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Numero d'incarto:
15.2001.313
Data decisione, Autorità:
18.01.2002, CEF
Incarto n.
15.2001.00313
Lugano
18 gennaio
2002
B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 15 novembre 2001 di
contro
__________ e meglio contro l'emissione il 9 ottobre/6 novembre 2001
risp. il 16 ottobre/6 novembre 2001 delle comminatorie di fallimento nelle
esecuzioni n. __________ risp. n. __________ risp. n. __________ promosse
contro la ricorrente da
preso
atto delle osservazioni 17 dicembre 2001 dell'Ufficio esecuzione di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. Con PE
n. __________ del 1/7 settembre 2000 risp. n. __________ del 3/11 maggio 2001
risp. n. __________ del 11/15 maggio 2001 dell'UE di Lugano la __________ ha
escusso __________ per premi assicurativi rimasti impagati. Interposte
tempestive opposizioni dall'escussa, la procedente le ha rigettate con sentenze
dichiarate esecutive.
B. Il
12 luglio 2000 risp. il 7 novembre 2000 la __________ ha chiesto all'UE di
Lugano la prosecuzione delle esecuzioni.
C. Il
16 ottobre 2001 l'UE di Lugano ha emesso le comminatorie di fallimento nell'esecuzione
n. __________ per fr. 6'084.55 oltre interessi e spese risp. nell'esecuzione n.
__________ per fr. 1'120.– oltre interessi e spese, notificate all'escussa il 6
novembre 2001.
D. Con
ricorso 15 novembre 2001 __________ ha contestato le comminatorie di fallimento
nelle esecuzioni n. __________ risp. __________ risp. __________, mentre con
integrazione 18 dicembre 2001 ha comunicato che l'esecuzione n. __________ è
stata saldata il 10 dicembre 2001, mentre la n. __________ secondo accordo con
la __________ sarebbe stata pagata ratealmente (doc. A e B).
E. Con
le sue osservazioni l'UE di Lugano ha comunicato che l'esecuzione n. __________
è stata ritirata dalla __________ in seguito al pagamento del suo credito da
parte dell'escussa avvenuto il 29 novembre 2001. L'UE ha poi sostenuto di avere
agito correttamente emettendo le comminatorie di fallimento, essendo la debitrice
iscritta a RC quale socia gerente della __________ di __________
Considerato
in diritto: 1. Con il
suo ricorso __________ ha contestato le comminatorie di fallimento n__________ risp__________
risp__________, rinviando la motivazione ad un suo prossimo scritto. Con lo
scritto 18 dicembre 2001 ha poi sostenuto di avere saldato l'esecuzione n.
__________ producendo copia di una ricevuta relativa al pagamento di fr. 470.60
(doc. A), mentre la relativa comminatoria è stata emessa per fr. 1'120.– oltre
le spese. Per l'esecuzione n. __________ la ricorrente ha prodotto uno scritto
7 dicembre 2001 in cui la __________ si dichiara d'accordo con il pagamento del
credito vantato di fr. 4'918.35 in sei rate a partire dal 31 dicembre 2001 fino
al 31 maggio 2002 (doc. B). Le predette esecuzioni n. __________ risp. n.
__________ non risultano tuttavia essere state ritirate e sono pertanto ancora
pendenti, per cui va verificata la correttezza delle relative comminatorie emesse
dall'UE di Lugano.
Secondo
le osservazioni dell'UE di Lugano l'esecuzione n. __________ è stata invece
ritirata, per cui la relativa comminatoria è divenuta priva d'oggetto.
- a) Per ragioni
formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’Autorità di vigilanza
contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. CEF 9
gennaio 1990 su reclamo A.R. cons.1; Carl
Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol.
I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre–Robert
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art.
160):
– l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
– l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
– l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La ricorrente
risulta essere iscritta nel registro di commercio in qualità di socia gerente
di una società a garanzia limitata, per cui in via di principio ex art. 39 LEF
cpv. 1 n. 5 LEF l'esecuzione si prosegue in via di fallimento e nel caso di
specie come esecuzione ordinaria in via di fallimento.
d) Secondo l'art.
43 n. 1 LEF l'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per
imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul
diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari.
Per escludere
l'esecuzione in via di fallimento di un debitore iscritto nel registro di
commercio devono essere adempiuti cumulativamente i due seguenti presupposti:
la pretesa posta in esecuzione è fondata sul diritto pubblico e il creditore è
un soggetto del diritto pubblico (DTF 125 III 250; Domenico Acocella, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco,1998, n. 5 ad art. 43;
Pierre–Robert Gilliéron, op. cit., vol. I, Losanna 1999, n. 35 ad art. 43).
In casu va rilevato
che la creditrice __________ è una società di diritto privato, per cui non
risultando ossequiata già una delle predette condizioni, l'art. 43 LEF non può
essere applicato.
Inoltre secondo
__________ l'art. 43 LEF non è applicabile alle esecuzioni promosse per
l'incasso di premi dovuti a istituti che si occupano di assicurazione malattia
e infortuni (Pierre–Robert Gilliéron, op. cit., vol. I, Losanna 1999, n. 44 ad
art. 43).
-
Ne
consegue che l’UE di __________ si è correttamente determinato. Le comminatorie
di fallimento emesse nelle esecuzioni n. __________ e __________ sono pertanto
conformi ai prescritti di diritto esecutivo, mentre la comminatoria emessa nell'esecuzione
n. __________ è divenuta priva d'oggetto. Il ricorso va di conseguenza
parzialmente accolto.
-
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura
sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo
l'art. 17 LEF (Jean – François
Poudret/Suzette Sandoz – Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) –
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (
art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF)
Per
questi motivi
richiamati
gli art. 39 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso
15 novembre 2001 di __________, __________, è parzialmente accolto.
1.1. Le
comminatorie di fallimento emesse dall'UE di Lugano nelle esecuzioni n.
__________ risp. __________ promosse dalla __________ , __________ contro
__________, __________, sono dichiarate valide.
1.2. La
comminatoria di fallimento emessa dall'UE di Lugano nell'esecuzione n.
__________ promossa dalla __________, __________, contro __________,
__________, è divenuta priva d'oggetto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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