AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.147
Data decisione, Autorità:
04.12.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.147
Lugano
4 dicembre
2002
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 luglio 2002 di
patrocinato da __________
contro
l’operato di
nell’ambito delle
procedure esecutive in via di pignoramento promosse contro il ricorrente da
rappr. dall’__________
rappr. dall’avv. __________
rappr. dalla __________
viste
le osservazioni:
-
20
agosto 2002 del __________;
-
23
agosto 2002 dell’__________;
-
27
agosto 2002 dell’avv. __________;
-
18
ottobre 2002 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con verbale di pignoramento complementare 22 luglio 2002 l’UEF di
Bellinzona ha pignorato un credito vantato dal dr. __________ nei confronti
della __________ di __________ per un importo di CHF 55'000.-- a titolo di
versamento delle prestazioni di vecchiaia (LPP).
B. Con
ricorso 30 luglio 2002 il dr. __________ contesta il pignoramento complementare
di parte del capitale LPP che la __________ gli verserebbe al compimento del
suo 65° anno di età, ossia il 18 settembre 2002. Egli sostiene che il capitale
LPP sarebbe impignorabile giusta l’art. 92 LEF. Egli sostiene inoltre che l’Ufficio
avrebbe erroneamente pignorato questo capitale, in luogo della rendita LPP, che
gli verrebbe versata a partire dal 1° ottobre 2002. Al ricorso il ricorrente
allega un attestato dell’istituto LPP dal quale risulta una rendita annua di
CHF 21'618.-- ed eventualmente un capitale LPP prelevabile di CHF 300'253.--;
su tale attestato di può tuttavia leggere che la __________ ha preso “atto
della sua richiesta di percepire interamente (o parzialmente) sotto forma di
capitale, anziché in rendite, l’avere di vecchiaia finale”.
Il
ricorrente rileva pure che a partire dal suo pensionamento il suo calcolo del
minimo vitale prevederebbe entrate mensili totali di CHF 3'862.-- (CHF 2'060.--
quali rendita AVS e CHF 1'802.--, pari a 1/12 della rendita LPP di cui sopra) e
uscite mensili totali di CHF 4'760.--, e meglio:
importi di base: 1'550.--
Affitto: 2'000.--
Riscaldamento: 250.--
Cassa malati: 500.--
Interessi bancari: 250.--
Assicurazioni diverse 100.--
Pagamenti per imposte 100.--
Il
ricorrente chiede in conclusione che venga accertata un’eccedenza passiva
pignorabile di CHF 898.--.
C. Con
osservazioni 20 agosto 2002 il __________ si rimette al giudizio di questa
Camera.
Con
osservazioni 23 agosto 2002 l’UEC segnala che il ricorrente avrebbe manifestato
il desiderio di lasciare la Svizzera, ciò che renderebbe esigibile la
prestazione di libero passaggio, che potrebbe dunque essere pignorata.
Con
osservazioni 27 agosto 2002 l’avv. __________ rileva che il capitale LPP può
essere pignorato non ostandovi l’art. 92 LEF; per quanto attiene al proposto
calcolo del minimo di esistenza, rileva che non è possibile tenere conto del
debito bancario del ricorrente.
Con
osservazioni 18 ottobre 2002 l’UEF rileva di aver concesso un lasso di tempo al
ricorrente per riconsiderare la propria posizione ricorsuale; scaduto
infruttuoso questo termine, l’UEF ha chiesto la reiezione del gravame ritenendo
il capitale pignorato soggetto al pignoramento; rileva che il pignoramento è
stato nel frattempo ridotto da CHF 55'000.-- a CHF 23'218.60; dall’incarto
trasmesso con il ricorso si rileva infatti che i crediti del __________ e della
sono nel frattempo stati saldati.
Considerando
in
diritto:
-
Il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha
per oggetto non l’accertamento di merito di un diritto materiale posto a
fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui
scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura
esecutiva (Flavio Cometta,
in: Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 segg.
ad art. 17; Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 seg.).
-
L’ordinamento
giuridico in materia di esecuzione forzata prevede un determinato ordine di
beni da sottoporre prima di altri al pignoramento. In primo luogo si devono
sottoporre al pignoramento i beni mobili, i crediti e le pretese limitatamente
pignorabili di cui all’art. 93 LEF (cfr. art. 95 cpv. 1 LEF); in secondo luogo
si pignorano i beni immobili, in quanto i beni mobili non bastino a coprire il
credito (art. 95 cpv. 2 LEF); da ultimo vanno pignorati i beni la cui
disponibilità giuridica o economica è limitata o contestata (art. 95 cpv. 3
LEF).
Ne
consegue che, se l’Ufficio di esecuzione giunge alla conclusione che non è
possibile procedere al pignoramento di un’eccedenza dei redditi dell’escusso in
virtù dell’art. 93 LEF, dovrà procedere alle necessarie indagini presso
l’escusso, i terzi e le autorità per determinare la pignorabilità di eventuali
beni mobili, crediti, immobili, ecc. (art. 91 LEF; cfr. Luca Guidicelli/Fernando Piccirilli, Il pignoramento di
redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, vol. 5 Collana blu CFPG,
Lugano 2002, n. 252 seg.)
2.1. Il
pignoramento di redditi di cui all’art. 93 LEF ha come duplice scopo quello di
garantire ai creditori il pagamento dei propri crediti e accessori in un tempo
ragionevole tramite pagamenti rateali e quello di evitare che il debitore resti
in balia dei suoi creditori per importi e tempi non commisurati alle sue
capacità finanziarie (BlSchK 2000, pag. 72; Alfred Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches
Existenzminimus, in: Atti della giornata di studio del 12 novembre 2000 a
Zurigo dell’Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 19).
2.2. La
nozione di reddito enunciata dall’art. 93 LEF è in sostanza la somma di tutti i
redditi dell’escusso ad esclusione di tutti gli introiti elencanti all’art. 92
LEF; l’Ufficio, chiamato ad allestire un pignoramento di redditi di un escusso,
dovrà pertanto elencare nel verbale di pignoramento tutte le fonti di reddito,
ma avrà pure cura di individuare – prima di effettuare ogni ulteriore
operazione di calcolo – quali di questi redditi vanno dichiarati impignorabili
giusta l’art. 92 LEF. Il reddito eventualmente conseguito dall’escusso, che
beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato solo fino a concorrenza
del minimo vitale non coperto da tale rendita: in altre parole
l’impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può
essere pignorata e non che – oltre a tale rendita – il debitore debba ancora
beneficiare del minimo di esistenza, da coprirsi con le rimanenti fonti di
reddito (DTF 104 III 40 consid. 1; CEF 22.1.1999 [15.1998.142] consid.
3c; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 38 seg.).
2.3. Nel
caso in esame nei confronti dell’escusso è cessato un precedente pignoramento di
redditi, rimanendo soltanto quello complementare qui in esame. L’escusso chiede
tuttavia che prima di rendere effettivo il pignoramento di credito si abbia a
procedere ad un pignoramento di redditi secondo redditi e spese da lui
riportate nell’allegato ricorsuale.
Occorre
rilevare che il ricorrente – pur avendo il diritto di presentare in ogni
momento tale richiesta – non ha suffragato le sua istanza con la necessaria
documentazione, di modo che la stessa andrebbe respinta con l’avvertenza al
ricorrente del suo diritto di ripresentarla – in maniera completa – in ogni
momento all’Ufficio.
Va
comunque segnalato che – quand’anche si volesse ammettere integralmente i
redditi e le spese indicate dal ricorrente – si dovrebbe concludere per
l’assenza di un’eccedenza pignorabile a favore dei creditori procedenti. Erra
pertanto il ricorrente quando sostiene l’impignorabilità di altri suoi beni per
il fatto che egli non disporrebbe di un’eccedenza pignorabile: in questo senso
si comprende il tenore dell’art. 95 LEF, precedentemente ricordato (cfr. cons.
2).
2.4. A
futura memoria va ricordato al ricorrente che – pur avendo diritto di vivere
con un certo agio – deve adoperarsi, perlomeno durante la durata delle
procedure esecutive a suo carico, di ridurre le proprie spese al fine di poter
soddisfare i creditori: le spese che manifestamente eccedono la media non
possono pertanto essere riconosciute in intero, ma vanno adeguatamente ridotte
con effetto al primo termine di disdetta dipendente dal contratto secondo il
quale l’escusso è tenuto a pagarle (cfr. Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n. 126).
In
tal senso le spese di locazione di CHF 2'000.-- appaiono certamente
sproporzionate per l’escusso e la moglie. Anche i premi da versare alla cassa
malati secondo la LAMAl dovranno venire ridotti nel calcolo del minimo vitale,
con effetto dalla prima scadenza contrattuale (Guidicelli/ Piccirilli, op. cit., n. 145);
parimenti non potranno essere riconosciute le spese relative al prestito
bancario e alle assicurazioni varie (dal momento che questi creditori non
beneficiano di privilegio alcuno e dovranno semmai pure loro procedere in via
esecutiva nei confronti del ricorrente), nonché le imposte (CEF 7.9.00
[15.2000.85] consid. 2; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n. 211 segg.).
- In virtù dell’art. 92 cpv.1 cifra 10 LEF sono impignorabili i
diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio
nei confronti di fondi di previdenza professionale. Questa norma tuttavia non
sancisce l’impignorabilità assoluta dei versamenti di capitale erogati in virtù
della LPP: essa semmai stabilisce la tempistica del pignoramento. Infatti tale
norma esclude che un capitale LPP possa venire intaccato a favore dei creditori
dell’escusso, allorquando queste prestazioni previdenziali non sono ancora
esigibili. Tali prestazioni sono dunque pignorabili unicamente alla loro
scadenza (CEF 16.1.2001 [15.2000.165] consid. 2.5 e 4.6.1998 [15.1997.173]
consid 3; Georges Vonder Mühll,
in: Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 39 ad
art. 92 e n. 12 ad art. 93; Hans Michael Riemer, Berufliche Vorsorge und Revision des SchKG,
in: BlSchK 1996, pag. 129; Franco
Lorandi, Pfändbarkeit und Arrestierbarkeit von Leistungen der
zweiten Säule (BVG), in: BlSchK 1997, pag. 219 segg.; Sergio Bianchi, Previdenza
professionale e diritto esecutivo, in: Schuldbetreibung und Konkurs im
Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der
Schweiz, edito da: Paul Angst/
Flavio Cometta/Dominik Gasser, Basilea/Ginevra/Monaco
2000, pag. 216 segg.; Jean-Claude Matthey,
La saisie de salaire et de revenu, Losanna 1989, n. 47; Guidicelli/Piccirilli, op. cit.,
n. 99).
3.1. Ne
consegue che il pignoramento effettuato dall’UEF di Bellinzona il 22 luglio
2002 non poteva avere effetto nei confronti dell’escusso se non a partire dal
giorno in cui l’istituto previdenziale avesse erogato all’escusso un capitale.
Nel caso in esame tale giorno è nel frattempo già trascorso (18 settembre
2002). Dagli atti sottoposti dall’escusso stesso con il suo ricorso risulta che
egli ha chiesto il versamento di una prestazione di libero passaggio. Ne
consegue che soggetto al pignoramento risulta l’avere di vecchiaia che la
__________ avrebbe versato all’escusso dopo il compimento del suo 65°
compleanno.
Di
conseguenza l’importo di CHF 23'218.60 versato dalla __________ all’UEF di
Bellinzona è stato correttamente incassato da quest’ultimo, che – tosto
cresciuta in giudicato questa sentenza – potrà ripartirlo ai creditori
pignoranti.
3.2. Ne
consegue che il ricorso 30 luglio 2002 va respinto.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli
art. 17, 20a, 91, 92, 93 e 95 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il ricorso 30 luglio 2002 del dr. __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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