 250).
-
Nell'allestire
gli elenchi oneri, che fanno parte integrante della graduatoria,
l'amministrazione del fallimento deve fare riferimento in primo luogo
all'estratto del Registro fondiario; questo principio conduce anche
all'iscrizione di crediti risultanti dal Registro, anche se non sono insinuati,
senza alcuna possibilità per l'organo di esecuzione forzata di modificarli,
rifiutarli, di contestarli o di chiederne i giustificativi (art. 246 LEF e art.
34 cpv. 1 lett. b e 36 cpv. 2 primo periodo RFF, applicabili per il rinvio dell'art.
259 LEF).
Se diritti reali o personali previsti nell'estratto del Registro fondiario o
non previsti su tale estratto, ma annunciati all'amministrazione del
fallimento vengono riconosciuti ed iscritti negli elenchi oneri, nonostante in
realtà non esistano più, gli elenchi oneri crescono in giudicato se non viene avviata
la procedura di contestazione (art. 250 LEF; Hierholzer, op. cit., n. 97 ad art. 244).
Se diritti reali o
personali, previsti negli elenchi oneri cresciuti in giudicato, scadono dopo
l'allestimento di tali elenchi, l'amministrazione del fallimento può
cancellarli senza alcuna formalità (DTF 105 III 4 ss.; Hierholzer, op. cit., n. 98 ad art.
244).
3.1. Di conseguenza, l'UEF di Bellinzona ha agito correttamente,
poiché, nonostante era a conoscenza che l'annotazione del contratto di
locazione a favore della moglie separata dal ricorrente non aveva più ragione
di esistere in seguito allo sfratto della beneficiaria, l'Ufficio non poteva
rifiutarsi di iscrivere tale onere nell'elenco oneri (cfr. art. 36 cpv. 1 lett.
b RFF)
Come precedentemente considerato, tale onere potrà comunque essere cancellato
dopo il 31 marzo 2001, data in cui l'annotazione cesserà di esplicare effetti.
Se il fondo non sarà ancora stato venduto ai pubblici incanti, sarà cura dell'Ufficio
di provvedere all'immediata cancellazione; se al contrario il fondo dovesse nel
frattempo essere aggiudicato con l'onere, sarà diritto dell'aggiudicatario di
richiederne la cancellazione.
3.2. Il ricorso 1°
dicembre 2000 di __________ va pertanto respinto.
- Sulle tasse
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17
LEF (Jean-François Poudret / Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 17, 20a, 219 s., 244-248, 250, 259, 265 LEF, art. 34 e 36 RFF, art. 61
e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il ricorso
1° dicembre 2000 di __________, è respinto.
-
Non si
prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità
dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione all'UEF
di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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