AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2002.109
Data decisione, Autorità:
13.11.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.109
Lugano
13 novembre
2002
LG/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur-Martinelli
statuendo sul ricorso 13 agosto 2002 di
contro
l’operato del
richiamata l’ordinanza presidenziale 23 agosto 2002
con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni 4 settembre 2002 dell’UF di
Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto:
A. Il 23 dicembre 1999 __________ ha notificato all’Ufficio dei
fallimenti di Lugano un credito di CHF 42'404.–, da iscrivere nella graduatoria
del fallimento __________
B. Il
1° febbraio 2000 __________ ha modificato la propria insinuazione, riducendo il
proprio credito a CHF 32'559.25.
C. Il
29 marzo 2000 __________ ha notificato all’Ufficio dei fallimenti di Lugano un
credito di CHF 67'451.80 quale residuo di un prestito del 4 marzo 1997,
onorario e imposte alla fonte, da iscrivere nella graduatoria del fallimento
B. L’UF
ha depositato la graduatoria della __________ dal 5 al 24 febbraio 2001,
ammettendo in particolare i crediti notificati dal__________ e da __________
iscrivendoli entrambi in 3ª classe (n. d’ordine 12 risp. 27).
C. Con
scritto 2 luglio 2002 __________ ha comunicato all’UF che il proprio credito
andava ridotto a CHF 9'767.75; dagli estratti allegati a tale comunicazione si
possono desumere pagamenti sul conto della fallita per complessivi CHF
22'791.50, tutti intervenuti tra marzo e maggio 2001.
D. Con
scritto 12 giugno 2002 __________ ha inviato copia di 3 cedolini postali
attestanti altrettanti pagamenti da parte sua in favore del __________ per un
totale di CHF 22'791.50. Nella sua lettera __________ chiede al__________ di
rilasciargli una dichiarazione di cessione di credito di CHF 22'791.50, vantato
dal__________ nei confronti della __________ in fallimento e da lui pagato.
E. Con
risposta 3 luglio 2002 __________ si è rifiutato di rilasciare a __________ la
richiesta cessione di credito, invitandolo semmai a far valere i suoi diritti
insinuando le proprie pretese direttamente presso l’UF di Lugano.
F. Con
lettera 5 luglio 2002 __________ chiede all’UF di modificare la graduatoria del
fallimento __________, aggiungendo al suo credito – precedentemente notificato
– l’importo di CHF 22'791.50 versato al __________ dopo l’apertura del
fallimento.
G. Il
31 luglio 2002 l’UF ha comunicato a __________ di contestare integralmente il
nuovo credito annunciato nell’ambito del fallimento __________, sostenendo che
questo credito sarebbe nato dopo la dichiarazione di fallimento. Al contempo
l’Ufficio ha impartito a __________ un termine di 20 giorni per far valere le
proprie ragioni dinanzi l’Autorità giudiziaria.
H. Con
ricorso 13 agosto 2002 __________ rileva un errore di merito nella decisione
dell’UF, sostenendo che quanto da lui pagato era stato già iscritto in
graduatoria (essendo una parte del credito annunciato dal __________) e che con
il suo pagamento tale credito dovrebbe in effetti essere soltanto spostato e
aggiunto al suo originario credito. Il ricorrente chiede che il suo credito venga
dunque corretto nella graduatoria del fallimento __________
I. Con
osservazioni 4 settembre 2002 l’UF ha ribadito che il credito annunciato da
__________ è un credito insinuato dopo l’apertura del fallimento (24 settembre
1999) e che in ogni caso sarebbe di natura diversa sia dal primo credito dello
stesso __________ sia dal credito del__________: infatti quest’ultimo sarebbe
creditore in virtù del mancato pagamento dei contributi paritetici fondati
sulla LAVS, mentre il ricorrente potrebbe essere considerato creditore della
fallita in virtù dell’art. 52 LAVS (responsabilità del datore di lavoro) per il
quale è stato chiamato dal__________ a versare l’importo qui in discussione.
L’Ufficio, riconfermando la propria decisione di demandare __________ all’Autorità
giudiziaria ex art. 250 LEF, chiede che il ricorso venga dichiarato
irricevibile.
Alle
proprie osservazioni l’UF ha allegato copia della graduatoria stampata il 5
settembre 2002: il credito del __________ è stato ridotto a CHF 9'767.75,
mentre quello di __________ è rimasto invariato.
considerando
in diritto:
- Il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha
per oggetto non l’accertamento di merito di un diritto materiale posto a
fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui
scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura
esecutiva (Cometta, Flavio, in: Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 segg. ad art. 17; Cometta, Flavio, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 seg.).
1.1. Nel
caso in esame – constatata preliminarmente la tempestività del gravame – l’atto
contestato è la decisione 31 luglio 2002 dell’UF di Lugano, con la quale
l’Ufficio contesta l’insinuazione di un credito di CHF 22'791.50 vantato dal
ricorrente nei confronti della __________ in fallimento e invita il ricorrente
a sottoporre la questione al giudice civile ex art. 250 LEF.
1.2. La
decisione in esame va dunque analizzata alla luce dell’art. 251 LEF, che regola
la problematica delle insinuazioni di credito tardive.
- La
graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF
all’Autorità di vigilanza, sia con l’azione di contestazione della graduatoria
giusta l’art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente
errori procedurali nell’allestimento della graduatoria (Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41 seg., pag. 371; Hierholzer, Dieter, in: Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 250). Con
l’azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto
materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in graduatoria o
l’ammissione di un creditore (Amonn /
Gasser, op. cit., § 46 n. 45-47, pag. 372; DTF 114 III 113, 119
III 84). L’azione di contestazione della graduatoria è però preclusa al
fallito, il quale può inoltrare unicamente ricorso contro la graduatoria
sollevando censure di carattere formale (Hierholzer,
op. cit., n. 22 ad art. 250).
2.1. Ricordato
che la graduatoria fallimentare cresce in giudicato in tutti i punti non
espressamente contestati in sede di ricorso giusta l’art. 17 LEF (CEF 17 aprile
2001 [15.2000.202] cons. 2, con riferimenti), occorre rilevare che il
ricorrente sviluppa il proprio ricorso 13 agosto 2002 unicamente su argomenti
di merito, che sfuggono al controllo di questa Camera. Ne consegue che il
ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile.
2.2. Giusta
l’art. 22 LEF sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate
nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel
procedimento; l’autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità anche
quando la decisione non sia stata impugnata (cfr. Cometta, in: Basler Kommentar zum SchKG, n. 11 segg.
ad art. 22). Occorre rilevare che il senso di quest’ultima parte della norma è
quello di permettere ad una parte interessata ad una misura di esecuzione
forzata di portare a conoscenza dell’Autorità di vigilanza una fattispecie
formalmente viziata, anche nell’ipotesi in cui fosse esaurita la via
ricorsuale; è pertanto possibile indicare in ogni momento irregolarità
procedurali all’Autorità di vigilanza con una semplice segnalazione (Cometta, in: Basler Kommentar zum
SchKG, n. 16 ad art. 22). Occorre infine rilevare che non sussiste alcun
obbligo da parte dell’Autorità di vigilanza di ricercare sistematicamente negli
incarti ad essa sottoposti atti nulli e di conseguenza sanzionarli: semmai,
l’Autorità di vigilanza ha l’obbligo di analizzare le conseguenze di un atto
nullo, solo nell’eventualità che le parti non abbiano rilevato questo aspetto e
l’Autorità di vigilanza se ne sia casualmente avveduta (Lorandi, Franco, Betreibungsrechtliche Beschwerde und
Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 126 ad art. 22).
2.3. Questa
Camera ha rilevato che l’Ufficio non ha correttamente eseguito le formalità
necessarie per l’evasione di una notifica di credito tardiva (art. 251 LEF). In
effetti l’Ufficio – prima di prendere la contestata decisione di rifiutare la
modifica della graduatoria – avrebbe dovuto attenersi alle medesime formalità
richieste per le insinuazioni tempestive di credito; in particolare l’Ufficio
avrebbe dovuto ricercare la dichiarazione del fallito (e meglio dei
rappresentanti della fallita) così come disposto dall’art. 244 LEF.
2.3.1. Giusta
l’art. 244 LEF, l’amministrazione del fallimento – trascorso il termine per le
insinuazioni dei crediti – li esamina e fa le necessarie verifiche, chiedendo
per ogni insinuazione la dichiarazione del fallito. Benché tali dichiarazioni
non siano vincolanti per l’amministrazione fallimentare (cfr. art. 245 LEF; Hierholzer, op. cit., n.
10 ad art. 245), esse possono tuttavia contribuire al chiarimento della
fattispecie (Hierholzer, op.
cit., n. 19 ad art. 244). Le dichiarazioni del fallito vanno trascritte
nell’elenco delle insinuazioni oppure in uno speciale protocollo (art. 55 RUF).
2.3.2. L’esame
dell’amministrazione fallimentare non si limita unicamente all’analisi delle
legittimazione del creditore e alla relazione del credito con il fallimento,
bensì pure alla sussistenza, all’ampiezza e al rango della pretesa insinuata;
l’amministrazione analizza i documenti annessi all’insinuazione e – se del caso
– può chiedere al creditore di produrre i documenti di cui all’art. 232 cpv. 2
cifra 2 LEF (cfr. art. 59 RUF); l’esame di crediti soggiace alla massima
inquisitoria, poiché deve avvenire in modo sommario, evitando inutili costi e
lungaggini; i fallimenti da proseguire nella procedura ordinaria devono essere
caratterizzati da un controllo più rigoroso, ma pur sempre sommario (Hierholzer, op. cit., n. 15
segg. ad art. 244).
2.3.3. La
dichiarazione del fallito in merito ad ogni singola insinuazione riveste
una notevole importanza al momento in cui l’amministrazione fallimentare è
chiamata a rilasciare gli attestati di carenza beni di cui all’art. 265 cpv.1
LEF.
Ne
discende che la contestazione del fallito di tutto o parte di un credito
(ammesso dall’amministrazione fallimentare), comporterà il rilascio di un
attestato di carenza beni senza riconoscimento di debito per l’intero
rispettivamente parte del credito, se il creditore ha beneficiato di un
riparto. Il fallito, che presentasse ricorso giusta l’art. 17 LEF contro la
graduatoria a motivo che l’amministrazione del fallimento ha riconosciuto più
di quanto il fallito stesso ha ammesso, non avrebbe interesse per ricorrere, se
non per segnalare eventuali violazioni di norme procedurali (ad esempio se
viene ammesso un credito senza giustificazioni e il fallito lo contesta; cfr.
CEF 17 agosto 2000 [15.2000.73] cons. 5).
Differente
è evidentemente la situazione – come nel caso in esame – in cui
l’amministrazione fallimentare contesta una parte o tutto un credito insinuato,
mentre il fallito lo ammette parzialmente o integralmente: in questo caso
infatti torna applicabile l’art. 250 LEF e il creditore deve comunque far
valere i propri diritti dinanzi il giudice del merito.
2.3.4. Nel
caso in esame occorre rilevare che l’Ufficio non ha ricercato la dichiarazione
dei rappresentanti della fallita; sarebbe pertanto ipotizzabile la declaratoria
di nullità della decisione qui contestata e non vi fossero elementi che impongono
di concludere altrimenti.
È infatti
possibile prescindere da questa pronuncia per il fatto che il qui ricorrente
risulta essere stato il presidente con firma individuale della fallita. Orbene
proprio per questa funzione occorre considerare che il ricorrente ha de
facto sanato il vizio procedurale commesso dall’UF di Lugano proprio con il
suo ricorso, dal momento che con questo atto egli chiede il riconoscimento del
suo credito verso la fallita.
Ne
consegue che la decisione, ancorché carente, va considerata sanata dal ricorso
qui in esame.
- Alla
luce delle precedenti considerazioni, occorre concludere che la fallita ammette
l’aumento (tardivo) del credito del qui ricorrente, mentre l’Ufficio la
contesta. In siffatta circostanza occorre dunque constatare la correttezza
materiale della decisione 31 luglio 2002 (cfr. cons. 2.3.1-2.3.3).
Il
ricorso 13 agosto 2002 di __________ va dunque respinto.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Poudret, Jean-François / Sandoz-Monod, Suzette, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 17, 20a, 22, 232, 244, 245, 250, 251 e 265 LEF, art. 55 e 59 RUF, art.
61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il
ricorso 13 giugno 2002 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a __________
Comunicazione
all’UF di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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