AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2002.163
Data decisione, Autorità:
30.04.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.163
Lugano
30 aprile
2003/LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 3 ottobre 2002 di
-
-
rappr. da __________
e sul ricorso 28 ottobre 2002 di
-
entrambi diretti contro l’operato di
nell’ambito delle
esecuzioni promosse dai ricorrenti 1 e 2 nei confronti di
procedure
concernenti pure
viste le osservazioni:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Il 20 novembre 1995 la __________ ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Bellinzona la pronuncia di un sequestro nei confronti di
__________ a garanzia di un credito di CHF 1'247.65 oltre accessori. L’istante
ha chiesto il blocco di tutti gli averi del convenuto presso la __________ di
__________ (__________), che è stato decretato il 21 novembre 1995 dal Pretore.
Il sequestro è stato eseguito dall’UEF di Bellinzona il 22 novembre 1995 alle
15.30. Il 29 novembre 1995 la __________ ha informato l’UEF che aveva eseguito
l’ordine di sequestro bloccando il libretto di risparmio n. __________
intestato al sequestrato e a una terza persona con un saldo a quel momento di
CHF 5'949.82.
B. Sempre
il 20 novembre 1995 lo __________ ha chiesto alla medesima Pretura la pronuncia
di un sequestro nei confronti di __________ a garanzia di un credito di CHF
8'030.80 oltre accessori; l’istante ha chiesto il blocco di tutti gli averi del
convenuto presso la __________. Il 21 novembre 1995 il Pretore ha accolto
l’istanza; l’UEF ha eseguito questo sequestro assieme al precedente.
C. Con
domande 19 giugno 1996 la __________ e lo __________ hanno chiesto la
realizzazione del libretto di risparmio sequestrato a loro favore. L’UEF ha
però potuto constatare che la vendita del libretto non poteva avvenire
ostandovi un blocco giudiziale ordinato dal Pretore del Distretto di Bellinzona
l’11 agosto 1992 nell’ambito di una procedura di stato tra il sequestrato e la
di lui moglie.
D. Il
22 luglio 1998 lo stesso Pretore ha pronunciato la separazione tra __________ e
__________, dichiarando (cfr. dispositivo n. 10) che il libretto di risparmio
n. __________, intestato ai coniugi __________, era da considerarsi di
esclusiva proprietà del marito.
E. Il
9 ottobre 1998 l’avv. __________ ha chiesto alla medesima Pretura la pronuncia
di un sequestro nei confronti di __________ a garanzia di un credito di
7'618.15. L’istante ha chiesto il blocco del libretto di risparmio n.
__________ intestato al convenuto presso la __________, che è stato decretato
il 13 ottobre 1998. Il sequestro è stato eseguito dall’UEF di Bellinzona il 14
ottobre 1998 alle 15.40. Il 10 novembre 1998 la __________ ha informato l’UEF
che aveva eseguito l’ordine di sequestro bloccando il libretto di risparmio n.
__________ intestato al sequestrato e ad una terza persona con un saldo a quel
momento di CHF 6'251.13.
F. Il
29 ottobre 1998 il Pretore ha inviato alla __________ uno scritto dal seguente
tenore:
“in
base alle accluse dichiarazioni dell’avv. __________, quale creditore
sequestrante e del signor , titolare del libretto di risparmio in
oggetto (n.d.r.: n.), il cui sequestro era stato ordinato con
decreto 13 ottobre 1998, vi invito ad effettuare i seguenti versamenti:
fr. 5'000.– all’avv. __________
fr. 800.– alla Pretura di Bellinzona.
Dopo
l’avvenuta esecuzione di detti versamenti, il sequestro del libretto di
risparmio sarà da considerare revocato e il signor __________ ne potrà pertanto
disporre liberamente”.
Copia
di questo invio è stata mandata all’UEF il 23 dicembre 1999. Nell’incarto
esecutivo si rinviene tuttavia una lettera dell’UEF datata 20 dicembre 1999
all’UEC nella quale il primo ufficio indicava al secondo che non si poteva
ancora procedere alla vendita del libretto, risultando lo stesso sempre
bloccato per ordine della Pretura.
G. Il
26 settembre 2002 l’UEF ha comunicato all’UEC la propria intenzione di
rilasciare due attestati di carenza beni a favore della __________ e dello
__________, essendosi accorto che il libretto di risparmio era stato
“sbloccato” dalla Pretura per effettuare i due pagamenti di cui al punto F
della rubrica dei fatti.
H. Con
ricorso 3 ottobre 2002 l’UEC contesta tale modo di procedere, rilevando che i
due creditori da esso rappresentati avevano promosso dei sequestri e chiesto la
vendita del libretto prima dell'ordine impartito dalla Pretura il 29 ottobre
1998.
I. Il
16 ottobre 2002 l’UEF di Bellinzona in accoglimento del citato ricorso ha
invitato la __________ a versare il saldo comunicato dalla __________ in
occasione dei sequestri a favore della __________ e dello __________ al
medesimo UEF.
L. Il
28 ottobre 2002 la __________ si è opposta alla predetta decisione formale,
rilevando di avere dato seguito ad un preciso ordine impartito dal medesimo
magistrato che aveva disposto i sequestri gravanti il libretto di risparmio
presso di lei aperto.
M. Sempre
il 28 ottobre 2002 l’avv. __________ ha sostenuto che l’importo di CHF 5'000.–
(da lui ricevuto in provenienza dal libretto di risparmio qui in esame) era
stato sbloccato dal Pretore e che pertanto non si può addossargli colpa alcuna.
Si oppone in ogni caso alla restituzione di tale importo.
considerando
in diritto: 1. Con ricorso 3 ottobre 2002 l’UEC contesta la decisione 26
settembre 2002 dell’UEF Bellinzona di emanare a favore della __________ e dello
__________ due attestati di carenza beni a motivo che il libretto di risparmio
in precedenza sequestrato a favore di entrambi i creditori sarebbe stato
estinto e sarebbe pertanto impossibile realizzarlo. L’UEF di Bellinzona ha
seguito le tesi dei ricorrenti e ha annullato la propria decisione, emanandone
una seconda (in data 16 ottobre 2002) nella quale ha fatto ordine a __________
di versare sul suo conto il saldo del libretto di risparmio.
Con ricorso 16 ottobre 2002 __________ si oppone a questa decisione e ne chiede
l’annullamento.
1.1. Siccome i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e vedono
coinvolte le stesse parte, si giustifica la congiunzione delle due procedure.
1.2. Il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell’ossequio del principio di economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, pag. 96 seg.).
- Secondo
l’art. 281 cpv. 1 LEF qualora, dopo il decreto di sequestro gli oggetti
sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante
possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al
pignoramento in via provvisoria. Questa norma ha lo scopo di armonizzare le
procedure di pignoramento e di sequestro sui medesimi beni, permettendo da una
parte ai creditori pignoratizi di non dover attendere l’esito (spesso annoso)
delle procedure di sequestro e dall’altra al creditore sequestrante di ottenere
una sorta di scorciatoia giuridica dal sequestro verso il pignoramento (Hans Reiser, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 281).
Tuttavia tale norma si applica solo ai casi in cui il sequestro del creditore
sequestrante preceda il pignoramento dei creditori pignoratizi: nel caso in cui
quest’ultimi avessero ottenuto il pignoramento dei beni sequestrati, il
creditore sequestrante non beneficia di questa norma (DTF 116 III 111 consid.
4a pag. 117 seg.; Reiser, op.
cit., n. 7 ad art. 281; Ingrid Jent-Sørensen,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 31 ad art. 110).
2.1. Nell’ipotesi
in cui creditori pignoratizi abbiano ottenuto il pignoramento di determinati
beni dell’escusso e che successivamente un altro creditore ottenga il sequestro
dei medesimi beni, non trovando applicazione l’art. 281 cpv. 1 LEF (cfr.
consid. 2), i creditori pignoratizi devono essere soddisfatti per primi dalla
realizzazione dei beni pignorati. Se tutti i creditori pignoratizi vengono
integralmente soddisfatti e dalla realizzazione di tali beni vi è una
sopravvenienza, il sequestro successivo avrà effetto unicamente su questi beni
(Jent-Sørensen, op. cit., n. 31
ad art. 110; Carl Jäger/Hans
Ulrich Walder/Thomas M. Kull/Martin Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ª
ed., Zurigo 1997, n. 22 ad art. 110).
2.2. Nel
caso in cui tuttavia un sequestro si succeda a un altro, la posizione giuridica
del secondo sequestrante non è sminuita dai diritti del primo. In questo caso
non torna applicabile l’art. 110 LEF (cfr. il rimando dell’art. 275 LEF ai soli
art. 91–109 LEF, nonché il chiaro tenore dell’art. 281 cpv. 3 LEF nelle
versioni tedesche e francesi, secondo il quale il sequestro non crea altri
diritti preferenziali oltre a quelli di cui all’art. 281 cpv. 1). Ne consegue
che i creditori sequestranti del medesimo bene del sequestrato, pur avendo
ottenuto i sequestri in tempi diversi, hanno gli stessi diritti su tale
oggetto, fintanto che entrambi si trovano nella fase del sequestro.
2.3. Diversa
è tuttavia la conseguenza, se uno dei due sequestranti ha ottenuto di seguito
il pignoramento del bene sequestrato: in tal caso torna nuovamente applicabile
l’art. 281 cpv. 1 (cfr. consid. 2 e DTF 116 III 111 consid. 4b pag. 118).
2.4. Nel
caso in esame la __________ e lo __________ hanno ottenuto il 21 novembre 1995
il sequestro di un libretto di risparmio di esclusiva proprietà del
sequestrato. Essi hanno poi promosso l’esecuzione nei confronti del sequestrato
e hanno ottenuto il pignoramento di questo libretto il 30 aprile 1996.
ha invece ottenuto il sequestro di questo libretto il 14 ottobre 1998, dunque
oltre due anni dopo il pignoramento del libretto a favore della __________ e
dello __________.
Alla
presente fattispecie non torna dunque applicabile l’art. 281 cpv. 1 LEF (cfr.
consid. 2.1). Ne consegue che il saldo del libretto bancario in esame non
poteva essere versato dalla __________ all’avv. __________, ma doveva essere
versato all’UEF Bellinzona, affinché procedesse al pagamento (parziale o
integrale) dei crediti dei creditori pignoratizi. Qualora vi fosse stata un’eccedenza,
il sequestro dell’avv. __________ avrebbe portato su di essa.
-
Alla
luce di quanto sin qui considerato, la __________ – pur avendo ricevuto in data
29 ottobre 1998 la comunicazione dal Pretore di Bellinzona di versare CHF
5'000.– all’avv. __________ e CHF 800.– alla Pretura – non poteva effettuare
pagamento alcuno dal momento che era a conoscenza dei sequestri precedenti a
favore della __________ e dello , divenuti nel frattempo creditori
pignoratizi. La comunicazione pretorile infatti non si esprimeva sui sequestri
precedenti e l’affermazione secondo la quale “dopo l’avvenuta esecuzione di
detti versamenti, il sequestro del libretto di risparmio sarà da considerare
revocato e il signor __________ ne potrà pertanto disporre liberamente” non
può essere intesa altrimenti, se non come cessazione del sequestro promosso dall’avv.,
ad esclusione di quelli promossi in precedenza e di cui non si fa minimamente
menzione in tale testo.
-
Ne
consegue che il ricorso 28 ottobre 2002 di __________ va respinto, mentre il
ricorso 3 ottobre 2002 presentato dall’UEC va evaso per intervenuta
riconsiderazione da parte dell’UEF Bellinzona in termini corretti dal profilo
del diritto esecutivo.
-
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 61 cpv. 2 segg. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art.
20a, 110 e 281 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dai ricorsi 3
ottobre 2002 e 28 ottobre 2002 presentati dalla __________ e dallo __________
rispettivamente dalla __________ sono congiunte.
-
Il
ricorso 3 ottobre 2002 __________ è evaso nel senso dei considerandi.
-
Il
ricorso 28 ottobre 2002 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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