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Numero d'incarto:
15.2002.164
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.164
Lugano
28 maggio 2003
FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Cassina
statuendo sul ricorso 18 novembre 2002 di
patr. dall’avv. __________
Contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano nell’ambito
delle procedure fallimentari concernenti
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può in caso di ricorso riconsiderare il
provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta;
che in
tal caso l'Ufficio deve notificare senz’indugio la nuova decisione alle parti e
deve darne conoscenza all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF);
che se il
nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente,
l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86
cons. 3);
che nel
caso in esame l'UF di Lugano, con provvedimento del 29 ottobre 2002, ha
integralmente accolto le richieste formulate dal ricorrente __________ con atto
di ricorso del 23 ottobre 2002;
che di
conseguenza con decisione 18 novembre 2002 questa Camera, essendo il gravame
divenuto privo d’oggetto, pronunciava lo stralcio dai ruoli dell’atto
ricorsuale;
che con
ricorso 18 novembre 2002 __________ si aggrava nuovamente contro l’operato dell’UF
di Lugano postulando nuovamente l’allestimento di una nuova perizia del fondo
part. __________ RFD di __________, nonché la modifica dell’elenco oneri
“sulla base delle effettive notifiche dei crediti e interessi soggetti al
beneficio delle garanzie immobiliari”;
che per
quanto attiene la richiesta di una nuova perizia della part. __________ RFD di
__________, la stessa è da ritenere superata dal provvedimento 29 ottobre 2002
dell’UF di Lugano che ha portato alla decisione 18 novembre 2002 di questa
Camera;
che per
contro le censure relative all’elenco oneri della particella medesima risultano
manifestamente tardive, essendo l’elenco oneri in questione stato depositato in
data 5 luglio 1995;
che
giusta l’art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta
definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione e
il conto finale. In sostanza lo stato di ripartizione darà atto della misura
in cui ogni singolo credito fallimentare partecipa al ricavo netto degli attivi
- dopo deduzione dei costi e dei debiti di massa - in conformità alla
collocazione ricevuta nella graduatoria;
che esso
sarà allestito in base agli art. 261 ss. LEF e 82 ss. RUF;
che per
l’art. 262 cpv. 1 LEF dal ricavo lordo degli attivi si prelevano in primo luogo
tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del
fallimento, nonché dalla formazione dell’inventario;
che in
caso di attivi gravati da diritti di pegno, si dovrà tuttavia tenere conto
dell’art. 262 cpv. 2 LEF, secondo cui sulla somma ricavata dai singoli pegni si
prelevano soltanto le spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione
ad essi relative;
che
quanto al conto finale, esso indicherà da un lato tutti gli introiti (pagamenti
dei debitori, somme ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.) e
dall’altro tutte le uscite (in particolare i costi e i debiti di massa e
dividendi fallimentari risultanti dalla ripartizione) (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §48 n.12 p.392).
che per
poter procedere all'allestimento dello stato di ripartizione definitivo si
dovranno quindi conoscere sia gli attivi che i passivi della procedura
fallimentare. In particolare dovranno essere liquidati in linea di principio
tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo (eventuali
rivendicazioni di terzi o della massa) e del passivo (in particolare eventuali
contestazioni della graduatoria) (cfr. art. 83 RUF); occorre inoltre che siano
almeno noti i costi e i debiti di massa (“Massekosten- und -schulden”;
cfr. Matthias Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.5 ad art. 261 LEF);
che
quindi le contestazioni riguardanti gli interessi maturati sino al 2002 sulle
tassazioni cantonali e comunali sono premature e potranno essere, se del caso
riproposte in sede di contestazione dello stato di ripartizione, con il rilievo
che la collocazione dei singoli crediti nell’elenco oneri della part.
__________ RFD di __________ non può più essere oggetto di modifica, essendo
tale atto ampiamente cresciuto in giudicato;
che di
conseguenza il gravame va dichiarato irricevibile;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
segg. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 cpv. 4 LEF; art. 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
-
Il ricorso
23 ottobre 2002 di __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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