AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2002.135
Data decisione, Autorità:
18.06.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.135
Lugano
18 giugno 2003
/EC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 settembre 2002 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il
ricorrente da
rappr. da __________
in tema di
cancellazione di procedure esecutive;
viste le
osservazioni 18 ottobre 2002 dell’UEF di Bellinzona;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 23/24 febbraio 1999 __________ procede contro __________
per l’incasso di fr. 489.20 oltre accessori, indicando quale titolo di credito:
“1. Fatture
dal 1.1.1998 al 31.12.1998. Canoni radiotelevisivi in conformità dell’art. 44
cpv. 1 dell’Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV).
- Spese
d’incasso”.
Con PE n.
__________ del 17/18 gennaio 2001 la __________ procede contro __________ per
l’incasso di fr. 122.30 oltre accessori, indicando quale titolo di credito:
“1. Canoni
radiotelevisivi in conf. all’art. 44. Fattura 11.01.1999.
- Spese
d’incasso”.
Ad
entrambi i precetti esecutivi l’escusso ha interposto opposizione.
B. A
richiesta di __________ il 4 giugno 2002 l’UEF di Bellinzona ha rilasciato al
debitore un estratto delle esecuzioni dal quale emerge l’esistenza delle
esecuzioni n. __________ e __________.
C. Con
scritti 6 giugno 2002 il Giudice di pace del Circolo del Ticino, dopo aver
rilevato che presso la sua giudicatura non sono state inoltrate azioni di
contestazione delle pretese dedotte in esecuzione, ha chiesto all’UEF di Bellinzona
l’annullamento delle esecuzioni in oggetto.
Lo stesso
giorno l’UEF di Bellinzona ha rilasciato __________ una dichiarazione secondo
cui contro di lui non vi sarebbero procedure esecutive in corso.
D. Il
19 settembre 2002 l’UEF ha rilasciato al debitore un estratto delle esecuzioni
dal quale emerge nuovamente l’esistenza delle esecuzioni n. __________ e
__________.
E. Con ricorso
26 settembre 2002 __________ ha chiesto di far ordine all’UEF di Bellinzona di
cancellare i precetti esecutivi n. __________ e __________, atteso che:
-
dall’emissione
dei precetti esecutivi “la creditrice non ha più continuato la propria azione
legale”
-
“tenuto
conto di questo fatto avevo chiesto la cancellazione dei due precetti
summenzionati per il tramite del giudice di pace del circolo del Ticino (…) che
con decisione formale del 6 giugno 2002 aveva dichiarato che ai precetti in
questione non era stata inoltrata alcuna azione”;
-
“sulla
base di queste decisioni l’UEF di Bellinzona mi aveva rilasciato in data 6
giugno 2002, una dichiarazione di assenza di procedure esecutive in corso”;
-
i
precetti esecutivi sarebbero perenti (art. 88 cpv. 2 LEF).
F. Con osservazioni 18 ottobre 2002 l’UEF di Bellinzona ha postulato
la reiezione del gravame, rilevando che, sulla base degli scritti 6 giugno 2002
del Giudice di pace, ha erroneamente cancellato le procedure esecutive di cui
in rassegna. Il 5 settembre 2002 l’UEF ha scoperto l’errore commesso e ha
“imposto l’immediato ripristino delle procedure”.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha
per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale
posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un
organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa,
il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una
misura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.).
1.1. Nel
caso in esame il ricorrente non postula l'accertamento negativo della pretesa
del suo presunto creditore, ma chiede all'Ufficio di annullare (recte: apporre
la lettera "E" nel registro delle esecuzioni, in virtù dell'art. 10
RForm) i PE n. __________ e n. __________ in virtù della perenzione del diritto
di richiedere il proseguimento delle esecuzioni (art. 88 LEF) e del fatto che
il presunto creditore non avrebbe promosso né azione ordinaria in accertamento
del suo credito né istanza di rigetto dell'opposizione. La contestazione non
verte pertanto sul merito, ma unicamente su una questione procedurale: di
conseguenza il ricorso è ammissibile.
- Il ricorrente
afferma in sostanza che il termine di un anno dell’art. 88
cpv. 2 LEF sarebbe trascorso e quindi le esecuzioni n. __________ e n.
__________ sarebbero perente e da cancellare.
L’art. 88
LEF si limita a stabilire il diritto del procedente a continuare l'esecuzione
non sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, e ciò non
prima di venti giorni dalla notifica del precetto esecutivo al creditore,
rispettivamente non dopo un anno dalla stessa data. Trascorso questo termine il
diritto in questione è perento (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, art. 88, N. 21). Nel caso in cui l'escusso
ha interposto opposizione, il termine per proseguirla resta sospeso tra il
giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua
decisione (art. 88 cpv. 2 LEF), ciò che comprende sia una procedura di rigetto
dell'opposizione, sia una causa di merito (art. 79, rispettivamente 83 LEF),
sia ancora una procedura di determinazione del ritorno a miglior fortuna in
base all'art. 265a LEF (Daniel Staehelin, op. cit., art. 88 LEF, N. 23).
La norma in esame, per contro, non conferisce all'escusso nessun diritto di
chiedere al giudice o all’ufficio di esecuzione e fallimenti alcunché, in
particolare né l'accertamento della perenzione dell'esecuzione, né, tantomeno,
la cancellazione della relativa iscrizione presso l'Ufficio esecuzioni;
parimenti esso non crea la competenza del giudice o dell’Ufficio di esecuzione
a pronunciarsi in tal senso, accogliendo o respingendo istanze su questo tema.
L’UEF di
Bellinzona, anche se fosse stato comprovato dal ricorrente il decorso del
termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF, non sarebbe quindi stato autorizzato a
dichiarare la perenzione delle esecuzioni.
- Determinare
se l’estinzione del diritto di continuare l’esecuzione giustifichi o no la
cancellazione – recte: il divieto di comunicazione ai terzi – dell’esecuzione
stessa nei registri dell’ufficio è del resto una questione da risolvere alla
luce dell’art. 8a cpv. 3 LEF, disposizione specifica su questo tema.
3.1. Siffatta
norma non prevede in modo esplicito il divieto di comunicazione a terzi delle
esecuzioni per le quali il termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF è trascorso o per le
quali l’escutente non ha dimostrato di aver inoltrato nello stesso termine
un’azione tendente al rigetto dell’opposizione (cfr. CEF [15.97.176] 22
dicembre 1997, p. 3-4, pubblicata in Rep. 1997, n. 70, p. 238-239).
Anzi, il Consiglio federale, nel Messaggio relativo alla revisione della LEF
che ha introdotto l’art. 8a LEF, ha esplicitamente elencato tra le ipotesi
nelle quali un terzo avrebbe potuto ottenere informazioni le “esecuzioni
perente (cfr. in particolare art. 88)” (FF 1991 III 25 ad n. 201.14).
3.2. Il testo dell’art. 8a
LEF proposto dal Consiglio federale è stato sì modificato su alcuni punti in
sede parlamentare, in particolare con l’introduzione del capoverso 2 – che però
riprende in sostanza la giurisprudenza del Tribunale federale – nonché del
capoverso 3 lettera c, nel quale si è soppressa la comunicazione delle
esecuzioni ritirate (ma non, come proposto da una minoranza della Commissione
del Consiglio nazionale quale art. 8a cpv. 2 lett. c, le esecuzioni chiuse con
il pagamento all’ufficio dell’importo posto in esecuzione, cfr. James Peter, Die Betreibungsauskunft im
neuen SchKG, in: AJP 1995, p. 1447 ad 3.2; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 50 ad art. 8a).
Il capoverso 3 lettera a è
tuttavia rimasto sostanzialmente lo stesso: gli uffici non possono dar notizia
a terzi circa procedimenti esecutivi nulli o annullati in seguito ad
impugnazione o a decisione giudiziale. Non è in particolare stata seguita la
proposta della minoranza della Commissione del Consiglio nazionale che,
all’art. 8a cpv. 2, limitava il diritto di consultazione dei registri,
relativamente agli escussi non soggetti all’esecuzione in via di fallimento,
alle esecuzioni la cui prosecuzione (cfr. art. 88 e 154 LEF) era già stata
richiesta (cfr. Peter, op.
cit., p. 1447 ad 3.2). In virtù della volontà chiaramente espressa dal
legislatore, un’esecuzione deve quindi essere “cancellata” dai registri solo se
ne viene accertato il carattere indebito con decisione giudiziaria, salvo
ritiro dell’esecuzione da parte dell’escutente in virtù dell’art. 8a cpv. 3
lett. c LEF. Infatti non vi può essere alcuna certezza quanto all’esistenza
dell’asserito debito prima di una decisione di merito; nel caso di specie, il
ricorrente non afferma del resto nemmeno che i crediti fatti valere
dall’escutente siano inesistenti.
3.3. Così facendo, il
legislatore ha in realtà codificato la giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 115 III 85, cons. 2), che già prima della revisione aveva
stabilito che il carattere indebito di un’esecuzione poteva essere accertato
unicamente con sentenza giudiziaria, non permettendo il solo trascorso del
termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF di concludere necessariamente per il carattere
infondato del credito posto in esecuzione.
Il Tribunale federale ha
del resto confermato la sua giurisprudenza dopo l’entrata in vigore del nuovo
diritto, precisando che un semplice ritiro dell’azione di riconoscimento di
debito da parte dell’escutente, oltre a non costituire un ritiro
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 8a cpv. 3 lett. c LEF, non è parificabile ad
una decisione giudiziale giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF, quand’anche
accertato in un decreto di stralcio passato in giudicato (cfr. DTF 125
III 334 ss.).
3.4. La dottrina non cita
tra i casi contemplati dall’art. 8a cpv. 3 LEF la “perenzione” dell’esecuzione
ai sensi dell’art. 88 cpv. 2 LEF (cfr. Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 23
ad § 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 2 ad art. 8a; James Peter, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 18 ss. ad art. 8a; Gilliéron, op. cit., n. 30 ss.).
Dalla controversia sul genere di azione (ordinaria o accelerata dell’art. 85a
LEF) a disposizione dell’escusso per far giudicare l’inesistenza del credito
posto in esecuzione ed ottenerne “la cancellazione” giusta l’art. 8a cpv. 3
lett. a LEF (cfr. infra cons. 4 e in particolare: Luca Tenchio, Feststellungsklagen und
Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, tesi Zurigo 1999, p. 99), risulta
inoltre come sia convinzione comune che il divieto di comunicazione di
un’esecuzione “perenta” presuppone l’esistenza di una decisione giudiziaria
attestante l’inesistenza del credito.
3.5. Vero è che ci si può
chiedere qual è l’interesse dell’escutente alla comunicazione a terzi di
un’esecuzione che non intende o non è comunque più in grado di portar avanti.
Con l’art. 8a LEF, il legislatore ha tuttavia voluto perseguire non solo uno
scopo di diritto esecutivo ma pure di politica, se non addirittura di polizia
economica, a tutela del patrimonio dei possibili partner contrattuali degli
escussi (cfr. FF 1991 III 22-23, ad n. 201.14).
-
Di conseguenza
l’escusso dovrà far capo all’azione ordinaria di accertamento dell’inesistenza
del credito posto in esecuzione per poter esigerne la “cancellazione” delle
procedure esecutive (cfr. DTF 125 III 149 ss.; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, op.
cit, n. 4 ad art. 85a; Amonn/Gasser,
op. cit., n. 16 e 20 ad §
20; Gilliéron, op. cit.,
n. 18 e 22 ad art. 85a; Hans Ulrich Walder,
Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit, in: SJZ 1999, 30
–31 ad III; Bertrand Reeb,
La suspension provisoire de la poursuite selon l’art. 85a al. 2 LP, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea/Ginevra/
Monaco 2000, nota 21 a p. 276).
-
Alla luce di quanto considerato, l'operato dell'UEF di Bellinzona
va confermato; di conseguenza il ricorso 26 settembre 2002 di __________
è respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
8a, 17, 20a cpv. 1 primo periodo, 79, 83, 85a, 88, 154 LEF; 10 RForm; 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 26 settembre 2002 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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