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Numero d'incarto:
15.2001.166
Data decisione, Autorità:
22.05.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00166
Lugano
22 maggio
2001
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 febbraio 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona nelle escussioni in via di realizzazione del pegno immobiliare n.
__________ e n. __________ promosse nei confronti dei ricorrenti da
rappr. da __________
viste le osservazioni
8 marzo 2001 di
__________ 11 aprile 2001 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 6 luglio 2000 __________ procede
in via di realizzazione del pegno immobiliare contro i fratelli __________ per
l’incasso del proprio credito. Oggetto del pegno risulta essere la part.
__________ RFD di __________, nonché gli affitti relativi all’immobile in
oggetto.
B. Il
21 luglio 2000 l’UEF di Bellinzona procedeva al blocco delle pigioni e
all’invio dei relativi avvisi ai proprietari del fondo.
C.
Con scritto 28 agosto 2000 l’UEF di
Bellinzona affidava l’amministrazione dell’immobile in oggetto alla __________
D.
In data 13 febbraio 2001 l’UEF di Bellinzona
comunicava a __________ e __________ il rifiuto di autorizzare il pagamento di
due fatture della ditta __________ per un importo, rispettivamente di fr.
1'906.40 e fr 2'234.30, con il provento degli affitti, in quanto antecedenti al
mandato di amministrazione conferito all’Ufficio.
E.
Con ulteriore scritto datato 15 febbraio
2001 l’UEF di Bellinzona comunicava altresì ai fratelli __________ la necessità
di sostituire la caldaia nello stabile di cui alla part. __________ RFD di
F. Con
ricorso 22 febbraio 2001 __________ e __________ si aggravano contro il rifiuto
dell’UEF di Bellinzona di pagare le fatture della ditta __________, nonché
un’ulteriore fattura della ditta __________ di fr. 199.60, sostenendo che tali
spese sarebbero in parte connesse con la stipulazione di un contratto di
locazione con la ditta __________ con decorrenza 1° agosto 2000. I ricorrenti
contestano la decisione dell’UEF di Bellinzona di sostituire la caldaia non ritenendo
trattarsi di un intervento urgente. Inoltre l’Ufficio non avrebbe chiesto il
consenso degli escussi permettendo loro di contattare altre ditte allo scopo di
ottenere un'offerta più vantaggiosa per la sostituzione della caldaia
G.
Delle osservazioni di __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del
caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 152 cpv. 2 LEF se in una procedura in via di
realizzazione del pegno immobiliare il fondo è dato in locazione o in affitto e
il creditore pignoratizio procedente pretende che il diritto di pegno sia
esteso ai crediti per pigioni e fitti (art. 806 CC), l’ufficio di esecuzione ne
dà comunicazione ai locatari e agli affittuari, ingiungendo loro che il
pagamento delle pigioni e dei fitti che verranno a scadenza andrà fatto
all’ufficio di esecuzione. Dopo aver avvisato gli inquilini e gli affittuari,
l’ufficio prenderà in luogo del debitore o del proprietario del pegno le misure
necessarie onde garantire il pagamento delle pigioni ed affitti ed effettuarne
l’incasso, eventualmente anche in via di esecuzione, eserciterà il diritto di
ritenzione, disdirà i contratti, provvederà allo sfratto degli inquilini,
stipulerà nuovi contratti di locazione o di affitto. Avrà inoltre la facoltà di
ordinare le riparazioni urgenti e di pagare col ricavo degli affitti i
contributi correnti (per il gas, l’acqua potabile, l’elettricità ecc.), le
riparazioni ed i sussidi previsti dall’art. 103 cpv. 2 LEF (art. 94 cpv. 1 RFF;
cfr. Philipp Känzig/Marc Bernheim, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 22 ad art. 152 LEF). L’ufficio potrà sotto la
sua responsabilità affidare ad un terzo questi compiti (art. 94 cpv. 2
RFF).Notificando l’avviso agli inquilini (od affittuari) l’ufficio informerà in
pari tempo il proprietario del pegno che in forza dell’esecuzione in via di
realizzazione del pegno di cui è oggetto, le pigioni e gli affitti saranno per
l’avvenire percepiti dall’ufficio e che gli è quindi vietato, sotto
comminatoria di pena (art. 292 CP), di riscuoterli o di disporne (art. 92 cpv.
1 RFF):
-
Nel caso di specie con la propria domanda di esecuzione 6 luglio
2000 il creditore procedente __________ ha chiesto l’estensione del pegno alle
pigioni relative allo stabile di cui alla part. __________ RFD di
____________________. Di conseguenza l’amministrazione è passata, partire da
tale data, all’UEF di Bellinzona il quale, in applicazione dell’art. 94 cpv. 2
RFF, l’ha affidata alla __________. I proprietari del fondo, __________ e
__________, sono stati avvisati il 21 luglio 2000 circa l’incasso delle pigioni
da parte dell’UEF di Bellinzona, mentre analoga comunicazione agli inquilini è
stata inviata il 28 agosto 2000. Di conseguenza le fatture della ditta
__________, essendo riferite a prestazioni relative ad un periodo precedente
l’avvio della procedura esecutiva, non rientrano negli interventi di
amministrazione di competenza dell’UEF di Bellinzona e non possono quindi
essere accollate all’esecuzione in oggetto. In particolare una fattura di fr.
1'906.40 si riferisce ad interventi effettuati nell’abitazione di __________ il
21 aprile 1999. Per quanto concerne invece la fattura di fr. 199.60 della ditta
__________ riferita alla sostituzione del cilindro, la stessa non andrebbe
pagata, in quanto si tratta di un intervento ordinato dagli escussi, i quali
non hanno più la facoltà d’intervenire autonomamente nell’amministrazione
dell’immobile in virtù dell’art. 94 cpv. 1 RFF. Ritenuto tuttavia che nelle
proprie osservazioni l’UEF di Bellinzona ha affermato di aver già pagato la
fattura in oggetto e che la sostituzione del cilindro è stata effettuata a
favore di un inquilino dello stabile, si prescinde dall’accollare tale spesa
agli escussi. Si ricorda comunque ai ricorrenti che in futuro dovranno astenersi
da qualsiasi ingerenza nell’amministrazione dell’immobile part. __________ RFD
di __________, la cui amministrazione compete unicamente all’UEF di Bellinzona.
Lo stesso dicasi per la stipulazione di nuovi contratti di locazione.
-
e __________ contestano la decisione dell’UEF di Bellinzona di sostituire la
caldaia dello stabile non ritenendo trattarsi di un intervento urgente. Orbene
dagli atti si evince che la sostituzione della caldaia si è resa necessaria
dopo che i tecnici della ditta __________, incaricati dalla __________, hanno
constatato l’impossibilità di procedere ad una riparazione della stessa. Di
conseguenza, per evitare di lasciare gli inquilini senza riscaldamento ed acqua
calda si è proceduto in data 15 febbraio 2001 alla sostituzione della caldaia.
Tale agire è da ritenere corretto, rientrando la riparazione in questione tra
gli interventi urgenti di cui all’art. 94 cpv 1 secondo periodo RFF.
- Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990,
n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.
2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Tuttavia,
la parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede
può essere condannata ad una multa sino a fr. 1'500.--, nonché al pagamento di
tasse e spese (art. 20a cpv. 1 LEF).
Nel
caso di specie, l’esame degli atti ha dimostrato che le allegazioni di
__________ e __________ e le censure rivolte all’indirizzo dei funzionari
dell’UEF di Bellinzona sono al limite del temerario, di conseguenza i fratelli
__________ vengono avvertiti che in caso di ulteriori ricorsi potrà essere loro
inflitta una multa e inoltre potranno essere loro accollate le tasse e le spese
giudiziarie.
Richiamati gli art. 17
e 152 LEF, 92 e 94 RFF
pronuncia: 1. Il ricorso 22 febbraio 2001 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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